Sul regime della sentenza di primo grado in tema di opposizione c.d. a precetto
22 Giugno 2017
Ieri, 21 giugno 2017, attraverso lo strumento "Inviaci il tuo quesito", un utente ha posto la seguente domanda: In tema di opposizione a precetto, qualora il precetto venga opposto prima dell'esecuzione forzata, la sentenza (nella specie, per valore, del Giudice di Pace) può essere appellata? E nel caso in cui intervenga dopo l'inizio ed addirittura l'assegnazione delle somme in via forzata, può essere appellata?
Il precetto può essere contestato sia mediante opposizione all'esecuzione c.d. preventiva ex art. 615 c.p.c. sia con opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per far valere un vizio di forma. Laddove i motivi proposti in sede di opposizione c.d. a precetto siano riconducibili ad un'opposizione all'esecuzione, la sentenza di primo grado – sia essa resa dal giudice di pace o dal tribunale – è appellabile (salvo che sia stata pronunciata nel regime “intermedio” tra la legge n. 80/2005 che aveva stabilito che detta sentenza non era appellabile e la legge n. 69/2009 che ha ripristinato il regime tradizionale dell'appellabilità). Per converso, se i motivi dell'opposizione c.d. a precetto si attestano in vizi formali qualificabili in termini di opposizione agli atti esecutivi, la sentenza di primo grado è inappellabile. La qualificazione dei motivi, anche ai fini dell'impugnazione, spetta al giudice di merito che ha deciso la controversia. Su quanto evidenziato non incide la circostanza che la sentenza pronunciata sull'opposizione al precetto sopravvenga all'inizio dell'esecuzione forzata ovvero ad una particolare fase di essa.
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