Il Punto sulla mediazione civile
23 Giugno 2017
L'intensa applicazione della mediazione civile e commerciale, introdotta dal legislatore del 2010 con il d.lgs. n. 28, si deve al fatto che tale strumento di risoluzione alternativo delle controversie fuori dalle aule del Tribunale è obbligatorio per materie che generano elevati flussi di contenzioso (ad esempio, condominio, contratti bancari e assicurativi e diritti reali), oltre che essere facoltativo oppure delegato dal giudice. I dati sono stati messi in luce anche dalle recenti statistiche fornite dalla Direzione generale di Statistica del Ministero della Giustizia (v. i dati del primo trimestre).
Il consolidarsi del suo utilizzo, a fronte di una normativa talvolta di incerta applicazione, ha generato diversi problemi interpretativi che hanno reso difficile definire i confini di operatività dell'istituto, sfociando in soluzioni eterogenee sia di matrice giurisprudenziale che dottrinaria. Permane, ancora oggi, ad esempio, il dubbio interpretativo in tema di mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo, circa l'individuazione del soggetto che ha l'onere di promuovere la mediazione: da un lato l'orientamento maggioritario lo individua nel convenuto opposto, dall'altro lato, l'orientamento minoritario individua in capo all' opponente, attore in senso formale, l'onere di instaurare il procedimento di mediazione. Aderendo all'uno o all'altro orientamento discendono conseguenze processuali diverse che incidono fortemente sulle scelte difensive dell'avvocato e della parte.
L'esperienza finora maturata in materia di mediazione civile suggerisce, inoltre, di potenziare, tramite appositi interventi legislativi, il potere del mediatore, figura centrale del procedimento, a cui però non è mai stato attribuito alcun potere discrezionale. Ciò che si auspica è un rafforzamento del potere di compiere o di disporre di attività istruttorie, i cui risultati possano agevolare le parti nella prognosi sui verosimili esiti del giudizio. Poteri che potrebbero anche permettere di evitare il rischio per le trattative di arenarsi e quindi di vanificare la finalità perseguita dalla mediazione ovverosia quella di raggiungere un accordo amichevole senza doversi rivolgere ai Giudici, occupati a dirimere il numeroso arretrato pendente.
L'evoluzione normativa e giurisprudenziale del rapporto tra mediazione e processo civile è costantemente monitorata dal portale ilProcessoCivile attraverso i tempestivi commenti e approfondimenti autorali.
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