Il provvedimento cautelare non impedisce la proposizione del regolamento di giurisdizione nel giudizio di merito
23 Giugno 2017
Il caso. La complicata vicenda trae origine da un rapporto contrattuale tra un'azienda italiana ed una cinese. La questione che qui interessa riguarda la proposizione del regolamento di giurisdizione nel giudizio di merito, dopo la fase cautelare, ed essendo prevista, da clausola compromissoria, la devoluzione al giudizio arbitrale in caso di contenzioso.
Né il procedimento cautelare… La Cassazione ricorda che, come chiarito più volte dalle Sezioni Unite (nn. 16603/2005, n. 2053/2006, n. 3370/2007) «il provvedimento reso sull'istanza cautelare non costituisce sentenza – e perciò non è suscettibile di passare in cosa giudicata, né può essere di ostacolo alla proposizione di ricorso per motivi di giurisdizione, anche in sede di regolamento preventivo – e tale configurazione non assume neanche quando, ai fini della pronuncia, abbia risolto implicitamente in senso affermativo o negativo una questione attinente alla giurisdizione».
…né il lodo arbitrale.... Aggiungono i Supremi giudici che neppure «l'avvenuta pronuncia del lodo da parte degli arbitri» - come nel caso di specie - «preclude la posizione del regolamento preventivo di giurisdizione», «atteso che la conduzione di esperibilità posta dall'art. 41 c.p.c. è relazionata alla pendenza del giudizio di merito, sino alla pronuncia della sentenza (anche se limitata alla giurisdizione, in quanto soggetta al rimedio dell'appello, v. Cass. n. 4249/2016; n. 10795/2015), da intendersi quel giudizio nel corso del quale è stato proposto il regolamento, che come è noto costituisce strumento preventivo e facoltativo per risolvere definitivamente la questione di giurisdizione, che si è posta in quel giudizio».
…e neppure la sentenza straniera hanno effetto preclusivo. Infine, si ricorda Cass. n. 6040/2002 per cui «la preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, posta dall'art. 41 comma 1, c.p.c., è operante solo in presenza di una sentenza emessa dal giudice italiano, mentre non opera in ipotesi di sentenza pronunciata dal giudice straniero».
Nel merito poi la Cassazione dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano. |