Verifica fiscale tramite accesso ai locali del contribuente e rispetto del contraddittorio endoprocedimentale
23 Maggio 2017
Il caso. Il signor M.M., architetto di professione, proponeva ricorso per cassazione avverso l'Agenzia dell'Entrate, poiché la CTR aveva confermato l'avviso di accertamento per Irpef, Irap, Iva ed addizionali regionali e comunali dovute per l'anno di imposta 2008, a seguito di verifica fiscale con accesso presso i locali aziendali del contribuente. Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impositivo perché emesso senza il rispetto del termine di 60 giorni ai sensi dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000.
Il contraddittorio endoprocedimentale. Le Sezioni Unite, con sent. 24823/2015, hanno avuto modo di ricordare che il diritto nazionale, a differenza di quello europeo, non pone in capo all'Amministrazione fiscale un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di inosservanza, l'invalidità dell'atto. Pertanto, in tema di tributi “non ammortizzati” l'obbligo di attivare tale contraddittorio sussiste esclusivamente in relazioni ad ipotesi previste ex lege. Precisano inoltre le Sezioni Unite che le garanzie ex art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 trovano applicazione esclusivamente «in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente».
Le garanzie prescindono da effettiva constatazione di violazione fiscale. I precedenti della Cassazione, seguendo l'impostazione delle Sezioni Unite (Cass. n. 15010/2014; n. 9424/2014; n. 5374/2014) hanno ribadito che le garanzie predette «pur applicandosi esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente, prescindono dal fatto ce l'operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali».
«La censura è fondata». Nella specie, si verteva in ipotesi di controllo fiscale effettuato previo accesso, presso gli uffici del contribuente, al fine di ricercare ed acquisire documenti e contestuali indagini finanziarie avviate per via telematica e con consegna di ulteriore documentazione da parte del contribuente. «La sentenza della CTR» quindi «non è in linea con i principi di diritto sopra richiamati».
Accogliendo il ricorso la Cassazione cassa con rinvio l'impugnata sentenza.
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