La sospensione feriale si applica al giudizio per la declatoria di inefficacia del sequestro conservativo
24 Marzo 2017
La vicenda. Il Tribunale autorizzava un sequestro conservativo nei confronti della società G.C. e in favore della società D.. Con successiva ordinanza il decreto veniva revocato. A seguito di reclamo, il Tribunale autorizzava nuovamente il sequestro conservativo. La soccombente società G.C. chiedeva allora al Tribunale di dichiarare l'inefficacia della misura cautelare ex art. 669-novies e 675 c.p.c., dal momento che il provvedimento di sequestro non era stato portato ad esecuzione nei trenta giorni successivi. La domanda veniva rigettata poiché il difensore della società D. aveva giovato della sospensione feriale dei termini processuali e quindi l'esecuzione era stata tempestivamente intrapresa. Successivamente, la Corte d'appello dichiarava inammissibile il gravame perché tardivo. Nel dettaglio riteneva che il giudizio per la declatoria di inefficacia di una misura cautelare non fosse soggetta alla sospensione feriale dei termini. La società G.C. ricorreva quindi in Cassazione.
Il bivio. La Suprema Corte, nel caso in esame, deve decide «se il giudizio avente ad oggetto la declatoria di inefficacia di una misura cautelare, proposta ex art 669-novies c.p.c., sia soggetto o meno all'ordinaria sospensione dei termini feriali, ovvero se sia corretta la decisione della corte d'appello che ha ritenuto anche tale giudizio compartecipare della indiscussa natura cautelare del provvedimento per la cui inefficacia si agisce». In particolare, la sentenza impugnata era stata depositata il 13 marzo, mentre l'appello era stato depositato il 23 ottobre. Pertanto, risulterebbe fuori tempo se alla proposizione dell'impugnazione non si applicasse la sospensione feriale dei termini; al contrario sarebbe tempestivo se tale disciplina si applicasse.
«Il ricorso è fondato». L'eccezione alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si applica solo per i procedimenti aventi natura cautelare, ma non si estende né al giudizio di cognizione né al giudizio avente ad oggetto la declatoria di inefficacia della misura cautelare. Invero, spiegano i Giudici Supremi, «in tutti i giudizi scanditi da una prima fase, necessaria, che a seconda dei casi può essere sommaria o cautelare, a cui segua una fase eventuale a cognizione piena, solo per la prima fase sussistono le ragioni di urgente definizione che la sottraggono all'applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali, mentre per la fase successiva a cognizione piena si apre un giudizio ordinario, e non si giustifica più la deroga alla regola generale della sospensione dei termini processali nel periodo feriale».
La Cassazione accoglie il ricorso e rinvia alla Corte di Appello che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: «il procedimento ex art. 669-novies c.p.c., volto alla declatoria di inefficacia di un provvedimento cautelare, ove non sia configurabile la non contestazione del resistente, è un giudizio ordinario a cognizione piena che si definisce con sentenza provvisoriamente esecutiva, soggetto, anche nella fase di impugnazione, alla ordinaria sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla l. 7 ottobre 1969, n. 742». |