Tra l'elezione di domicilio e l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata prevale la prima
18 Maggio 2016
Massima
È valida la notifica presso la cancelleria del giudice adito ove il difensore abbia eletto domicilio, anche se egli abbia altresì indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, giacché questa indicazione può surrogarsi ad una domiciliazione mancante, ma non può prevalere su una domiciliazione volontariamente effettuata. Il caso
Nell'ambito di una procedura avviata ai sensi della legge Pinto, le parti private hanno eletto domicilio presso la Cancelleria della Corte d'Appello, essendo difese da un difensore appartenente a sede giudiziaria diversa, che aveva comunque anche indicato nel proprio atto di costituzione l'indirizzo PEC. Quando il Ministero ha proposto opposizione avverso il decreto emesso ai sensi dell'art. 3 della legge, ha notificato l'atto presso la Cancelleria della Corte. L'opposizione è stata accolta, e gli originari ricorrenti hanno proposto ricorso in Cassazione, facendo valere, per quanto di interesse in questa sede, la violazione dell'art. 125 c.p.c., in quanto la notificazione al difensore facente parte di un foro diverso da quello della sede della Corte d'appello adita, avrebbe dovuta essere effettuata a mezzo della posta elettronica certificata (PEC). La Cassazione ha respinto il ricorso, operando alcune puntualizzazioni che meritano di essere approfondite. La questione
La questione controversa, in sostanza, si incentra nella individuazione del luogo nel quale eseguire la notificazione, allorquando da un lato il difensore abbia eletto domicilio, e dall'altro lato abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata. E ciò in quanto si tratta di decidere se prevalga l'elezione di domicilio ovvero l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata.
Le soluzioni giuridiche
a giurisprudenza si è già occupata del tema. Da ultimo, Cass. civ., Sez. VI, ord., 16 luglio 2015 n. 14969 ha affermato che ai sensi dell'art. 366, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 25, comma 1, lett. i), n. 1, della l. 12 novembre 2011, n. 183, è valida la notificazione del controricorso effettuata presso la cancelleria della Corte di cassazione, quando il ricorrente abbia volontariamente eletto domicilio in Roma, presso la stessa cancelleria, senza che rilevi l'indicazione, nel ricorso, dell'indirizzo di posta elettronica certificata, comunicata al proprio ordine, poiché la notificazione a questo indirizzo presuppone che non vi sia contestuale volontaria elezione di domicilio in Roma. In precedenza, le Sezioni unite (Cass. civ., Sez. U., 20 giugno 2012 n. 10143) avevano ritenuto che l'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita, trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine. Osservazioni
La normativa ha recentemente subito delle sostanziali modifiche; ai fini delle valutazioni da operare se ne dovrà tener conto. Il caso trattato dalla Cassazione ricade però nel periodo precedente rispetto alle modifiche apportate non solo all'art. 125 c.p.c., ma anche al d.l. 179/2012 (conv. in l. n. 221/2012), ad opera del d.l. 90/2014 (conv. in l. n. 114/2014). Deve rilevarsi come all'epoca di svolgimento delle attività processuali denunciate in Cassazione, l'art. 125 c.p.c. prevedeva che, salvo diversa previsione di legge, il difensore dovesse indicare, tra le altre cose, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine ed il proprio numero di fax nella citazione, nel ricorso, nella comparsa, nel controricorso e nel precetto. Evidentemente, ciò non escludeva la possibilità che il difensore provvedesse ad eleggere domicilio, eventualmente anche presso la Cancelleria, come nel caso qui in commento. In tale ipotesi, e in mancanza di espressa previsione normativa, l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata non poteva che essere ritenuta solo sussidiaria, e comunque non prevalente rispetto alla elezione di domicilio, effettuata dallo stesso difensore. Ovviamente, la necessità di effettuare la notifica presso l'indirizzo pec indicato negli atti, ovvero al numero di fax, qualora non fosse stato possibile l'utilizzo della posta elettronica certificata, non era in discussione quando fosse mancata una elezione di domicilio (in giurisprudenza cfr. Cass. Civ., sez. VI, 18 marzo 2013 n. 6752; Trib. Milano, 10 aprile 2013, entrambe in Resp. Civ. Prev., 2013, 6, 2064) A tale approdo era giunta proprio la decisione delle sezioni unite (10143/2012), la quale aveva preso atto della modifica dell'art. 125 c.p.c., laddove era stato previsto che il difensore dovesse indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax (d.l. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, comma 35-ter, lett. a), conv., con mod., dalla l. 14 settembre 2011, n. 148), e quindi l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (l. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, comma 1, lett. a), in vigore dal giorno 1 febbraio 2012). La Corte aveva rilevato infatti che tale prescrizione avesse carattere generale e riguardasse sia il giudizio di primo grado che quello d'appello (per il giudizio di cassazione era intervenuta la modifica dell'art. 366 c.p.c. –con l. n. 183 del 2011 cit., art. 25, comma 1, lett. i), n. 1)- che aveva previsto che se il ricorrente non avesse eletto domicilio in Roma ovvero non avesse indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sarebbero state fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione). Proprio l'irragionevolezza intrinseca (la modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata soddisfaceva l'esigenza di semplificazione e rapidità di comunicazioni e notificazioni, sottesa all'art. 82, e non giustificava più, in tal caso, la domiciliazione ex-lege in cancelleria), e l'ingiustificata differenziazione che conseguiva tra le regole dettate per il giudizio di cassazione (nel quale l'indicazione nel ricorso dell'indirizzo di posta elettronica certificata escludeva la domiciliazione ex-lege in cancelleria), e quelle per l'appello (nel quale era espressamente previsto solo l'obbligo di indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata), aveva portato le sezioni unite a ritenere che sarebbe stato di «assai dubbia ragionevolezza (art. 3 Cost., comma 1) e compatibilità con la garanzia della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) far derivare dalla mancata elezione di domicilio di cui all'art. 82 l'effetto della domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio anche nel caso in cui il difensore abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine». Si era pertanto formulata una interpretazione adeguatrice delle norme, con l'affermazione per la quale «in simmetria con l'art. 366 c.p.c. e coerentemente alla nuova formulazione dell'art. 125 c.p.c., anche ai sensi dell'art. 82 cit. all'onere dell'elezione di domicilio si affianca -a partire dall'entrata in vigore delle recenti modifiche delle disposizioni appena citate- la possibilità di indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (che, rispetto alla notifica in cancelleria, è più spedita ed offre una garanzia molto maggiore per l'avvocato destinatario della notifica). L'esigenza di coerenza sistematica e di interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, a partire dalla data suddetta, l'art. 82 cit. debba essere interpretato nel senso che dalla mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio di cui all'art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c., non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine». La questione in esame va comunque ora esaminata alla luce delle modifiche normative intervenute nel 2014 (a mezzo dell'art. 51, comma 1, lett. b, D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha inserito nel D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 -conv. con mod. nella l. 17 dicembre 2012, n. 221- l'art. 16-sexies). L'art. 16-sexies prevede infatti che salvo quanto previsto dall'art. 366 c.p.c. (che già dispone che le notificazioni devono essere effettuate presso la cancelleria della Corte di cassazione, solo in mancanza di elezione di domicilio in Roma e di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine), «quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'art. 6-bis del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia». Alla stregua di tanto, deve prendersi atto che la questione del luogo della notificazione sia attualmente regolata in maniera specifica, anche in ragione del fatto che lo stesso art. 125 c.p.c. è stato modificato, con l'eliminazione della necessità di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata (per effetto dell'art. 45-bis, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con modif, in l. 11 agosto 2014 n. 114, in sede di conversione). In particolare, in tutti i casi nei quali si deve procedere alla notifica degli atti in Cancelleria (e questo porta a ritenere anche quando presso la Cancelleria sia stato eletto domicilio), la parte interessata deve indirizzare la notifica presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, tratto dai registri indicati dalla legge. Solo quando tale procedura non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, potrà effettuarsi la notifica presso la Cancelleria. È il caso di aggiungere che il ricorrere della «causa imputabile» al destinatario, idonea a consentire la notifica presso la Cancelleria, non può essere ravvisata nel mancato reperimento dell'indirizzo negli atti di causa (come detto, l'obbligo di indicazione è stato eliminato a seguito delle modifiche all'art. 125 c.p.c.), ma in ipotesi, e ad esempio, nella mancanza di un valido indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero in problemi tecnici riconducibili alla sfera del destinatario (che di conseguenza, per contestare la notifica presso la Cancelleria, avrà l'onere di fornire la dimostrazione della assenza di una causa a sé imputabile). |