Equa riparazione: l'inefficacia del decreto di accoglimento non esonera il giudice dalla pronuncia nel merito

Vito Amendolagine
18 Novembre 2016

In materia di equa riparazione, l'inefficacia del decreto emesso in base all'art. 3, comma 5, l. n. 89/2001 per l'avvenuta sua notificazione oltre il termine di cui all'art. 5, comma 2, l. n. 89/2001 deve essere fatta valere con l'opposizione prevista dall'art. 5-ter, l. n. 89/2001.
Massima

In materia di equa riparazione, l'inefficacia del decreto emesso in base all'art. 3, comma 5, l. n. 89/2001 per l'avvenuta sua notificazione oltre il termine di cui all'art. 5, comma 2, l. n. 89/2001 deve essere fatta valere con l'opposizione prevista dall'art. 5-ter, l. n. 89/2001, la quale, instaurando il contraddittorio tra le parti, impone alla Corte d'appello di esaminare non solo l'eccezione d'inefficacia del decreto ma anche la domanda giudiziale introdotta con il ricorso di cui all'art. 3, comma 1, in relazione al quale detta Corte deve emettere la sua pronuncia di merito sulla fondatezza o meno della pretesa.

Il caso

All'esito dell'opposizione erariale ex art. 5-ter L. n. 89/2001 la Corte d'Appello di Lecce dichiarava inefficace il decreto monocratico emesso dalla stessa Corte, che aveva accolto la domanda di equa riparazione presentata dal ricorrente.

Il decreto, dapprima notificato invalidamente presso il Ministero della Giustizia, era stato nuovamente notificato, questa volta presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, ma dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 5, comma 2, L. n. 89/2001. Di qui la nullità della prima notifica per violazione dell'art. 11 R.D. n. 1611/1933 che non poteva ritenersi sanata per effetto della sua intervenuta rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., perché nello specifico il Ministero aveva proposto l'opposizione proprio per far accertare tale motivo di nullità e la sua tardiva sanatoria.

Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione degli artt. 644 e 650 c.p.c. e art. 5, l. n. 89/2001, sostenendosi che la notifica del decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione emesso dalla Corte di merito dovesse essere effettuata - com'è stata effettuata dal ricorrente - direttamente al Ministero della Giustizia e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato.

La questione

L'art. 644 c.p.c. è applicabile all'ipotesi analoga dell'art. 5, comma 2, legge Pinto con l'obbligo per il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, di fare uso del potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente?

La soluzione giuridica

La Cassazione ricorda come la struttura dichiaratamente monitoria del procedimento di equa riparazione risultante dalle modifiche apportate dal D.L. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, alla l. n. 89/2001 ha consentito alla giurisprudenza di estendere a detto procedimento norme e principi elaborati in riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo.

Pertanto, l'opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 non è un mezzo d'impugnazione in ordine alla legittimità del decreto, limitato dai motivi di censura, ma lo strumento processuale che attua il contraddittorio sulla fondatezza della domanda indennitaria, senza limitazione di temi, sul modello dell'opposizione proposta ex art. 645 c.p.c..

Il nocciolo delle conclusioni rassegnate nella decisione in commento consiste quindi nell'avere confermato l'accostamento del procedimento e l'espressa sanzione d'inefficacia prevista dal comma 2 dell'art.5 l. n. 89/2001 alla struttura propria del procedimento monitorio, compresa l'analoga disposizione dell'art. 644, comma 1, c.p.c., sull'inefficacia del decreto ingiuntivo per mancata notificazione del ricorso e del decreto nel termine ivi previsto.

Nella sentenza annotata si precisa quindi che l'estensione della giurisprudenza sull'art. 644 c.p.c all'ipotesi analoga dell'art. 5, comma 2, l. n. 89/2001 non è ostacolata dal fatto che quest'ultima norma, a differenza della prima, impedisce la riproposizione della domanda e, dunque, contiene una preclusione derivante dall'infruttuosa consumazione d'un potere processuale, in base al principio per cui la rinnovazione della notificazione impedisce ogni decadenza.

La Cassazione ha quindi ritenuto applicabile alla materia in oggetto il principio secondo cui la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.

Osservazioni

Il D.L. n.83/2012 ha modificato in più punti la legge Pinto, stabilendo che il decreto di condanna deve essere notificato al ministero della Giustizia insieme con il ricorso, in copia autentica, entro 30 giorni dal deposito a pena d'inefficacia.

Ciò premesso, le conclusioni rassegnate nella pronuncia in esame muovono dalle analoghe considerazioni emerse nella giurisprudenza di legittimità, la quale, peraltro, già ebbe a statuire il principio che la notificazione L. n. 89 del 2001, ex art. 5, comma 2, del solo decreto e non anche del ricorso non realizza lo scopo dell'atto, che è costituito dalla piena e non da una qualunque conoscenza legale della domanda giudiziale da parte dell'amministrazione ingiunta, ed integra pertanto una nullità formale ad assetto variabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 2 (Cass., 29 febbraio 2016, n. 3994).

Secondo la Cassazione, tale nullità è sanata con efficacia ex tunc attraverso una fattispecie a formazione progressiva costituita dall'opposizione erariale ai sensi dell'art. 5-ter della stessa legge e dalla rinnovazione della notifica del ricorso, disposta d'ufficio dalla Corte d'appello in base all'art. 291 c.p.c. ed eseguita dalla parte ricorrente nel termine appositamente concesso, affinchè l'amministrazione, conseguita la piena conoscenza della domanda, possa svolgere le proprie difese nel merito ove non altrimenti effettuate in maniera compiuta (Cass., 17 febbraio 2016, n.3159).

Anche nel richiamato precedente di legittimità si era quindi evidenziata la circostanza secondo cui la struttura monitoria del procedimento, che termina con un provvedimento la cui notifica attua la provocatio ad opponendum, e l'espressa sanzione d'inefficacia prevista dall'art. 5, l. n.89/2001, comma 2, rimandano all'analoga disposizione dell'art. 644 c.p.c., comma 1, sull'inefficacia del decreto ingiuntivo per mancata notificazione del ricorso e del decreto nel termine ivi previsto.

Con la conseguenza che se il decreto è stato notificato, anche se la notifica sia nulla o fuori termine, l'unico rimedio esperibile contro di esso è l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., nel corso della quale, non ci si può limitare a dedurre la mera nullità o la tardività della notificazione, dovendo la parte opponente svolgere anche le proprie difese nel merito.

Del resto, già in precedenza era emerso il principio che nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, la notifica al Ministero del solo decreto ingiuntivo, e non anche del ricorso, non ne comporta l'inesistenza, ma unicamente la nullità per incompletezza, con la conseguenza che non essendo applicabile l'art. 188 disp. att. c.p.c., che presuppone una notificazione mancante o giuridicamente inesistente, per dichiarare l'eventuale inefficacia del decreto va proposta tempestiva opposizione ai sensi dell'art. 5-ter, L. n.89/2001.

Nel ribadire il principio in parola, si è altresì osservato che la notificazione è nulla oltre che nei casi tassativi di cui all'art. 160 c.p.c., anche quando risultano mancanti nell'atto i requisiti di forma-contenuto indispensabili per il raggiungimento dello scopo (Cass., 20 marzo 2015, n. 5656).

Non va poi dimenticato che secondo Cass., 20 gennaio 2015, n. 865 nel procedimento per l'equa riparazione l'inefficacia del decreto emesso ex art. 5 l. n. 89/ 2001 non può essere rilevata d'ufficio essendo onere della parte sollevare la relativa eccezione, trovando applicazione anche sotto tale aspetto specificamente considerato le regole generali sul procedimento monitorio.

Al riguardo, va comunque precisato che il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. n. 134/2012, ha innovato il procedimento di cui alla L. n. 89/2001, prevedendo un meccanismo simile a quello del procedimento monitorio ma allo stesso non identico, facendo espresso richiamo al codice di procedura civile solo nei casi in cui la disciplina dello stesso sia estensibile (Cass., 20 marzo 2015, n. 5656).

La sentenza che si annota, conferma quindi l'estensione anche al procedimento d'equa riparazione di tale interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'orientamento emerso in ordine all'applicazione dell'art. 644 c.p.c., stabilendo che l'opposizione ex art. 5 ter l. n.89/2001 non può essere limitata al tema dell'efficacia o meno del decreto emesso ex art. 5 della stessa legge citata, escludendo ogni pronuncia di merito sulla controversia.

Infatti l'opposizione avverso il decreto della Corte d'appello ex art. 5 l. n. 89/2001 è pur sempre un giudizio che segue le forme proprie del rito camerale, nel quale il giudice è chiamato a decidere sia dell'an che del quantum della pretesa risarcitoria avanzata dal ricorrente.

Da ultimo, si potrebbe discutere se nel procedimento per l'equa riparazione vi sia o meno spazio per un thema decidendum concernente il merito della domanda risarcitoria proposta dal ricorrente.

In realtà, appare evidente come nessun dubbio possa sollevarsi in ordine alla circostanza che il merito della controversia sia in re ipsa, nella stessa individuazione dei presupposti in punto di fatto legittimanti l'accoglimento della domanda giudiziale.

Guida all'approfondimento
  • F. VALERIO, Legge Pinto: nulla la notifica del solo decreto, in Diritto&Giustizia, 12, 2016, 10.
  • R. GIORDANO, L'equa riparazione per irragionevole durata del processo, Milano, 2015, tra cui in particolare, il Cap. 4 Il procedimento. La fase monitoria “necessaria”, con specifico riferimento al paragrafo relativo all'onere di notifica del decreto e conseguenze dell'omessa e/o tardiva notifica.
  • M.F. GHIRGA, Considerazioni critiche sulle recenti modifiche della c.d. legge Pinto, in Riv. dir. proc., 2013, 1038 e ss.
  • E. IANNELLO, Le modifiche alla legge pinto tra esigenze di deflazione del contenzioso e contenimento della spesa pubblica e giurisprudenza di strasburgo, in Giur. merito, 2013.
  • F. FURNARI, La nuova legge Pinto aggiornata al “decreto sviluppo”, Torino, 2012.

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