Nullità della procura sottoscritta dall'abogado: manca lo ius postulandi

Redazione scientifica
23 Settembre 2016

L'atto giudiziario e la procura sottoscritti solo dall'avvocato stabilito, che utilizzi il titolo di avvocato (e non quello corretto di abogado) e non dichiari di agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, sono affetti da nullità.

L'atto giudiziario e la procura sottoscritti solo dall'avvocato stabilito, che utilizzi il titolo di avvocato (e non quello corretto di abogado) e non dichiari di agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, sono affetti da nullità, essendo l'abogado privo dello ius postulandi (Nella specie, la Corte ha chiarito che, ad ogni modo, tali vizi sono sanabili ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. 69/2009, che consente l'assegnazione di un termine per il rilascio della procura alle liti e per la sua rinnovazione e quindi anche in ipotesi di inesistenza della stessa).

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