Effetti dell'accoglimento dell'opposizione di terzo revocatoria

Caterina Costabile
18 Maggio 2016

La sentenza che accoglie l'opposizione di terzo revocatoria comporta la sua totale eliminazione nei confronti delle parti del processo originario.
Massima

La sentenza che accoglie l'opposizione di terzo revocatoria proposta avverso sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva, ovvero avverso decreto ingiuntivo divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., non comporta soltanto l'inefficacia di quel provvedimento nei confronti del terzo opponente, mantenendolo invece fermo nel rapporto tra le parti originarie, ma la sua totale eliminazione nei confronti delle parti del processo originario, con effetto riflesso e consequenziale nei confronti del terzo opponente. (Nella specie, i terzi oppositori in revocazione avevano denunciato il rilascio di un assegno, da parte di propri debitori, ad un inesistente creditore, il quale, in forza di quel titolo, aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo, reso poi esecutivo ex art. 647 c.p.c., iscrivendo, quindi, ipoteca sui beni dei debitori, così sottraendoli ai creditori effettivi o comunque pregiudicando le loro ragioni).

Il caso

Tizio e Caio proponevano opposizione di terzo revocatoria avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Mevio nei confronti dei coniugi Sempronio, loro debitori, chiedendo che fosse dichiarata la simulazione del negozio in base al quale questi ultimi avevano consegnato a Mevio un assegno bancario per un credito in realtà inesistente.

Tizio e Caio deducevano, in particolare, che il titolo di credito era stato rilasciato in base all'accordo intervenuto tra le parti unicamente allo scopo di consentire l'iscrizione di ipoteca sui beni immobili dei coniugi Sempronio ed impedire il soddisfacimento dei crediti sui beni da parte dei veri creditori e comunque pregiudicare i loro diritti di credito.

Il Tribunale, ritenendo provata la fittizietà dell'operazione e l'accordo simulatorio intercorso fra le parti, accoglieva l'opposizione ex art. 404, comma 2, c.p.c. e revocava il decreto ingiuntivo. La Corte di appello confermava la sentenza di primo grado.

Avverso detta pronuncia Mevio proponeva ricorso in Cassazione deducendo, tra l'altro, che i giudici di appello non avrebbero potuto disporre l'annullamento del decreto ingiuntivo e la cancellazione della relativa iscrizione ipotecaria con efficacia erga omnes, ma avrebbero dovuto limitare gli effetti della loro pronuncia ai soli creditori opponenti, secondo il principio generale della relatività del giudicato in materia di revocatoria in frode ai creditori.

La Cassazione ha confermato le pronunce dei giudici di merito evidenziando che la sentenza che accoglie l'opposizione di terzo revocatoria non comporta soltanto l'inefficacia del provvedimento impugnato nei confronti del terzo opponente, mantenendolo invece fermo nel rapporto tra le parti originarie, ma la sua totale eliminazione nei confronti delle parti del processo originario, con effetto riflesso e consequenziale nei confronti del terzo opponente.

La questione

La Cassazione ha esaminato la questione afferente agli effetti della pronuncia di accoglimento dell'opposizione di terzo revocatoria: ovvero se la stessa determini semplicemente l'inopponibilità al terzo della pronuncia impugnata o, invece, comporti la totale eliminazione della sentenza passata in giudicato (o del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo) nei confronti delle parti del processo originario, con effetto riflesso e conseguenziale nei confronti del terzo opponente.

Le soluzioni giuridiche

L'opposizione di terzo revocatoria costituisce il mezzo di tutela riconosciuto ai creditori e agli aventi causa che intendano sottrarsi all'efficacia della sentenza altrui, allegando il dolo o la collusione a loro danno. Si configura come mezzo di impugnazione straordinaria presupponendo il passaggio in giudicato di un provvedimento giudiziario che risulti frutto di dolo di una delle parti o di collusione fra le stesse e che sia inoltre pregiudizievole per i creditori o gli aventi causa di una di esse.

Secondo la ricostruzione di parte della dottrina, nell'opposizione di terzo ex art. 404, secondo comma, c.p.c., proposta da un avente causa o da un creditore di una delle parti nel processo anteriormente concluso con sentenza passata in giudicato (o comunque esecutiva), quando tale sentenza sia effetto di dolo o collusione in suo danno (quindi pregiudicante un suo diritto o, in genere, una sua situazione giuridica favorevole), la sentenza di accoglimento dell'impugnazione determina soltanto l'effetto di limitare la portata del giudicato formatosi sulla sentenza opposta, escludendolo nei confronti del terzo opponente e mantenendolo fermo nel rapporto fra le parti originarie. Si produrrebbe, dunque, una inefficacia soggettivamente relativa del precedente giudicato, inesistente soltanto nei confronti del terzo opponente.

Detta impostazione non risulta, tuttavia, condivisa dalla giurisprudenza e da altra parte della dottrina che evidenziano che il pregiudizio al diritto o, in genere, alla situazione giuridica favorevole dell'avente causa o del creditore è prodotto, per via riflessa e necessariamente, dal rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza passata in giudicato (o comunque esecutiva) opposta. Detto pregiudizio può essere eliminato esclusivamente dalla totale, assoluta eliminazione del giudicato, non soltanto nei confronti del terzo opponente, ma anche nel rapporto fra le parti del precedente processo, cioè della totale, assoluta eliminazione del rapporto giuridico accertato, con la conseguente pronuncia di condanna o meno, o costituito dalla sentenza passata in giudicato, opposta, fra le parti originarie (Cass. civ., sez. III, 27 giugno 1988, n. 4324).

Per tali ragioni i giudici di legittimità hanno ritenuto, nella sentenza in esame, che la pronuncia che accoglie l'opposizione di terzo revocatoria non comporti soltanto l'inefficacia del precedente giudicato opposto nei confronti del terzo opponente, mantenendolo fermo nel rapporto tra le parti originarie, ma la totale eliminazione della sentenza passata in giudicato (o del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo) nei confronti delle parti del processo originario, con effetto riflesso e conseguenziale nei confronti del terzo opponente.

Osservazioni

Su un piano più generale, appare non trascurabile ricordare che l'opposizione di terzo revocatoria, configurandosi come impugnazione straordinaria, la quale presuppone il passaggio in giudicato di un provvedimento giudiziario, è proponibile avverso il decreto ingiuntivo quando lo stesso, come previsto dall'art. 656 c.p.c., sia divenuto esecutivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., per difetto di tempestiva opposizione o per mancata costituzione dell'opponente (Cass. civ., sez. II, 25 giugno 2010, n. 15350).

Sono a carico del terzo opponente sia la prova della sussistenza del dolo o della collusione, sia del nesso di causalità tra essi e il contenuto della decisione (Cass. civ., sez. I, 14 maggio 1990, n. 4123). La giurisprudenza, pertanto, reputa inammissibile, per carenza di interesse ad agire, l'opposizione di terzo tesa a rimuovere la decisione per un vizio processuale, senza dedurre al contempo una situazione incompatibile in concreto con quella accertata nella sentenza denunciata e contenere al giudice la richiesta di riesame della questione di merito (cfr. Cass. civ., II, 25 marzo 2013, n. 7477).

La mancata indicazione, nell'atto di citazione in opposizione, della data della conoscenza del dolo o della collusione e della relativa prova, così come prescritto dall'art. 405, comma 2, c.p.c., determina ad avviso dei giudici di legittimità la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c. atteso il difetto, nell'atto, di uno dei requisiti formali indispensabili al raggiungimento del suo scopo, costituito, nel caso di specie, dall'esigenza di porre immediatamente il giudice e la controparte in condizione di rilevare la tempestività dell'opposizione (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 ottobre 1997, n. 10116).

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