In caso di violazione del foro inderogabile del consumatore, il giudice monitorio deve rilevare d'ufficio l'incompetenza

Redazione scientifica
19 Gennaio 2017

La natura abusiva di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore consente al giudice investito di una domanda d'ingiunzione di pagamento di...

La natura abusiva di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore consente al giudice investito di una domanda d'ingiunzione di pagamento di esaminare d'ufficio la clausola stessa, anche in assenza di opposizione proposta dal consumatore: il giudice adito in violazione del foro inderogabile del consumatore ha il potere-dovere di rilevare l'incompetenza, senza necessità di un atto di impulso del consumatore stesso.

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