Sanatoria dell'appello introdotto con rito errato
22 Settembre 2016
Il caso Il Comune di Patti ed il suo sindaco pro tempore proponevano opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa nei loro confronti dalla provincia di Messina, che lamentava violazione degli artt. 45 e 54, comma 2, d.lg. n. 152/1999 in tema di inquinamento ambientale. Sostenendo l'inapplicabilità della normativa nazionale alla fattispecie concreta, gli attori assumevano l'applicabilità della normativa regionale ex art. 43-bis, l.Reg. Sicilia n. 27/1986 e chiedevano in via subordinata che si ammettesse un CTU per accertare la natura emergenziale del bypass creato ad hoc per piogge di straordinaria intensità. Il Tribunale rigetta l'opposizione e i proponenti ricorrono in Appello. La Provincia di Messina eccepisce in via preliminare l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto tardiva e ne contesta il merito. La Corte d'Appello dichiara gli appelli inammissibili e compensa le spese del giudizio, sostenendo che il giudizio di appello doveva essere introdotto con citazione e non con ricorso, evidenziando che il ricorso in appello è stato depositato l'ultimo giorno utile per impugnare la sentenza e quindi notificato oltre il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. Il Comune di Patti ed il suo sindaco, con separato ricorso basato su cinque motivi, si rivolgono ora alla Suprema Corte.
Controversia ante semplificazione dei riti. Doveroso è premettere che l'opposizione all'ordinanza ingiunzione era stata instaurata sia in primo grado che in appello con il procedimento previsto ex art. 23 l. n. 689/1981, ossia con ricorso, essendosi svolta prima dell'entrata in vigore del d.lg. n. 150/2011.
Ultrattività del rito Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 23 l. n. 689/1981. Citando Cass. civ. n. 13564/2003, affermano che la Corte aveva confermato, a seguito di giudizio possessorio ritualmente introdotto in primo grado con ricorso, la proponibilità dell'appello con ricorso in virtù della c.d. ultrattività del rito, principio che dunque consente l'applicazione del rito speciale all'impugnazione qualora il primo grado sia stato trattato con rito speciale, nonostante diversa previsione legislativa. La Suprema Corte, ricordando Cass. Civ., sez. un., 10 febbraio 2014 n. 2907, dichiara che l'appello «avverso le sentenze pronunciate nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa di cui alla l. 689 del 1981, art. 23, deve essere proposta nella forma della citazione». Prosegue poi definendo il giudizio di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione , fondato sui medesimi principi «della domanda, della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione» (Cass. civ., n. 1173/2007; Cass. civ., n. 20425/2006).
Notifica tempestiva del ricorso La Corte chiarisce che la giurisprudenza recente ha dichiarato ammissibile la sanatoria dell'impugnazione proposta tramite ricorso solo se tale atto sia stato non solo depositato in cancelleria, ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio ex art. 325 c.p.c. Tale principio, prosegue la Corte, «trova applicazione anche quando l'appello abbia ad oggetto una questione che, ratione materiae, avrebbe dovuto essere trattata in primo grado con il rito del lavoro e che, invece, sia stata assoggettata a rito ordinario». L'appello proposto mediante ricorso è ritenuto ammissibile solo se tale atto è stato tempestivamente notificato alla controparte a norma degli artt. 325 e 327 c.p.c. e non solo depositato in cancelleria (ex multis: Cass. civ., n. 7672 del 2000). Specularmente dunque, se l'appello deve essere proposto mediante ricorso, «è ammissibile la sanatoria dell'impugnazione introdotta erroneamente con citazione solo se non solo notificata ma anche depositata in cancelleria nei termini previsti (ex multis: Cass. civ., n. 21161/2011)».
Nullità sanata ex art. 156 c.p.c.? I Giudici di legittimità ricordano infine che l'art. 156 c.p.c. consente di sanare la nullità, mediante la conversione di un atto erroneamente introdotto, solo se l'atto presenta tutti i requisiti necessari al raggiungimento dello scopo:
La Suprema Corte conferma quindi il giudizio della Corte d'Appello: corretto aver ritenuto l'appello, erroneamente introdotto con ricorso, non sanabile a causa della tardiva notificazione ed altrettanto corretto considerare irrilevante il suo deposito, avvenuto entro il termine di trenta gg. previsto per l'impugnazione. Il ricorso viene quindi rigettato e il ricorrente condannato a rimborsare alla controparte le spese del giudizio. |