Sanzione disciplinare per l'avvocato che produce in giudizio la corrispondenza con il difensore di controparte

Redazione scientifica
22 Settembre 2017

Ai sensi dell'art. 28 cod. deont. (vecchio testo) sussiste il divieto assoluto di esibizione in giudizio di corrispondenza con colleghi contenente proposte transattive, anche quando sia intervenuto l'invito del giudice a transigere. Ove l'avvocato violi tale divieto, sarà soggetto a sanzione disciplinare.

Il caso. Il Consiglio dell'ordine degli avvocati infliggeva la sanzione disciplinare all'avvocato che aveva prodotto in giudizio civile la corrispondenza con il difensore di controparte, tra cui quella contenente la proposta transattiva.

Il Cnf, confermando tale decisione, rigettava il ricorso proposto dal soccombente avvocato.

Veniva proposto quindi ricorso in Cassazione.

Cosa si intende per proposta conciliativa? Il ricorrente avvocato riteneva che il solo modo per consentire al giudice di valutare il comportamento delle parti era mettere a sua disposizione la corrispondenza intercorsa tra i difensori sull'ipotesi transattiva.

La Suprema Corte ricorda innanzitutto che la «proposta conciliativa» di cui all'art. 91 c.p.c. è «quella formulata da una delle parti in causa»; sono invero le parti le uniche titolari del potere di proposta, su cui eventualmente possa formarsi un incontro di volontà. «Il giudice» - spiega la Cassazione - «è titolare, semmai, di un potere di sollecitazione delle parti a conciliarsi, formulando (non proposte) semmai ipotesi conciliative o transattive» a cui le parti liberamente possono decidere se aderire o meno. Pertanto solo ove la parte faccia propria l'ipotesi suggerita dal giudice, questa allora diventa una proposta «suscettibile di dar luogo all'accordo conciliativo in presenza dell'accettazione di controparte».

Il divieto di divulgazione. Concludono i Giudici Supremi che, ai fini dell'applicazione di tale meccanismo, non vi è alcun bisogno di divulgare la corrispondenza intercorsa tra i difensori, poiché «la proposta conciliativa cui fa riferimento» l'art. 91 c.p.c. «deve essere formulata in giudizio dalla parte che ne è autrice» e l'eventuale rifiuto della controparte sarà insito nella mancanza di accettazione senza esserci la necessità di divulgare la corrispondenza riservata dei difensori.

La Corte rigetta quindi il ricorso.

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