Notificazione a società non aventi personalità giuridica, ad associazioni non riconosciute e comitati

Sergio Matteini Chiari
23 Giugno 2016

Prima della modifica dell'art. 145 c.p.c., le notificazioni alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute ed ai comitati dovevano essere eseguite nella sede indicata dall'art. 19, comma 2, c.p.c.

In quale luogo deve essere eseguita la notifica nei confronti delle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute ed ai comitati?

Anteriormente alle modifiche all'art. 145 c.p.c. introdotte dall'art. 2 della l. 28 dicembre 2005, n. 263, le notificazioni alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute ed ai comitati dovevano essere eseguite nella sede indicata dall'art. 19, comma 2, c.p.c., coincidente con il luogo in cui svolgevano attività continuativa, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante della società o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa.

Le forme sussidiarie di notificazione previste dall'ultimo comma dell'art. 145 c.p.c., nel testo all'epoca vigente, erano applicabili solo quando la notificazione fosse stata tentata senza successo nella sede predetta. In tal caso, ove l'atto avesse recato indicazione della persona fisica rappresentante dell'ente, dovevano osservarsi i disposti degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.

Nell'attualità, tali forme sussidiarie sono divenute alternative. Di conseguenza, la notificazione può essere validamente eseguita nella sede indicata nell'art. 19, comma 2, c.p.c., così come sopra definita, oppure mediante consegna dell'atto alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto stesso ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

Qualora la notifica non possa essere effettuata secondo tali forme, essa può essere eseguita alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, anche a norma degli artt. 140 o 143 c.p.c.

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