Rapporto tra negoziazione assistita obbligatoria e accertamento tecnico preventivo

Massimo Vaccari
19 Dicembre 2016

La negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale che sia stata preceduta da un accertamento tecnico preventivo?

La negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale che sia stata preceduta da un accertamento tecnico preventivo?

L'accertamento tecnico preventivo finalizzato alla conciliazione di cui all'art. 696-bis c.p.c è stato escluso, dall'art. 3, comma 3, del d.l. n. 132/2014, dall'ambito della negoziazione obbligatoria, come lo era stato da quello della mediazione obbligatoria, sul presupposto che queste forme di ADR perseguono la medesima finalità della consulenza tecnica preventiva, introducendo un procedimento finalizzato alla composizione bonaria della lite, così da risultare tra loro alternativi.

Rispetto alla questione posta si segnala un precedente di merito (Trib. Roma sez. XIII, 16 dicembre 2014) che, in relazione alla mediazione obbligatoria, ha accolto l'eccezione di improcedibilità della domanda, inviando le parti in mediazione sulla base della considerazione per cui non poteva estendersi al giudizio di merito ciò che era previsto per il procedimento ex art. 696-bis c.p.c..

A ben vedere tale conclusione, seppur conforme al dettato normativo e avallata anche da parte della dottrina, è opinabile.

Come è stato osservato da un autore (M. Bona), infatti, il procedimento di atp già consente alle parti e ai rispettivi difensori di confrontarsi davanti ad un terzo imparziale, quale il ctu, e, per di più, offre il vantaggio di far entrare nell'eventuale successivo giudizio l'elaborato peritale, senza che sia necessario il consenso delle parti sul punto.

Tali considerazioni valgono a fortiori rispetto alla sequenza tra Atp con esito negativo e negoziazione. Quest'ultima infatti non presenta caratteristiche ulteriori e diverse rispetto al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. che possano favorire la conciliazione, anche perché in essa non interviene un organo terzo ed imparziale.

Al fine di evitare la inutile sovrapposizione di tal procedure può peraltro ammettersi l'invio di un invito formale a stipulare la convenzione di negoziazione assistita contestualmente all'avvio del procedimento di consulenza tecnica preventiva. Nulla impedisce poi che tale invito sia addirittura inserito nel corpo del ricorso introduttivo a quel procedimento.