Il provvedimento abnorme di liquidazione delle spese nell'a.t.p. può essere impugnato ex art. 111 cost.
23 Maggio 2016
Massima
In tema di accertamento tecnico preventivo, il provvedimento di liquidazione delle spese a carico di una parte diversa dal ricorrente - tenuto ad anticiparle - non è previsto dalla legge, ha natura decisoria e carattere definitivo, sicché può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione. Il caso
In esito al procedimento per accertamento tecnico preventivo ante causam ex art. 696 c.p.c., il Presidente del Tribunale di Bari, con decreto in data 13 febbraio 2014, emetteva il provvedimento di liquidazione in favore del c.t.u., ponendo la somma a carico della parte resistente, la cui responsabilità risultava dalla esperita perizia. Per la cassazione del suddetto decreto la stessa parte resistente ha proposto ricorso straordinario per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 115/2002, art. 8, comma 1 e degli artt. 91 e 92 c.p.c. . La questione
Il ricorso, con il quale si censura la condanna al pagamento di spese di accertamento tecnico preventivo richiesto dalla controparte è inammissibile perché il provvedimento impugnato non ha natura di sentenza in senso sostanziale e non è, pertanto, ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.? Le soluzioni giuridiche
Il ricorso straordinario per cassazione è ammissibile dal momento che - secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sez. II, 18 gennaio 2013, n. 1273) - ove venga adottata, in sede di accertamento tecnico preventivo, un'illegittima pronuncia sulla liquidazione delle relative spese, ci si viene a trovare in presenza di un provvedimento non previsto dalla legge di natura decisoria, destinato ad incidere su una posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risulta assunto e dotato di carattere di definitività, contro cui non è dato alcun mezzo d'impugnazione, sicché avverso il medesimo ben può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.. Infatti alla stregua della uniforme giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sez. II, 18 gennaio 2013, n. 1273, cit.), il regolamento delle spese è ancorato alla valutazione della soccombenza, la quale presuppone l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall'attore, che esula dalla funzione dell'accertamento tecnico preventivo e resta di esclusiva competenza del giudizio di merito. Pertanto, le spese dell'accertamento tecnico preventivo, devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente. Non a caso la funzione dell'accertamento tecnico preventivo si risolve, ordinariamente, nell'esigenza di preservare in favore della parte istante gli effetti di una prova, da assumere in via urgente, attinente ad uno stato dei luoghi od alla qualità o condizione di cose, da potere fare valere, in un eventuale e successivo giudizio di merito, mentre nella fase relativa all'assunzione del mezzo di istruzione preventiva non si instaura propriamente un procedimento di tipo contenzioso, all'esito del quale deve trovare applicazione la disciplina delle spese processuali contemplata dagli artt. 91 e 92 c.p.c. La S.C. ha pertanto confermato il principio secondo cui il carico delle spese liquidate in tema di accertamento tecnico preventivo spetta, in via esclusiva, alla parte ricorrente in virtù dell'onere dell'anticipazione e del principio di causalità, salva la disciplina finale delle spese complessive - ivi comprese quelle per l'esecuzione dell'accertamento tecnico preventivo - in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., all'esito dell'eventuale giudizio di merito che sia seguito.
Osservazioni
L'ordinanza in commento si allinea all'orientamento consolidato emerso nella giurisprudenza di legittimità, che ha già avuto modo di precisare come il procedimento di accertamento tecnico preventivo si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il giudice deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Come già la Cassazione ha avuto modo di stabilire, l'onere delle spese nel procedimento di istruzione preventiva, ivi compreso il compenso al C.T.U. nell'accertamento tecnico preventivo - che neppure può legittimamente essere posto a carico delle parti in solido (Cass. Civ., sez. I, 15 febbraio 2000, n. 1690) - deve gravare sul solo richiedente, quale soggetto interessato, salvo restando il successivo regolamento nel giudizio di merito, secondo il criterio della soccombenza (Cass. Civ., sez. II, 23 dicembre 1993, n. 12759; Cass. Civ., sez. II, 16 febbraio 1993, n. 1920; Cass. Civ., sez. II, 27 ottobre 1969, n. 3523). Ne consegue che, laddove un provvedimento in ordine alla liquidazione di tali spese venga viceversa emesso, si è in presenza di un provvedimento non previsto dalla legge, di natura decisoria, destinato ad incidere su una posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risulta assunto e dotato di carattere di definitività, contro cui non è dato alcun mezzo d'impugnazione, sicché avverso il medesimo, che assume i connotati del provvedimento c.d. abnorme, può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass. Civ.,sez. II, 30 settembre 2015, n. 19498; Cass. Civ., 19 novembre 2004, n. 21888). Sebbene, infatti, il provvedimento che ammette l'accertamento tecnico preventivo, in quanto connotato dal carattere della provvisorietà e strumentalità, non sia impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass. Civ., sez. U., 21 luglio 1998, n. 7129, in cui si precisa che tale principio deriva dall'art. 698 c.p.c., giacché l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, nè impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito. In senso conforme anche la più risalente giurisprudenza, ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I, 13 agosto 1968, n. 2851), la pronuncia sulle spese emessa all'esito della procedura riveste natura decisoria e definitiva, esaurendo il procedimento ed incidendo in maniera non modificabile o revocabile sui contrapposti interessi delle parti, né avverso la statuizione sulle spese dell'accertamento tecnico preventivo può considerarsi esperibile altra forma di impugnazione, poiché la procedura di opposizione prevista dall'art. 669-septies c.p.c. - norma quest'ultima espressamente dichiarata applicabile ai provvedimenti di istruzione preventiva dall'art. 669-quaterdecies c.p.c.- è limitata ai provvedimenti negativi, di incompetenza o di rigetto, contenenti la pronuncia sulle spese, e non può ritenersi applicabile al caso di specie. Si tratta, pertanto, di un provvedimento abnorme, che, incidendo sul diritto soggettivo delle parti al rimborso delle spese di citu e non essendo altrimenti impugnabile, è soggetto a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
G. Arieta, Le tutele sommarie. Il rito cautelare uniforme. I procedimenti possessori, in Trattato di diritto processuale civile a cura di G. Arieta e L. Montesano, III, t.1, Torino, 2005, 562-563;
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