Negoziazione assistita: trasferimenti immobiliari con l’autentica dei soli avvocati

Redazione scientifica
23 Marzo 2017

Il Tribunale di Pordenone ha ordinato al Conservatore di trascrivere l'accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita familiare, contenente un trasferimento di diritti reali immobiliari e sottoscritto dai coniugi e dai rispettivi difensori, non ritenendo necessaria l'autenticazione di alcun “pubblico ufficiale”.

Il caso. Due coniugi decidevano di formalizzare la loro separazione personale avvalendosi dell'istituto della negoziazione assistita; sottroscrivevano così un accordo, ex art. 6 d. l. n. 132/2014, con l'assistenza dei rispettivi legali, prevedendo, tra l'altro, la cessione dal marito alla moglie della quota del 50% di proprietà di un immobile.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari negava la trascrizione dell'accordo translativo, ritenendo mancante l'autenticazione della sottoscrizione dei coniugi ad opera di “pubblico ufficiale a ciò autorizzato” - secondo quanto previsto, a suo dire, dalla norma - e considerando dunque non sufficiente quella effettuata dai due difensori.

L'accordo di negoziazione assistita produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali. Il Tribunale osserva che, in materia di famiglia, le convenzioni di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. n. 132/2014 producono gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali, i quali non richiedono ulteriori sottoscrizioni da parte di pubblici ufficiali nemmeno nel caso di eventuali trasferimenti immobiliari. Alla stessa conclusione si giunge paragonando in via analogica l'accordo di negoziazione al Lodo arbitrale a cui la legge attribuisce gli stessi «effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria», soggetto a trascrizione senza necessità di ulteriori autentificazioni. Esigere l'intervento di un'ulteriori autorità in tali casi contrasterebbe, infatti, con la principale finalità della negoziazione assistita, che è quella di «assicurare una maggior funzionalità ed efficienza della giustizia civile».

Per questi motivi, il Tribunale di Pordenone ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione, ritenendo che per gli atti di trasferimento immobiliare contenuti in un accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, non è richiesta alcuna ulteriore autenticazione delle sottoscrizioni da parte del pubblico ufficiale, essendo sufficiente l'intervento dei soli legali.

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