Il giudice del rinvio non può rilevare, per la prima volta, la non integrità del contraddittorio
22 Settembre 2017
La vicenda. In sede di rinvio, il Tribunale di Roma dichiarava la nullità della sentenza di prime cure per difetto di integrità del contraddittorio e la necessaria remissione della causa dinanzi al primo giudice ex art. 354 c.p.c.. Veniva proposto ricorso in Cassazione, denunciando la violazione degli artt. 392, 394, 101 e 112 c.p.c., nonché 24 Cost., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c..
«Il motivo è manifestamente fondato». È invero pacifico in sede di legittimità che «nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione non può essere eccepita o rilevata d'ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 c.p.c.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità, possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione» (Cass. n. 5061/2007). Sulla base di tali argomenti la Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. |