La Cassazione chiarisce la funzione del processo: inammissibile la domanda per l’accertamento di meri fatti

Redazione scientifica
24 Maggio 2017

È inammissibile, per difetto di interesse ad agire, l'azione tesa ad accertare, in vista di eventuali postumi indennizzabili, il nesso di causalità tra infortunio e prestazione di lavoro, atteso che il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio.

La vicenda. La signora A.F., a seguito di infortunio sul lavoro, chiedeva il conseguimento dell'indennità per inabilità temporanea. Mentre il giudice di prime cure accoglieva la domanda, la Corte d'appello rigettava il gravame, avendo rilevato la carenza di interesse ad agire dell'attrice ai fini della condanna dell'Inail alla corresponsione dell'indennità di inabilità temporanea, «non potendo ritenersi fondato nemmeno l'accertamento della natura professionale della patologia al solo fine della revisionabilità decennale della stessa in caso di aggravamento, stante l'inammissibilità della domanda, il cui accoglimento avrebbe dovuto presupporre la mancata percezione della retribuzione nel periodo oggetto di infortunio».

A.F. ricorreva allora in Cassazione, deducendo la violazione degli artt. 360, commi 3 e 5, e 437 c.p.c., nonché dell'art. 2 e 83 T.U. n. 1125/1965.

«Il ricorso è infondato». Invero «è inammissibile, per difetto di interesse ad agire, l'azione tesa ad accertare, in vista di eventuali postumi indennizzabili, il nesso di causalità tra infortunio e prestazione di lavoro, atteso che il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico , cioè con l'affermazione cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare, dovendosi rilevare che la natura lavorativa dell'infortunio non costituisce una questione pregiudiziale al diritto alla rendita» (Cass. n. 10039/2002).

Inammissibile chiedere l'accertamento dei meri fatti. In conclusione, l'inammissibilità della domanda discerne dal fatto che la stessa è tesa a richiedere l'accertamento di meri fatti, mentre la funzione del processo è altra: può essere utilizzato quale strumento a tutela dei soli diritti sostanziali e deve concludersi (salvo eccezioni) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, ossia l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio. I fatti possono quindi essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non per gli effetti possibili futuri che da tali accertamenti si vorrebbero ricavare.

Alla luce dei principi richiamati dal Collegio Supremo, il ricorso viene rigettato.

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