Le condizioni formali e i requisiti temporali per accedere al beneficio dell'esenzione del soccombente dal pagamento di spese
18 Maggio 2016
Massima
In tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, laddove onera la parte ricorrente, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, a rendere apposita dichiarazione sostitutiva «nelle conclusioni dell'atto introduttivo» si interpreta nel senso che l'onere autocertificativo imposto alla parte ricorrente deve essere assolto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nelle fasi successive, valendo, fino all'esito definitivo del processo, l'impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti che facciano venire meno le condizioni di esonero. Il caso
el giudizio per cassazione avverso il diniego di ammissione al beneficio dell'esonero dal pagamento delle spese di lite per il soccombente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. il ricorrente censurava la violazione e falsa applicazione della norma da parte della Corte di merito, nella parte in cui non aveva ritenuto rispondente ai requisiti formali la dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dalla disposizione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dall'art. 42 comma 11, d.l. n. 269/2003, resa nel ricorso introduttivo del giudizio d'appello, evidenziando come la dichiarazioni formulata con il ricorso introduttivo di primo grado dovesse esplicare la sua efficacia senza necessità di ulteriore reiterazione anche nei gradi successivi, fatto salvo l'impegno, sino all'esito definitivo del giudizio, di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti. Rilevava il ricorrente che, nel caso di specie, la dichiarazione di primo grado doveva ritenersi rituale in quanto contenuta, come parte integrante del ricorso, in un foglio separato sottoscritto dalla ricorrente ed allegato alle conclusioni del ricorso introduttivo, che nel successivo giudizio di appello, permanendo la medesima situazione reddituale, ovvero non essendovi variazioni rilevanti dei limiti di reddito, non aveva formulato alcuna dichiarazione ai fini dell'esonero dal pagamento delle spese processuali e che il solo difensore aveva richiamato la dichiarazione sostitutiva di primo grado. Nel ricorso in appello, in particolare, la dichiarazione resa si era limitata a rendere tale autocertificazione unicamente ai fini dell'esenzione del pagamento del contributo unificato, dichiarando di avere conseguito anche nel 2011 un reddito personale ai fini IRPEF di Euro 0, come risultante dal prospetto fotocopiato. Aggiungeva che soltanto nel fascicolo di parte era stata prodotta dichiarazione di certificazione - da cui il giudice aveva fatto discendere la condanna -, dalla quale si evinceva che la stessa era stata resa dalla parte esclusivamente ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato e, quindi, con finalità e sulla base di disposizioni normative del tutto diverse. Tale dichiarazione non era stata inserita nelle conclusioni dell'atto di appello, restando con ciò irrilevante in relazione alla possibile condanna alle spese. La questione
La controversia in esame ha ad oggetto l'indicazione dei requisiti formali e delle cadenze temporali della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell'ottenimento del beneficio dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali in caso di soccombenza, con particolare riferimento alla questione della perdurante validità, nei successivi gradi di giudizio, della dichiarazione resa nel contesto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Le soluzioni giuridiche
Secondo la Corte, conformemente alla prevalente giurisprudenza di legittimità, la locuzione, contenuta nell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal d.l. 269/2003, secondo cui la parte ricorrente che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza, deve rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, va interpretata nel senso che tale dichiarazione deve essere formulata con il ricorso introduttivo di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nei gradi successivi, come si evince dagli espressi riferimenti legislativi «all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio» ed alle «conclusioni dell'atto introduttivo», nonchè dalla previsione del richiesto impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti «fino a che il processo non sia definito». Resta ferma, tuttavia, la rilevanza dell'eventuale evoluzione delle condizioni reddituali, con conseguente sussistenza di un onere di dichiarare, nel corso del giudizio di primo grado o dei successivi gradi di giudizio, le variazioni reddituali che facciano venir meno le condizioni di esonero e, per converso, la possibilità di dichiarare e dimostrare le condizioni reddituali che abilitino all'esonero anche laddove siano originariamente sussistenti e si siano concretizzate successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado. La dichiarazione di esonero di cui alle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio può, inoltre, eventualmente essere resa su foglio separato, a condizione che sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo. Osservazioni
Il caso oggetto di commento offre lo spunto per riassumere le acquisizioni giurisprudenziali in tema di condizioni formali e requisiti temporali per l'ammissione del ricorrente al beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali nei giudizi per prestazioni previdenziali per il caso della soccombenza. La regola dell'esenzione della parte soccombente nei giudizi per l'ottenimento di prestazioni assistenziali, dal pagamento delle spese, competenze ed onorari, ivi inclusi gli accessori di legge e spese di CTU trova fondamento nel principio di garanzia ed incentivazione del libero accesso alle prestazioni assistenziali con fondamento alimentare, che nella regolamentazione delle spese di lite secondo la soccombenza di cui all'art. 92 c.p.c. troverebbe motivo deterrente. Tale regola è inserita in un insieme di precetti, dettati dagli artt. 152 e 152-bis. disp. att. c.p.c., rappresentandone il pilastro fondamentale, con l'introduzione dell'egida in favore di chi risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile pari o inferiore al doppio del reddito previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, calcolato sulla base dei criteri di cui al d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115. L'esenzione è, tuttavia, condizionata, sotto il profilo formale, all'effettuazione di un'apposita dichiarazione nelle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio ed alla manifestazione di impegno alla comunicazione di variazioni reddituali, nel corso del giudizio, che incidano in senso ostativo rispetto alla titolarità del diritto all'esenzione. Il requisito formale si ritiene soddisfatto dalla redazione di dichiarazione sostitutiva su istanza separata, espressamente richiamata in seno all'atto introduttivo e materialmente congiunta ad esso (Cass. civ., sez. VI, 11 maggio 2015, n. 9498). Occorre, inoltre, che la dichiarazione sia sottoscritta dalla parte personalmente, a pena di inefficacia, poiché a tale dichiarazione la norma annette una dichiarazione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo l'impegno a comunicare, sino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti ai limiti reddituali (Cass. civ., sez. lav., 4 aprile 2012, n. 5363). Quanto alle cadenze temporali della dichiarazione, nella pronuncia in commento è stato riaffermato il principio, fondato su condivisibili argomenti di ordine letterale e sistematico, secondo cui, nel caso di giudizio articolato in più fasi, l'onere autocertificativo deve ritenersi assolto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nelle fasi successive, valendo fino all'esito definitivo del processo, fermo restando l'impegno di comunicare eventuali variazioni reddituali che facciano venir meno le condizioni di esonero. Ciò, deve, rilevarsi, in difformità da un coevo indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui non è sufficiente, nel caso di gradi successivi di giudizio, un richiamo formale per relationem al contenuto della dichiarazione resa in primo grado, dovendo quantomeno reiterarsi il contenuto della stessa (in questo senso Cass. civ., sez. VI, 15 gennaio 2015, n. 545)
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