Riconoscimento tacito della scrittura privata o della verificazione: incontestabilità della provenienza, ma non della veridicità delle dichiarazioni in essa contenute

Caterina Costabile
18 Maggio 2016

ll riconoscimento tacito della scrittura privata le attribuisce valore di piena prova fino a querela di falso.
Massima

Il riconoscimento tacito della scrittura privata ai sensi dell'art. 215 c.p.c. e la verificazione della stessa ex art. 216 stesso codice, attribuiscono alla scrittura il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art. 2702 c.c., della sola provenienza della stessa da chi ne appare come sottoscrittore e non anche della veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate, sicché il contenuto di queste ultime può essere contestato dal sottoscrittore con ogni mezzo di prova, entro i limiti di ammissibilità propri di ciascuno di essi.

Il caso

Tizio, affermandosi creditore di Caio sulla scorta di una dichiarazione recante sottoscrizione a lui riferibile, otteneva inaudita altera parte il sequestro conservativo di un'isola appartenente agli eredi di Caio. Sequestro che veniva convalidato dal Tribunale di Como con sentenza.

Avverso detta sentenza proponevano appello gli eredi Caio. Nel corso del giudizio di secondo grado veniva disposta una consulenza grafica che confermava l'autenticità della sottoscrizione del de cuius e, di seguito, veniva ritenuta ammissibile la querela di falso proposta dagli eredi avverso la scrittura con sospensione del giudizio di appello.

Gli eredi di Caio riassumevano il giudizio dinanzi al Tribunale di Milano che accertava la falsità della scrittura riferibile al de cuius.

La sentenza veniva confermata dalla Corte di appello, ma la Cassazione riteneva sussistente la competenza per territorio del Tribunale di Como.

Riassunta la causa, il Tribunale di Como dichiarava la falsità del documento con sentenza di seguito confermata dalla Corte di appello di Milano.

Avverso detta pronuncia Tizio proponeva ricorso in Cassazione deducendo, tra l'altro, la violazione delle norme di diritto con riferimento all'inammissibile ricorso alle presunzioni per superare gli esiti della c.t.u. grafologica effettuata in sede di verificazione.

La Cassazione ha confermato le pronunce dei giudici di merito evidenziando che il riconoscimento tacito della scrittura privata ai sensi dell'art. 215 c.p.c. e la verificazione della stessa ex art. 216 c.p.c., attribuiscono alla scrittura il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art. 2702 c.c., della sola provenienza della stessa da chi ne appare come sottoscrittore e non anche della veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate. Pertanto, il contenuto di queste ultime può essere contestato dal sottoscrittore con ogni mezzo di prova, entro i limiti di ammissibilità propri di ciascuno di essi.

La questione

La questione esaminata dalla Cassazione attiene alla diversità degli effetti prodotti dal riconoscimento tacito della scrittura privata o dalla verificazione in ordine alla provenienza della scrittura rispetto a quelli relativi alla veridicità del contenuto delle dichiarazioni in essa contenute.

Le soluzioni giuridiche

Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla onde inficiarne la valenza probatoria, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione. Qualora, invece, la sottoscrizione di una scrittura privata non venga tempestivamente disconosciuta dalla parte interessata, quel documento farà prova fino a querela di falso della provenienza di esso dalla parte che ne risulta formalmente sottoscrittrice. Va invero rimarcato che, l'avvenuto riconoscimento tacito di una scrittura privata, esclude solamente che colui al quale la sottoscrizione è attribuita possa limitarsi a disconoscere la sottoscrizione addossando l'onere della verificazione alla parte che del documento voglia avvalersi, ma non si pone come accertamento di autenticità non altrimenti impugnabile (Cass. civ., sez. II, 23 dicembre 2014, n. 27353).

In caso, invece, di rituale disconoscimento da parte dell'apparente sottoscrittore, la parte che vuole avvalersi di quel documento deve proporre tempestivamente istanza di verificazione. L'obiettivo di detto procedimento è, difatti, quello di far acquisire al documento disconosciuto l'efficacia di prova legale di cui all'art. 2702 c.c. mediante l'attribuzione della dichiarazione a colui che apparentemente l'ha sottoscritta, così ribaltando il risultato seguito al tempestivo disconoscimento.

Appare, dunque, evidente che sia il riconoscimento tacito della scrittura sia la positiva verificazione della stessa, attribuiscono alla scrittura il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art. 2702 c.c., della sola provenienza della stessa da chi ne appare come sottoscrittore e non anche della veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate.

Ne consegue che il mancato disconoscimento della scrittura, ai sensi ed agli effetti dell'art. 215 c.p.c., o l'esito positivo della verificazione, non ostano a che il sottoscrittore possa dedurre e dimostrare, con ogni mezzo di prova legalmente consentito, la non rispondenza delle dichiarazioni alla verità (Cass. civ., sez. lav., 12 maggio 2008, n. 11674).

Giova all'uopo evidenziare che, ad avviso dei giudici di legittimità, una volta intervenuto il riconoscimento della scrittura privata o un equipollente legale di questo, la stessa è assistita da una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità di essa al suo sottoscrittore, sicché la difformità tra l'imputabilità formale del documento e l'effettiva titolarità della volontà che esso esprime, quando non attenga ad un'intrinseca divergenza del contenuto, ma all'estrinseco collegamento dell'espressione apparente, non è accertabile con i normali mezzi di contestazione e prova, ma soltanto con lo speciale procedimento previsto dalla legge per infirmare il collegamento fra dichiarazione e sottoscrizione, cioè con la querela di falso (Cass. civ., sez. II, 30 ottobre 2012, n. 18664).

Osservazioni

è consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'assunto per il quale alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata deve ritenersi consentita - oltre alla facoltà di disconoscerla, così facendo carico alla controparte di chiederne la verificazione addossandosi il relativo onere probatorio - anche la possibilità alternativa di proporre, senza con ciò riconoscere né espressamente né tacitamente la scrittura medesima, querela di falso al fine di contestare la genuinità del documento stesso. Infatti, in difetto di limitazioni di legge, non può negarsi a detta parte di optare per uno strumento per lei più gravoso ma rivolto al conseguimento del risultato, più ampio e definitivo, della completa rimozione del valore del documento con effetti erga omnes e non nei soli riguardi della controparte (Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 2007, n. 1789).

è del resto noto che la querela di falso e il disconoscimento della scrittura privata sono istituti preordinati a finalità diverse e del tutto indipendenti tra loro, in quanto il primo postula l'esistenza di una scrittura riconosciuta, della quale si intende eliminare l'efficacia probatoria, mentre l'altro, investendo la stessa provenienza del documento, è volto a impedire che la scrittura acquisti detta efficacia e si risolve in un'impugnazione vincolata da forme particolari, rivolta a negare l'autenticità della sottoscrizione della scrittura onde impedire che all'apparente sottoscrittore di essa venga imputata la dichiarazione sottoscritta nella sua totalità.

La S.C. ha tuttavia ritenuto che nell'ambito di uno stesso processo, qualora sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, la querela di falso è inammissibile se proposta al solo scopo di neutralizzare il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione, mentre è ammissibile se finalizzata a contestare la verità del contenuto del documento (Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2007, n. 4728). I giudici di legittimità hanno, invero, evidenziato che, diversamente opinando, la querela che fosse ammessa per impugnare la riferibilità verificata del documento a chi appare esserne autore potrebbe produrre insanabili contraddizioni all'interno dello stesso giudizio, nel quale al risultato della verificazione si opporrebbe quello derivato dall'esito della querela, eventualmente di segno contrario, sullo stesso oggetto della controversia.

Guida all'approfondimento

C. Pandolfi, Brevi note in tema di disconoscimento e verificazione di scrittura privata, in Giur. Merito, 2008, fasc. 6, 1789 ss.

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