Amministrazione di sostegno: è il giudice tutelare che può privare il beneficiario della capacità di testare
21 Febbraio 2017
In materia di amministrazione di sostegno, il beneficiario - capace di agire in relazione al compimento di ogni atto non espressamente precluso dalla legge o dal decreto di nomina (art. 409 c.c.) - è astrattamente capace di testare (art. 591 c.c.): tale capacità può essere privata solo dal Giudice tutelare (investito del compito di decidere chi sia in grado di negoziare testamento, e chi, al contrario, non lo sia) in quanto è consentito dall'art. 411, u.c., c.c. di estendere al beneficiario le limitazioni previste dalla legge per l'interdetto, assolvendo dunque appieno alla funzione di approntare un sistema di tutela del caso singolo, così garantendo decisioni diverse per fattispecie diverse, concretizzando e sublimando il principio consacrato nell'art. 3 della Carta Costituzionale. |