Appello privo di firma digitale: inammissibile per invalidità dell'atto introduttivo (e non per inesistenza della notifica)

Redazione scientifica
20 Giugno 2017

L'atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è nullo, poiché detta firma è equiparata dal d.lgs. n. 82/2005 alla sottoscrizione autografa, che costituisce, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., requisito di validità dell'atto introduttivo (anche del processo di impugnazione) in formato analogico.

La vicenda. Il Tribunale dichiarava inammissibile l'appello proposto avverso la pronuncia del Giudice di Pace, poiché riteneva inesistente, e non sanabile attraverso la costituzione dell'appellata, la notificazione dell'impugnazione dal momento che l'atto originale e la sua copia erano privi di firma digitale.

Il soccombente appellante ricorreva allora in Cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 121 e 348 c.p.c. per aver la notificazione raggiunto il suo scopo con la costituzione dell'appellato.

Senza firma digitale l'impugnazione è inammissibile. I motivi sono inammissibili «mancando essi di aggredire l'effettiva ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata».

Invero, nel caso di specie ciò che rileva è la firma digitale che «è equiparata, in quanto agli effetti alla sottoscrizione autografa, in forza del d.lgs. n. 82 del 2005» e che quindi è «requisito di validità dell'atto introduttivo del giudizio (anche di impugnazione), in quanto essa attiene alla formazione dello stesso e alla sua riconducibilità a chi lo ha formato». Pertanto, ove mancante, rende inammissibile l'appello.

Il problema non era legato alla successiva notificazione dell'atto. Il ricorrente ha quindi errato nell'incentrare le proprie doglianze unicamente sull'inesistenza della notificazione dell'atto d'appello.

Sulla base di tali argomenti la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di giudizio.

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