Disposizioni relative alle ricevute PEC dei depositi telematici

Redazione scientifica
20 Giugno 2016

Le disposizioni relative alle ricevute PEC dei depositi telematici (d.l. n. 179/2012 convertito in l. n. 221/2012) prevedono l'invio, da parte del gestore al destinatario, di quattro ricevute.

Le disposizioni relative alle ricevute PEC dei depositi telematici (d.l. n. 179/2012 convertito in l. n. 221/2012) prevedono l'invio - da parte del gestore al destinatario (ossia colui che ha effettuato il suddetto deposito) - di quattro ricevute: 1) la prima PEC è la Ricevuta di accettazione, la quale attesta che l'invio è stato accettato dal sistema per l'inoltro all'ufficio destinatario; 2) la seconda PEC è la Ricevuta di consegna, la quale attesta che l'invio è stato consegnato nella casella di posta dell'ufficio destinatario; 3) la terza PEC attesta l'esito dei controlli automatici del deposito; 4) la quarta PEC attesta l'esito del controllo manuale del Cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla Cancelleria. Con tale accettazione, e solo a seguito di essa, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti.

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