Effetto domino: dall'inesistenza della notifica all'inammissibilità del ricorso per cassazione

Redazione scientifica
20 Marzo 2017

Nel caso di cause inscindibili, quando la notificazione è rimasta inefficace (omessa o inesistente), o non ne venga dimostrato il perfezionamento, deve trovare applicazione l'art. 331 c.p.c., per cui il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio. Ove poi il termine assegnato non venga rispettato, è necessario pervenire alla declatoria di inammissibilità del gravame.

La vicenda. Il Tribunale di Catania dichiarava il difetto di legittimazione attiva degli attori per non aver fornito la prova della loro qualità di eredi del signor M.N..

Veniva allora proposto appello. Alla prima udienza, il procuratore di parte appellante chiedeva un nuovo termine per notificare l'atto di appello a P.E., essendo la stessa risultata sconosciuta all'indirizzo rilevato dai documenti processuali. Nonostante l'assegnazione di un nuovo termine la notifica non andava a buon fine. La Corte distrettuale rigettava la richiesta di concessione di un nuovo termine e dichiarava inoltre inammissibile l'appello proposto.

Veniva proposta ricorso per cassazione. Con l'unico motivo di ricorso viene denunciata la falsa applicazione degli artt. 291 e 331 c.p.c..

«Il ricorso è infondato e deve essere respinto». Invero, ricordano i Supremi Giudici, «la notifica dell'atto di impugnazione è inesistente, con conseguente insanabilità ex tunc, soltanto allorchè la relativa abnormità sia tale da non consentire in alcun modo l'inserimento nello sviluppo del processo, sicchè ove il vizio attenga alla fase della consegna, è inesistente la notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario, mentre è nulla, e suscettibile di sanatoria, quella effettuata in luogo o a persona che (..) abbiano - in base ad una valutazione ex ante avente ad oggetto l'astratto raggiungimento dello scopo nonostante il vizio della notificazione – un qualche riferimento con il destinatario» (Cass. civ., 30 maggio 2014, n. 12301).

Nel caso di specie la notifica era nulla o inesistente? L'iniziale notifica effettuata nei confronti di P.E. deve considerarsi – spiega la Cassazione – come meramente tentata: l'atto è infatti ritornato al mittente con indicazione che la destinataria risultava sconosciuta all'indirizzo. Pertanto la notifica deve reputarsi inesistente, in quanto sostanzialmente omessa.

D'altrone le stesse Sezioni Unite (sent. n. 14916/2016) hanno precisato che «l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile (…) oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto» anche quando venga posta in essere una attività priva degli elementi costitutivi essenziali, che si sostanziano:

  1. nell'attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato dotato della possibilità giuridica di compiere tale attività;
  2. Nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento;

Cause inscindibili e integrazione del contraddittorio. Trova altresì conferma la correttezza della pronuncia della Corte d'appello, essendo la stessa in linea con il principi di diritto sancito dalle Sezioni Unite (sent. n. 14124/2010) per cui «nel caso di cause inscindibili, qualora l'impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che l'appellante (o il ricorrente) li abbia correttamente individuati e indicati come destinatari dell'impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia rimasta comunque inefficace (omessa o inesistente), o non ne venga dimostrato il perfezionamento – come nella fattispecie di notifica a mezzo posta, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento (…) deve trovare applicazione l'art. 331 c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex art. 111 Cost., da ritenersi prevalente, di regola, rispetto al principio della ragionevole durata del processo, e pertanto il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, e non può dichiarare inammissibile l'impugnazione».

Sicchè, non essendo stato, nel caso in esame, rispettato il termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., è necessario pervenire alla declatoria di inammissibilità del gravame.

La Cassazione, alla luce di quanto esposto, rigetta il ricorso.

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