Le conseguenze dell'omessa integrazione del contraddittorio nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del ctu
22 Luglio 2016
Massima
L'omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione delle parti ad uno dei contraddittori necessari nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del giudice determina la nullità del procedimento e della relativa decisione, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità per la mancanza di integrità del contraddittorio. Il caso
La fattispecie sottoposta all'esame dei giudici di legittimità riguarda il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza resa dal Presidente del Tribunale di Firenze di rigetto dell'opposizione nel procedimento ex art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 avente ad oggetto l'impugnazione del decreto di liquidazione del compenso al Consulente Tecnico d'ufficio, per la relazione integrativa depositata da quest'ultimo in un giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.. In sede di opposizione d.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 - nella formulazione, applicabile ratione temporis, antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15 - i ricorrenti deducevano che al CTU non spettava compenso alcuno per un'attività meramente integrativa e di chiarimenti della consulenza già espletata nello stesso procedimento ex art. 696 c.p.c..
La questione
Nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (nella formulazione, applicabile ratione temporis, antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15), sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali a carico delle quali sia posto l'obbligo di corrispondere detto compenso? Soluzioni giuridiche
I giudici di legittimità rilevano la nullità del provvedimento impugnato atteso che ove trattasi di liquidazione delle spese relative ad accertamento tecnico preventivo ante causam, sono contraddittori necessari nel procedimento di opposizione la parte richiedente, a carico della quale tali spese vanno poste a conclusione della procedura, e le parti nei cui confronti è proposta l'istanza, potendo quest'ultime sostenere il carico finale di tali spese in caso di soccombenza nel successivo giudizio di merito. Pertanto l'omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione delle parti ad uno dei soggetti sopra indicati, ove sia mancata la partecipazione al giudizio, determina la nullità del procedimento e della relativa decisione, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con la conseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa al giudice a quo.
Osservazioni
L'integrità del contraddittorio nel giudizio di opposizione alla liquidazione dei compensi al consulente tecnico di ufficio trova la propria giustificazione nella circostanza che la liquidazione in corso di giudizio è disposta dal giudice che procede in via provvisoria, con provvedimento interinale, destinato a venire meno con la sentenza emessa all'esito del giudizio (Cass. civ., sez. II, 4 maggio 2012, n. 6766), potendosi addivenire all'esatta individuazione del soggetto gravato del pagamento solo all'esito del giudizio di merito ed in base al principio della soccombenza, salvo che il giudice stesso non ravvisi l'opportunità di disporre una diversa ripartizione delle spese di consulenza tecnica (Cass. civ., sez. II, 17 dicembre 2012, n. 23192). Infatti l'ordinanza anticipatoria delle spese al c.t.u. costituisce un regolamento provvisorio, che resta affidato in via definitiva alla sentenza conclusiva del giudizio e, pertanto, costituisce un provvedimento ordinatorio discrezionale dello stesso giudice di merito, la cui adozione non pregiudica il diritto di azione, risultando conforme al principio regolatore del processo civile, secondo cui le spese dei mezzi istruttori devono essere anticipate - salvo il successivo recupero ex art. 91 c.p.c. - dalle parti istanti, anche se delle relative risultanze possano avvalersi pure le altre parti dello stesso processo (Cass. civ., sez. VI, ord., 11 gennaio 2012, n. 179). L'art. 170 del DPR n. 115/2002 al comma 1 dispone che avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'art. 15 del d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150 Con tale previsione, il legislatore ha quindi inteso configurare un procedimento del quale i soggetti ivi menzionati e, per quanto rileva nel caso di specie, le parti del processo nel quale viene svolta la prestazione alla quale si riferisce il decreto di liquidazione oggetto di opposizione, e, tra esse, in particolare, i soggetti - compresi gli eredi dell'obbligato deceduto - a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso, sono litisconsorti necessari. Ne consegue come già affermato in precedenza dalla stessa giurisprudenza di legittimità che l'omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione delle parti - disposta della l. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29, cui rinvia il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 - ad uno dei soggetti obbligati al pagamento, ove manchi la partecipazione di costui al procedimento, determina non l'inammissibilità del ricorso dato che il suo deposito realizza l'editio actionis necessario all'incardinamento della seconda fase processuale, ma la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con la conseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa al giudice a quo (Cass., sez. II, 30 dicembre 2013, n.28711; in precedenza Cass. civ., sez. II, 7 dicembre 2010, n. 24786). Nello stesso senso si pone altro precedente di legittimità (Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2006, n.7528) nell'affermare che in tema di opposizione al provvedimento di liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico, la mancata notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione della comparizione delle parti - disposta l. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29, cui fà rinvio recettizio la l. 8 luglio 1980, n. 319, art. 11, comma 6 - all'Ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale adito, dà luogo alla nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, svoltosi l'uno ed adottatasi l'altra a contraddittorio non integro. Tale nullità - rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità - comporta quella dell'intero procedimento, nullità alla quale, attesa la specialità del giudizio di legittimità ex art. 111 Cost., va ovviato mediante applicazione dell'art. 354 c.p.c. con rinvio del procedimento allo stesso giudice a quo, titolare della competenza funzionale in materia, ai sensi della l. n. 319/1980 cit., art. 11, comma 5. Tale principio, del resto, si pone in continuità con quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento al procedimento di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici d'ufficio disciplinato dall'ormai abrogata l. n. 319/1980 art. 11, atteso che nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico sono contraddittori necessari il detto ausiliare del giudice ed i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere il compenso (Cass. civ., sez. II, 12 maggio 1999, n.4697; Cass. civ., sez. II, 23 aprile 1998, n. 4176). Ne consegue che il decreto di comparizione degli interessati deve essere notificato dal ricorrente non soltanto al c.t.u., ma altresì alla controparte, dovendo in difetto essere integrato il contraddittorio ex art. 102, comma 2 c.p.c. (Cass. civ., sez. II, 21 gennaio 2000, n. 645). In sintesi dunque, parti necessarie del procedimento in esame sono quelle alle quali il comma 1 dell'art. 170 d.P.R. n.115/2002 riconosce la legittimazione alla proposizione dell'opposizione, e che del pari le medesime parti sono legittimate a proporre ricorso per cassazione oppure a resistervi, essendo indubitabile il carattere decisorio e definitivo dell'ordinanza emessa a conclusione del giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al c.t.u. (Cass. civ., sez. VI, 26 settembre 2013, n.22105). Infine, il procedimento di cui trattasi, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini del giudizio penale, ha carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto una controversia di natura civile incidente su una situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale. Ne deriva che parte necessaria del procedimento deve quindi considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento, per cui, nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili in caso di mancata condanna degli imputati o di impossibilità di recupero di restare a carico dell'erario, anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria (Cass. civ., sez.II, 26 febbraio 2015, n.3936; Cass. civ., sez. un., 29 maggio 2012, n. 8516). In caso di condanna degli imputati, trattandosi di spesa ripetibile ex art. 5 lett. d) T.U. n. 115/2002, dai medesimi - se soggetti solvibili - deve quindi essere corrisposta ai sensi dell'art. 204 d.P.R. n.115/2002, che prevede l'obbligo del recupero nei confronti dei condannati delle spese ripetibili. |