Criteri di competenza per territorio applicabili in via residuale nelle controversie in materia assistenziale e previdenziale

Antonio Lombardi
18 Maggio 2016

La competenza territoriale del foro generale delle persone fisiche per le controversie relative agli obblighi di assistenza e previdenza derivanti dall'autonomia collettiva.
Massima

La competenza territoriale per le controversie relative agli obblighi di assistenza e previdenza derivanti dall'autonomia collettiva (nella specie, per la restituzione di prestazioni indebitamente corrisposte a seguito della cessazione del rapporto previdenziale) appartiene, in forza del rinvio operato dagli artt. 442, comma 2, e 413, comma 7, c.p.c., al giudice del foro generale delle persone fisiche di cui all'art. 18 c.p.c.

Il caso

Un Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa conveniva in giudizio un soggetto chiedendo la restituzione dei rimborsi per spese sanitarie erogati sul presupposto dell'iscrizione del soggetto al Fondo, circostanza negata da una pronuncia giudiziale.

Il Tribunale adito dichiarava la propria incompetenza, ai sensi dell'art. 444,. comma 1, c.p.c., richiamando una decisione della Suprema Corte secondo cui, per le controversie relative agli obblighi previdenziali nascenti da contratti collettivi dispone il rinvio al criterio della residenza dell'attore, applicabile anche nelle circostanze in cui il beneficiario della prestazione fosse, come nel caso di specie, convenuto.

Nell'ambito del regolamento di competenza proposto, il Fondo ricorrente chiedeva farsi applicazione dei criteri di cui all'art. 413 c.p.c., ed in particolare dei criteri alternativi del luogo in cui era stato concluso il contratto tra il lavoratore ed il Fondo, o il luogo in cui si trova l'azienda o dipendenza (nella specie, la sede del Fondo), mentre il Pubblico Ministero chiedeva farsi applicazione del disposto di cui al comma 3 dell'art. 444 c.p.c., che dispone la competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo in cui ha sede l'ente.

La questione

La questione in esame è se i criteri di competenza dettati dagli artt. 413 c.p.c., in materia di rito del lavoro, astrattamente applicabile alle controversie previdenziali ed assistenziali per effetto del rinvio di cui all'art. 442, comma 1, c.p.c., e art. 444 c.p.c., che prevede regole di competenza specifiche per le controversie assistenziali e previdenziali, siano idonei a regolamentare ogni possibile controversia di natura previdenziale ed assistenziale o se, in relazione a specifiche fattispecie, si determini la reviviscenza degli ordinari criteri di competenza per territorio, previsti dagli artt. 18 e ss. c.p.c..

Le soluzioni giuridiche

La fattispecie da cui origina la pronuncia in commento, resa in sede di regolamento di competenza, avente ad oggetto la scelta tra i criteri di collegamento previsti dalla plurime norme astrattamente idonee a regolare la competenza nelle controversie assistenziali o previdenziali, è quella della richiesta di ripetizione di indebito oggettivo proposta da un Fondo di Assistenza Sanitaria, la cui iscrizione è facoltativa, sulla base del venir meno del presupposto logico giuridico dell'iscrizione da parte del lavoratore al Fondo medesimo.

Il primo criterio di collegamento esaminato è quello dell'art. 444, comma 1, c.p.c., vale a dire quello della residenza dell'attore, affermato dal Tribunale adito in sede di declaratoria di competenza, in tesi applicabile anche alle fattispecie concernenti obblighi di previdenza nascenti da contratti collettivi e non dalla legge, sulla scorta di quanto affermato da Cass. civ., sez. lav., 3 febbraio 2005, n. 2125, nelle quali il lavoratore si trovi a resistere in giudizio e non ad agire, ad onta del disposto letterale del comma 1, che contempla testualmente il lavoratore in posizione di “attore”, sulla scorta di quanto affermato da Cass. civ., sez. lav., 21 luglio 2000, n. 9637.

Tale criterio è stato ritenuto inapplicabile al caso di specie, in virtù di considerazioni di ordine sistematico e letterale. La norma di cui all'art. 444, comma 1, c.p.c. prevede, difatti, l'imprescindibile natura obbligatoria della vicenda previdenziale o assistenziale dalla quale la controversia trae origine, evenienza non ricorrente nel caso di specie, trattandosi di adesione facoltativa a Fondo di Assistenza Sanitaria. Il discrimen, pertanto, non è rappresentato dalla fonte di origine dell'obbligo (legge o contratto collettivo), come assunto dalla pronuncia di merito declinatoria di competenza, quanto dalla natura obbligatoria o facoltativa del rapporto giuridico previdenziale o assistenziale dal quale origina la res controversa.

Non può, del resto, secondo la Corte, trovare applicazione il criterio di collegamento di cui al comma 3 del medesimo articolo, che prevede la competenza del giudice del lavoro in cui ha sede l'ufficio dell'ente, testualmente riferito alle controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, con disposizione eccezionale, in quanto derogatoria rispetto a quella, di ordine generale, prevista al comma 1, e pertanto non suscettibile di applicazione, analogica o estensiva, alla fattispecie di richiesta di ripetizione dell'indebito da Ente assistenziale al lavoratore non associato, cui è del tutto estraneo il datore di lavoro.

Né, infine, si attagliano alla fattispecie i criteri di collegamento contemplati dall'art. 413 c.p.c. nelle controversie in materia di lavoro, astrattamente applicabili per effetto del rinvio disposto dall'art. 442, comma 1, c.p.c. all'intero compendio di regole processuali previste dall'art. 409 e ss. c.p.c., posto che tali criteri di collegamento vengono in rilievo laddove si deduca l'esistenza di un rapporto di lavoro in via diretta, e non quando il rapporto di lavoro assurga a remoto antecedente logico giuridico, come nel caso di controversia relativa ai versamenti di un Fondo di Assistenza Sanitaria che trovano, quale mero presupposto, un rapporto di lavoro di un associato.

Non trovando, pertanto, applicazione la norma specificamente diretta a regolare la competenza per le controversie in materia di assistenza e previdenza (art. 444 c.p.c.), né potendo soccorrere quella di cui all'art. 413 c.p.c., pure astrattamente applicabile per effetto del meccanismo di rinvio, non resta che rifarsi alle regole generali in materia di competenza per territorio, ed in particolare al foro generale delle persone fisiche di cui all'art. 18 c.p.c. , richiamato dall'art. 413, comma 7, c.p.c., che prevede che, laddove non trovino applicazione le regole previste dai commi precedenti della disposizione, si applicano quelle dell'art. 18.

Osservazioni

Il caso oggetto di commento, sia pure originato da fattispecie con tratti di oggettiva specificità, consente, da un lato, di ricostruire i tratti fondamentali dell'ermeneutica applicativa dei criteri di collegamento di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 444 c.p.c., in tema di competenza per territorio delle controversie in materia assistenziale e previdenziale e, dall'altro, di individuare i criteri di collegamento che soccorrono nel caso in cui non trovino applicazione tali criteri.

Nonostante la tendenziale ampiezza della locuzione, difatti, il criterio di cui al comma 1 fa riferimento alle controversie di assistenza e previdenza «obbligatorie», lasciando fuori le fattispecie di natura previdenziale o assistenziale che si fondino su un meccanismo di adesione libera e volontaria, indipendentemente dalla fonte di regolamentazione (contrattualcollettiva o normativa di rango primario).

Ancora più angusti appaiono i confini applicativi del comma 3, in ragione della circostanza che, trattandosi di criterio speciale rispetto a quello, di ordine generale, previsto dal comma 1, per inveterata opinione giurisprudenziale lo stesso non si presta a margini di interpretazione estensiva o analogica (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. VI, 7 novembre 2011, n. 23141) ed è, pertanto, applicabile unicamente alle fattispecie di controversie pendenti tra l'ente previdenziale ed assistenziale ed il datore di lavoro, relativo all'accertamento degli obblighi degli stessi ed all'applicazione delle eventuali sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi (ad es. opposizione ad avvisi di addebito o di accertamento).

Il primo, fondamentale dato è, dunque, rappresentato dal fatto che, stante il vasto e multiforme novero di controversie assistenziali e previdenziali, il disposto di cui all'art. 444 c.p.c. non si presta, in ragione del disposto letterale e di argomenti di ordine sistematico, a regolare tutte le controversie di natura lato sensu assistenziale e previdenziale che, astrattamente, possono verificarsi.

Il meccanismo di rinvio alle norme regolanti il processo del lavoro appare, in proposito di scarso ausilio. Se, da un lato, è vero che in seno all'art. 442, comma 1, c.p.c. si dispone nel senso dell'applicazione dell'intero blocco delle norme che regolano il processo del lavoro, senza esclusione dell'art. 413 c.p.c., che disciplina la competenza, così lasciando intendere che, laddove non trovino applicazione le norme specificamente previste per la competenza in materia assistenziale e previdenziale dall'art. 444 c.p.c., vi sia spazio di operatività dell'art. 413 c.p.c., è anche vero che l'applicazione di tale ultima norma trova ostacoli di non poco momento.

La stessa, difatti, nell'elaborazione dei tre criteri alternativi, opera un espresso riferimento al rapporto di lavoro, individuando la competenza del giudice nel quale il rapporto è sorto, ovvero ove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua attività al momento del rapporto, con ciò rendendo imprescindibile la presenza di un rapporto di lavoro che sia la fonte diretta, e non il suo antecedente logico giuridico, dei diritti ed obblighi, di natura assistenziale o previdenziale, dei quali si controverta.

Unica conseguenza è, dunque, quella del soccorso delle regole generali in materia di competenza, ed in particolare dall'art. 18 c.p.c. (foro generale delle persone fisiche). Ciò, secondo la Corte, non deve aver luogo in via diretta, ma attraverso un duplice meccanismo di rinvio ricettizio così sintetizzabile. L'art. 442, comma 1, c.p.c., nel richiamare la disciplina del rito del lavoro, non può che richiamare anche le norme in materia di competenza di cui all'art. 413 c.p.c. che, tuttavia, al cospetto della specifica disposizione in tema di competenza, di cui all'art. 444 c.p.c., trovano applicazione residuale. Laddove, tuttavia, le disposizioni di cui all'art. 413, comma 2, c.p.c. non soccorrano, non può che applicarsi il comma 7 dell'art. 413, che richiama il criterio generale dell'art. 18 c.p.c., indipendentemente dal fatto che trattasi di controversia di lavoro o previdenziale/assistenziale, transitata nell'alveo applicativo dell'art. 413 c.p.c. per effetto del primordiale meccanismo di rinvio di cui all'art. 442, comma 1.

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