Deposito telematico: è sufficiente la scansione di un'immagine?

Redazione scientifica
17 Novembre 2016

In tema di PCT, l'atto non può mai essere costituito dalla scansione di un atto originariamente cartaceo, bensì deve consistere necessariamente in un atto nativo digitale...

In tema di PCT, l'atto non può mai essere costituito dalla scansione di un atto originariamente cartaceo, bensì deve consistere necessariamente in un atto nativo digitale, ossia un documento pdf testuale e non un documento pdf immagine. La normativa relativa ai requisiti dell'atto informatico da depositare telematicamente non prevede una sanzione per l'ipotesi di sua violazione che costituisce, quindi, una mera irregolarità: scopo dell'atto processuale, ancorchè telematico, è e rimane infatti quello di consentire lo svolgimento del processo e l'esercizio del diritto di difesa e, quindi, deve ritenersi raggiunto tutte le volte in cui l'atto perviene a conoscenza del Giudice e della controparte, ossia una volta che l'atto depositato telematicamente, anche se non rispondente alle norme tecniche, viene accettato dalla cancelleria e inserito dal sistema nel fascicolo processuale telematico. (Nella specie, il Tribunale ha quindi negato l'inammissibilità dell'atto depositato in via telematica che non rispetti i requisiti richiesti dalle norme tecniche, non essendo un documento pdf, ma uno scanner di immagine, rilevando che - in caso di atti processuali conclusivi, comparsa conclusionale e memoria di replica, avendo raggiunto lo scopo loro proprio, essendo visibili e conoscibili dal Giudice e dalle parti cui è consentito pienamente l'esercizio del diritto di difesa - la remissione della causa sul ruolo, per consentire una regolarizzazione funzionale ad uno scopo diverso da quello primario dell'atto processuale - che è consentire lo svolgimento del processo e l'esercizio del diritto di difesa - si traduce in una violazione del principio della ragionevole durata del processo inammissibile in mancanza di una esplicita statuizione normativa).

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