Pagamento incompleto: la morosita del conduttore persiste?

Redazione scientifica
23 Agosto 2016

La speciale sanatoria della morosità del conduttore prevista dall'art. 55 della l. 27 luglio 1978, n. 392 è subordinata al pagamento integrale, oltre che dei canoni scaduti, degli interessi e delle spese.

La speciale sanatoria della morosità del conduttore prevista dall'art. 55 della l. 27 luglio 1978, n. 392 è subordinata al pagamento integrale, oltre che dei canoni scaduti, degli interessi e delle spese: in tal senso, il comportamento sanante del conduttore è predeterminato dal legislatore e consiste nel pagamento di quanto dovuto sino alla data della prima udienza (o della verifica in caso di termine di grazia), per cui in caso di pagamento incompleto la morosità persiste e va escluso che l'inadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità. (Nella specie, il Trib. ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo).

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