Eccezioni di rito e di merito: quali non sono rilevabili d'ufficio?

Mauro Di Marzio
23 Maggio 2017

Quali sono le eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio? Il quesito - posto dall'utente nella mattina di oggi 23 maggio 2017 attraverso l'apposita rubrica "Inviaci il tuo quesito" - considerata l'ampiezza del tema ed in mancanza dell'indicazione della specifica eccezione alla quale lo stesso quesito è riferito, esige una risposta complessa, sicché la direzione del Portale ha deciso di affidare un focus sull'argomento che verrà pubblicato appena disponibile. Intanto pubblichiamo una sintetica e generale risposta.

Quali sono le eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio?

Il quesito, posto dall'utente nella mattina di oggi 23 maggio 2017 attraverso l'apposita sezione Inviaci il tuo qusito, considerata l'ampiezza del tema, in mancanza dell'indicazione della specifica eccezione alla quale lo stesso quesito è riferito, esige una risposta complessa, sicché la direzione del Portale ha deciso di affidare un focus sull'argomento che verrà pubblicato appena disponibile.

Intanto si può sinteticamente dire, in generale, che:

  • l'eccezione di merito consiste nell'allegazione dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi (art. 2697, comma 2, c.c.) del diritto dedotto in giudizio dall'attore;
  • l'eccezione processuale, o di rito, invece, ha il fine di contestare la validità di un atto processuale, facendo in tal modo scattare il dovere per il giudice di pronunciarsi sulla stessa.

Tali eccezioni possono o no essere rilevate d'ufficio. In proposito occorre rammentare la fondamentale regola stabilita dall'art. 112 c.p.c. secondo cui il giudice non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.

Le eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti (c.d. eccezioni in senso stretto), si tratti di eccezioni processuali o di merito, attualmente, vanno fatte valere a pena di decadenza dal convenuto nella comparsa di risposta (v. artt. 167 c.p.c. per il rito ordinario e 416 c.p.c. per il rito del lavoro).

Quanto alla distinzione tra eccezioni rilevabili e non rilevabili d'ufficio, la giurisprudenza della Suprema Corte si è da tempo assestata nel senso, riassunto in breve, che le eccezioni sono tutte rilevabili d'ufficio, ossia sono tutte eccezioni c.d. in senso lato, ricorrendo invece la necessità dell'iniziativa di parte solo nel caso di esistenza di una eventuale specifica previsione normativa in tal senso, ovvero nel caso in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (tra le tantissime e quindi senza alcuna pretesa di completezza Cass., Sez. Un., 25 maggio 2001, n. 226; Cass. 5 agosto 2013, n. 18602; Cass. 5 giugno 2014, n. 12677; Cass. 27 luglio 2015, n. 15712).

In molti casi, dunque, è la stessa legge che riserva l'eccezione alla disponibilità della parte: basti pensare, quanto alle eccezioni di merito, all'eccezione di compensazione (art. 1242 c.c.), o eccezione di prescrizione (art. 2938 c.c.).

In altri casi, come si diceva, l'esigenza dell'iniziativa di parte discende dalla stessa struttura dell'eccezione, pur in mancanza di una previsione espressa:

  • art. 1442 c.c. per l'eccezione di annullamento del contratto;
  • art. 1449 c.c. per l'eccezione di rescissione;
  • art. 1460 c.c. per l'eccezione di inadempimento;
  • art. 1494 c.c. per l'eccezione di vizi della cosa venduta;
  • artt. 1944 e 1947 c.c. per l'eccezione di beneficio di escussione a favore del fideiussore;
  • art. 1359 c.c. per l'eccezione di avveramento della condizione.

Con riguardo alle eccezioni processuali occorre parimenti fare anzitutto riferimento alla previsione del codice di rito, che in più occasioni disciplina il regime di rilevazione dell'eccezione. Ad es., richiedono l'iniziativa di parte l'eccezione di incompetenza territoriale semplice (art. 38, comma 2, c.p.c.) e l'eccezione di inosservanza del termine a comparire o o di mancanza dell'avvertimento di cui al comma 7 dell'art. 164; il disconoscimento della scrittura privata (art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c.). Al contrario, ad es. l'eccezione di difetto di giurisdizione e di incompetenza inderogabile sono rilevabili d'ufficio, sia pure entro determinati limiti temporali. Vi sono eccezioni il cui regime di rilevazione si è inoltre modificato nel corso del tempo, come quella di estinzione, un tempo sottoposta all'eccezione di parte, oggi rilevabile d'ufficio.

Qui di seguito si dà un elenco delle principali eccezioni processuali, riferite alla sola fase di introduzione e trattazione della causa (si rammenti che il tema delle eccezioni rilevabili d'ufficio è altresì centrale almeno nel giudizio di appello). Naturalmente, anche l'elencazione che segue non ha pretese di completezza.

PRINCIPALI ECCEZIONI PROCESSUALI

FASE DI INTRODUZIONE E TRATTAZIONE DELLA CAUSA

RILEVABILITÀ D'UFFICIO

RILEVABILITÀ

AD INIZIATIVA DI PARTE

  • difetto di giurisdizione (art. 37)
  • incompetenza nei casi dell'art. 28 (art. 38)
  • vizio di costituzione del giudice (art. 158)
  • violazione del riparto ex art. 50 bis-ter
  • violazione del rito applicabile (v. p. es. artt. 426-427 c.p.c.);
  • errato impiego della citazione in luogo del ricorso e viceversa (v. i cit. artt. 426-427)
  • litispendenza (art. 39)
  • connessione (art. 40)
  • pregiudizialità (art. 295)
  • estinzione (art. 307)
  • giudicato
  • mancanza di condizioni di procedibilità (p. es. mediazione, negoziazione assistita)
  • carenza di capacità processuale
  • carenza di legitimatio ad processum
  • mancanza di procura alle liti (non può invece darsi qui una schematizzazione sui diversi vizi di invalidità della procura)
  • esercizio della difesa personale al di fuori dei casi previsti dalla legge
  • mancanza di ius postulandi per cancellazione, sospensione, radiazione dall'albo del difensore
  • difesa di più parti in conflitto di interessi
  • carenza di legittimazione ad agire o a contraddire (art. 81)
  • carenza di interesse ad agire (art. 100)
  • nullità o inesistenza notificazione atto citazione (salvo, per la nullità, non abbia avuto luogo sanatoria per costituzione)
  • nullità della citazione (convenuto non costituito)
  • tardiva costituzione delle parti
  • proposizione di domande nuove
  • non integrità del contraddittorio
  • improcedibilità opposizione a decreto ingiuntivo per tardiva
  • decadenza dai mezzi di prova per tardivo deposito memorie ex art.183
  • decadenza dalla prova testimoniale per tardiva o omessa citazione dei testi
  • incompetenza semplice (art. 38)
  • incompetenza per accordo delle parti (art. 28 e 29);
  • sussistenza di un motivo di ricusazione (art. 52)
  • compromesso e clausola compromissoria (819 ter)
  • eccezione di arbitrato irrituale
  • nullità della citazione (convenuto costituito)

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