Espropriazione forzata e opponibilità dell'assegnazione della casa familiare

Giuseppe Fiengo
23 Settembre 2016

Opponibilità alla procedura esecutiva della quale sia parte un creditore che ha iscritto ipoteca prima della trascrizione dell'assegnazione della casa del provvedimento di assegnazione della casa familiare trascritto prima del pignoramento.
Massima

Il provvedimento di assegnazione della casa familiare, anche se trascritto prima del pignoramento, non è opponibile alla procedura esecutiva della quale sia parte un creditore che ha iscritto ipoteca prima della trascrizione dell'assegnazione della casa.

Il caso

Tizia, debitrice esecutata in un'espropriazione immobiliare instaurata con pignoramento trascritto nel 2010, propone opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva disposto la vendita dell'immobile e, contestualmente, la liberazione dello stesso, deducendo di avere, nell'agosto 2008, trascritto, sulla base di decreto di omologazione della separazione consensuale, provvedimento di assegnazione della casa coniugale; provvedimento opponibile alla procedura in quanto trascritto prima della trascrizione del pignoramento. Il creditore procedente chiede il rigetto dell'opposizione deducendo di avere, nel 2001 e nel 2007, iscritto due ipoteche volontarie sull'immobile oggetto di esecuzione con conseguente inopponibilità alla procedura del provvedimento di assegnazione della casa familiare. Il giudice dell'esecuzione, aderendo alla prospettazione dell'opponente, modifica l'ordinanza di vendita disponendo che nella stessa si faccia menzione del provvedimento di assegnazione trascritto prima del pignoramento e revoca l'ordine di liberazione. All'esito del giudizio di merito il Tribunale adito accoglie l'opposizione, ritenendo che, per effetto del richiamo fatto dall'art. 6, comma 6, l. 898/1970 all'art. 1599 c.c., il diritto dell'assegnatario è assimilabile a quello del locatario, che l'ipoteca non prevale sulla locazione anche ove quest'ultima sia successiva e, pertanto, che il conflitto prospettato deve esser risolto avendo riguardo solo alla priorità temporale della trascrizione del provvedimento di assegnazione o del pignoramento eseguito da parte del creditore ipotecario.

La questione

Qual è il regime di opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare alla procedura esecutiva nel caso di provvedimento di assegnazione della casa familiare trascritto prima della trascrizione del pignoramento, ma successivamente all'iscrizione di ipoteca?

Le soluzioni giuridiche

Nell'accogliere il ricorso proposto dal creditore procedente la Suprema Corte osserva come la questione prospettata non va, come ritenuto dal giudice del merito, esaminata avendo riguardo alla natura del diritto dell'assegnatario.

In particolare, l'art. 6, comma 6, l. n. 898/1970 è norma che, lungi dal qualificare come personale il diritto di godimento dell'assegnatario della casa coniugale, si limita a disciplinare la risoluzione del conflitto tra titolari di diritti incompatibili. Altrettanto è a dirsi, osserva la Cassazione, con riferimento all'art. 155-quater c.c. (oggi, art. 337-sexies c.c.) che, per la parte in cui regola la risoluzione del conflitto secondo il regime degli atti soggetti a trascrizione, ha abrogato tacitamente (art. 15 disp. prel. c.c.) l'art. 6, comma 6, l. 898/1970 (ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. 54/2006, l'art. 155-quater c.c. si applica infatti «anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio»). Premesso che un problema di permanente efficacia dell'art. 6, comma 6, l. n. 898/1970 può ormai dirsi esistente solo con riferimento al caso di assegnazione non trascritta, gli ermellini osservano che, a differenza della norma parzialmente abrogata (che limitava l'opponibilità dell'assegnazione al solo «terzo acquirente»), l'art. 155-quater c.c. (oggi, si ripete, art. 337-sexies c.c.) non pone alcuna distinzione in ordine ai “terzi” cui è opponibile il provvedimento di assegnazione trascritto ed è quindi applicabile anche con riferimento al creditore che ha iscritto ipoteca prima della trascrizione dell'assegnazione. Ancora, secondo la sentenza che si commenta, pur facendo riferimento al solo art. 2643 c.c. (che si limita ad elencare gli atti soggetti a trascrizione), l'art. 155-quater c.c. fa implicitamente riferimento anche all'art. 2644 c.c. che regola gli effetti della trascrizione; ne discende che la trascrizione del provvedimento di assegnazione non ha effetto «riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi» (art. 2644, comma 1, c.c.).

Nello stesso senso, del resto, milita anche il principio generale (espresso dal brocardo «nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet») secondo il quale non può attribuirsi all'assegnatario una posizione giuridica più ampia, per natura e contenuto, di quella spettante sul bene alla parte nei confronti della quale è pronunciato il provvedimento di assegnazione.

Osservazioni

La decisione in commento affronta in modo analitico e rigoroso il tema dell'opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare all'espropriazione forzata. Tema delicato, non infrequentemente esaminato in una (scorretta) dimensione di contrapposizione di valori e nella conseguente prospettazione di posizioni tese ad affermare l'astratta preminenza della tutela ora della famiglia, ora dei terzi creditori. Una simile contrapposizione appare tuttavia non giustificata atteso che la tutela dell'interesse dei figli ad abitare la casa familiare inerisce al diritto-dovere dei genitori di mantenerli, istruirli ed educarli; tale interesse, in altri termini, deve essere garantito nei confronti dei genitori, non anche dei terzi titolari di diritti sull'immobile assegnato. In questo senso depone del resto anche quella giurisprudenza di legittimità che, ripetutamente, ha escluso l'assegnabilità della casa familiare nel caso di separazione di coniugi con i quali conviva il figlio nato da un precedente matrimonio di uno solo di essi; figlio non legato, quindi, da alcun vincolo di filiazione con il proprietario della casa (tra le altre, Cass. civ., sez. I, 2 ottobre 2007, n. 20688).

Già con la sentenza del 2014 (Cass. civ., sez. III, 11 luglio 2014 n. 15885), la Cassazione aveva escluso l'opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa alla procedura esecutiva instaurata nei confronti dell'assegnatario-comproprietario esecutato, ritenendo che la posizione di tale ultimo soggetto andasse valutata non quale titolare del diritto derivante dal provvedimento di assegnazione, ma –solo- quale esecutato. La decisione da ultimo citata aveva tuttavia deliberatamente evitato di esaminare la questione (prospettata con riferimento all'art. 2812 c.c. e ritenuta in concreto non rilevante) del conflitto tra i titolari del diritto derivante dal provvedimento (trascritto) di assegnazione della casa familiare e del diritto risultante dalla (precedente) iscrizione di ipoteca.

Sul punto la giurisprudenza di merito era divisa.

Un primo indirizzo (tra le altre, Trib. Bari, ord. 31 dicembre 2014, che ha accolto l'istanza di sospensione formulata ai sensi degli artt. 617 e 618 c.p.c.), escludeva la prevalenza del diritto dell'ipotecario rispetto a quello dell'assegnatario ai sensi dell'art. 2812 c.c. atteso che tale norma (eccezionale e quindi non suscettibile di interpretazione analogica) fa riferimento esclusivamente a titolari di diritti reali, sì che appariva «quanto meno dubbia» l'applicabilità della stessa nei confronti dell'assegnatario della casa familiare che è titolare di un diritto personale di godimento. La soluzione opposta era stata invece accolta (tra le altre, Trib. Verona, ord. 23 aprile 2015, Trib. Torino, ord. 25 marzo 2010, Trib. Trento, sent. 3 febbraio 2010) alla luce del principio generale secondo il quale non può attribuirsi all'assegnatario una posizione giuridica più ampia, per natura e contenuto, di quella spettante sul bene alla parte nei confronti della quale è pronunciato il provvedimento di assegnazione con la conseguenza che i pesi ed i diritti dei terzi opponibili alla parte nei confronti della quale è pronunciata l'assegnazione devono intendersi come opponibili anche all'assegnatario. Un simile principio, come visto, è stato fatto proprio anche dalla sentenza che qui si annota. Tale decisione appare peraltro assai convincente anche nella parte (sulla quale risulta massimamamente incentrata) in cui, attentamente ricostruito il quadro normativo oggi in vigore in materia di assegnazione della casa familiare, correttamente attribuisce all'art. 155-quater c.c. il ruolo di norma destinata esclusivamente a risolvere il conflitto tra contrastanti diritti alla luce delle regole in materia di trascrizione, prescindendo dalla natura (reale o personale) del diritto attribuito all'assegnatario. È auspicabile che un simile approccio “laico” alla questione trovi seguito nella giurisprudenza tanto di merito quanto di legittimità e consenta il superamento di posizioni, anche recentemente ed autorevolmente espresse (da ultimo, Cass. civ., sez. I, 11 settembre 2015, n. 17971), destinate, in ultima analisi, ad affermare, in deroga al generale regime di opponibilità dei diritti, una tutela degli interessi della famiglia anche nei confronti di quanti sono assolutamente estranei alla compagine familiare.

Guida all'approfondimento

ASTUNI, Vincoli opponibili nelle procedure esecutive. L'assegnazione della casa coniugale a seguito della riforma dell'affido condiviso, in REF, 2011, 253 ss.;

FUSARO, Assegnazione della casa familiare e problemi di opponibilità, in NGCC, 2007, II, 391 ss.;

FREZZA, I luoghi della famiglia, Torino, 2004;

QUADRI, Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma, in Studi in onore di Nicolò Lipari, Milano, 2008, 2371 ss.;

SOLDI, Manuale dell'esecuzione forzata, Padova, 2015, 1496 ss.

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