Procura speciale conferita al difensore con firma autenticata dal notaio per la presentazione della querela di falso

Caterina Costabile
18 Maggio 2016

Si ritiene idonea alla presentazione della querela di falso la procura speciale conferita al difensore con firma autenticata dal notaio, senza la specificazione del documento impugnato.
Massima

Ai sensi dell'art. 221, comma 2, c.p.c., è da ritenere idonea alla presentazione della querela di falso, la procura speciale conferita al difensore con firma autenticata dal notaio, senza la specificazione del documento impugnato, ma con il riferimento esplicito, nella procura stessa, al giudizio in corso tra le parti e alla volontà, già espressa dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta, di proporre querela di falso contro la scrittura posta a fondamento della domanda di parte attrice.

Il caso

Tizio promoveva azione ex art. 2932 c.c. nei confronti del promittente venditore Caio sulla scorta di una scrittura privata di compravendita. Il Tribunale dichiarava la falsità della summenzionata scrittura privata in quanto redatta su foglio firmato in bianco da Caio.

La Corte di Appello, previa dichiarazione della rituale proposizione della querela di falso, confermava la decisione resa in primo grado.

Avverso questasentenza proponeva ricorso in Cassazione Tizio, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 221 c.p.c., per mancanza nella procura speciale dell'indicazione del documento da sottoporre a querela di falso.

La S.C. ha confermato la decisione dei giudici di appello evidenziando che gli stessi avevano correttamente rigettato l'eccezione di invalidità della procura speciale in forza del collegamento tra il tenore della procura speciale rilasciata dal convenuto Caio al proprio difensore (con firma autenticata da notaio) per la proposizione della querela di falso - che conteneva un espresso riferimento al giudizio promosso da Tizio nei suoi confronti - ed il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, nella quale la convenuto aveva già espresso la volontà di proporre la querela di falso contro la scrittura privata posta a fondamento della domanda attorea.

La questione

La questione esaminata dalla Cassazione afferisce ai requisiti di validità della procura conferita al difensore per la presentazione della querela di falso in quanto la procura prevista dall'art. 221 c.p.c. è speciale, dovendo essere conferita espressamente dalla parte per tale atto.

Le soluzioni giuridiche

Secondo il consolidato orientamento della S.C., la sottoscrizione dell'atto ad opera della parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale costituisce un requisito d'ammissibilità della querela di falso, la cui omissione deve essere rilevata dal giudice d'ufficio (Cass. civ., sez. I, 6 luglio 1999, n. 6959).

La procura speciale è idonea a consentire al procuratore la proposizione della querela di falso se contiene la specificazione del documento o dei documenti che la parte intende impugnare e la volontà esplicita di dare mandato per proporre querela di falso.

Costituisce peraltro principio ormai pacifico in giurisprudenza che la procura speciale, se conferita al difensore a margine o in calce all'atto di citazione per la proposizione della stessa querela in via principale, non necessita di specificazione del documento impugnato, perché il collegamento con l'atto su cui è apposta, elimina ogni incertezza sull'oggetto di essa (Cass. civ., sez. II, 25 settembre 2013, n. 21941). Ciò in quanto, sulla scorta del principio di inscindibilità della procura dall'atto in calce o a margine del quale è apposta, non può sollevarsi alcun dubbio in ordine alla manifestazione della volontà della parte di proporre querela di falso e di conferire al procuratore speciale il relativo potere, non essendo individuabile una diversa domanda e tenuto conto anche del principio di conservazione del negozio che è adottato quale criterio ermeneutico dall'art. 1367 c.c. (Cass. civ., sez. I, 20 settembre 2006, n. 20415).

Per quanto, invece, attiene alla querela di falso in via incidentale si ritiene non sufficiente la procura rilasciata al difensore per il giudizio nel quale è stato prodotto il documento di cui si vuole fare dichiarare la falsità (Cass. civ., sez. VI, 3 luglio 2013, n. 16674).

La giurisprudenza evidenzia all'uopo che l'esigenza che l'art. 221, comma 2, c.p.c. mira a garantire, prescrivendo che la querela di falso deve essere proposta dalla parte personalmente o a mezzo di un procuratore speciale, è quella di ricondurre con certezza alla sfera cognitiva e volitiva della parte la querela, considerate le gravi implicazioni di una tale iniziativa anche sotto il profilo penale, eventualmente, pure per il querelante.

Detta esigenza si ritiene pienamente soddisfatta se, dall'atto di procura speciale, risulta che la parte interessata (il rappresentato), avendo la consapevolezza che taluni documenti, (atto pubblico o scrittura privata autenticata) essenziali nel giudizio civile di cui è parte, siano falsi, indipendentemente dal fatto che li ritenga tali nella loro materialità estrinseca o quanto al pensiero espresso in essi, conferisce mandato ad un difensore di proporre querela di falso. Una procura siffatta (che da esplicito mandato a proporre querela di falso di un documento indicato) non lascia dubbi che la parte interessata conosca quel documento, abbia assunto che quel documento sia falso e intenda querelarsi per il tramite del suo difensore per la difesa dei suoi interessi e diritti.

In applicazione di tali principi la S.C. nella pronuncia in esame ha condivisibilmente ritenuto che la mancata indicazione specifica del documento oggetto della querela non comporta l'invalidità della procura speciale qualora, dal tenore letterale della stessa, emerga in maniera inequivoca il collegamento con il giudizio nel quale la stessa deve essere proposta in via incidentale, dettagliatamente individuato con l'indicazione delle parti, dell'oggetto e del numero di ruolo generale.

Giova rimarcare che in un risalente precedente i giudici di legittimità avevano, di contro, ritenuto che non costituisce idonea procura speciale al fine della proposizione della querela di falso quella che si limita alla mera indicazione del processo in cui la querela deve essere proposta, anche se contenga una preventiva ratifica generica dell'operato del procuratore (Cass. civ., sez. I, 10 agosto 1982, n. 4472).

Osservazioni

La procura speciale può essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata e può essere apposta anche in calce o a margine degli atti del processo elencati nell'art. 83, comma 3, c.p.c.

Nei casi di procura rilasciata a margine o in calce ad atti processuali questa non richiede forme solenni o tassative, essendo sufficiente che dal contesto dell'atto al quale la procura si riferisce sia desumibile la volontà di conferire al difensore i relativi poteri e facoltà procedurali. Ciò in quanto la procura rilasciata in calce o a margine dell'atto costituisce corpo unico con l'atto al quale inerisce ed esprime necessariamente il suo riferimento a questo e garantisce così il requisito della specialità del mandato al difensore.

Pertanto, nel caso della procura apposta in calce o a margine di un atto avente ad oggetto la proposizione della querela di falso restano pertanto irrilevanti sia la mancanza di uno specifico riferimento al giudizio e al documento sia il fatto che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito (Cass. civ., sez. II, 19 agosto 2015, n. 16919).

Diversamente, nel caso di procura speciale conferita con atti separati, l'atto di procura deve contenere espressamente riferimenti specifici all'atto che deve essere oggetto di querela di falso e alla volontà di conferire il potere di agire in giudizio.

Guida all'approfondimento

M. Di Marzio, La procura alle liti: poteri obblighi e responsabilità dell'avvocato, Milano, 2011, 78 ss.

U. Lopardi, Querela di falso: proposizione a mezzo di procuratore speciale, in Giust. civ., 2007, 12, 2791 ss.

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