Non è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero nella causa per la validità del testamento per incapacità naturale del de cuius

Caterina Costabile
25 Settembre 2017

la controversia concernente la validità del testamento per incapacità naturale del de cuius non rientra nell'ambito delle azioni riguardanti lo stato e la capacità delle persone, pertanto, l'intervento del Pubblico Ministero resta facoltativo.
Massima

La fattispecie relativa alla validità del testamento per incapacità naturale del de cuius non rientra nell'ambito delle azioni riguardanti lo stato e la capacità delle persone, pertanto, l'intervento del Pubblico Ministero relativamente a detta ipotesi resta facoltativo. Il Pubblico Ministero non acquista, di conseguenza, la qualità di parte necessaria e non sussiste, in grado di appello, la necessità di integrare il contraddittorio nei suoi confronti.

Il caso

Tizia e Caia, assumendo di essere state nominate eredi universali di Beta con testamento olografo, convenivano dinanzi al Tribunale Sempronia, che a sua volta era stata istituita erede universale dalla de cuius con testamento olografo recante data successiva, assumendo che il testamento a favore della convenuta era annullabile o nullo.

Il Tribunale in primo grado rigettava la domanda attorea, escludendo che la volontà testamentaria fosse affetta da vizi del volere ed escludendo altresì che la de cuius fosse incapace di intendere e di volere alla data della redazione dell'atto di ultima volontà oggetto di impugnativa.

A seguito di appello proposto dalle attrici, la Corte d'Appello riformava integralmente la decisione di prime cure, e riteneva che il testamento fosse invalido ex art. 591 c.c., in quanto redatto dalla de cuius, allorché era del tutto incapace di intendere e di volere.

Sempronia proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza di secondo grado deducendo, tra l'altro, la nullità della sentenza d'appello per la mancata partecipazione al giudizio di secondo grado del Pubblico Ministero, che era intervenuto nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale.

La questione

La questione esaminata dalla Cassazione afferisce alla natura obbligatoria o facoltativa dell'intervento del Pubblico Ministero nelle controversie concernenti la validità del testamento per incapacità naturale del de cuius.

Le soluzioni giuridiche

Nella sentenza in esame la Suprema Corte ha radicalmente escluso che la controversia concernente la validità del testamento per incapacità naturale del de cuius rientri nell'ambito delle azioni riguardanti lo stato e la capacità delle persone.

È del resto pacifico anche in dottrina che per «controversie riguardanti lo stato e la capacità delle persone» (art. 70, comma 1, n. 3, c.p.c.) debbono intendersi le cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'adozione e i rapporti familiari in genere nonché le cause di interdizione e di inabilitazione. Non rientrano, invece, tra dette cause quelle relative a persone giuridiche e neppure quelle che concernono la qualità di erede e la situazione di fallito perché non attengono ad uno status in senso proprio.

L'intervento eventualmente spiegato dal pubblico ministero in un giudizio concernente la validità del testamento per incapacità naturale va, dunque, ricondotto all'ipotesi di intervento facoltativo di cui all'ultimo comma dell'art. 70 c.p.c. Conseguentemente, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, in siffatta ipotesi il Pubblico Ministero non acquista la qualità di parte necessaria e non sussiste, in grado di appello, la necessità di integrare il contraddittorio nei suoi confronti (Cass. civ., sez. I, 20 agosto 2003, n. 12228).

Osservazioni

L'art. 70 c.p.c. contiene, ai commi 1 e 2, l'elencazione tassativa dei casi in cui il Pubblico Ministero deve necessariamente intervenire in un processo iniziato da altri. Il legislatore ha scelto di riferirsi a categorie di controversie, piuttosto che procedere ad un'elencazione analitica delle stesse, con conseguente necessità per gli operatori del diritto di procedere ad una ricognizione della tipologia di giudizi che possono essere ricondotti alle classi individuate dal codice.

La norma in parola disciplina due tipi di intervento:

- quello obbligatorio che ricorre quando:

  • il P.M. avrebbe potuto proporre azione per proprio conto;
  • quando ricorrono le condizioni indicate dai nn. 2, 3 e 5 dell'art. 70;
  • nei giudizi davanti alla Cassazione, nei casi stabiliti dalla legge;

- quello facoltativo che ricorre in tutte le ipotesi in cui il P.M. ravvisi un pubblico interesse.

L'elencazione dei casi di intervento obbligatorio del pubblico ministero contenuta nell'art. 70 c.p.c. viene pacificamente considerata tassativa.

Al fine di ritenere adempiuto l'intervento obbligatorio del P.M. è sufficiente che allo stesso siano inviati gli atti del giudizio, ponendolo in condizione di parteciparvi, non sussistendo ulteriori oneri di comunicazione (Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2017, n. 14896). I giudici di legittimità hanno, invero, chiarito che, al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel procedimento, non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, né la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e quindi posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna (Cass. civ., sez. II, 30 maggio 2014, n. 12223).

In passato nella giurisprudenza di legittimità era controverso se, quando è necessario l'intervento del P.M. in un processo, ai sensi dell'art. 70 c.p.c., in difetto di trasmissione degli atti al medesimo, nei precedenti gradi del giudizio, la Corte di Cassazione dovesse annullare d'ufficio la sentenza impugnata e rinviare la causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio mediante tale intervento.

Successivamente è prevalso l'orientamento per il quale deve escludersi che l'art. 70 c.p.c., «salvo che per quanto riguarda il n. 1», sia norma che attiene alla disciplina del contraddittorio, posto che «proprio la distinzione tra l'ipotesi dell'intervento nelle cause che il P.M. avrebbe potuto proporre e le altre, dimostra che l'intervento del P.M. di cui ai numeri 2, 3 e 5 è estraneo alla disciplina dell'esercizio dell'azione, della quale la garanzia del contraddittorio è uno degli aspetti fondamentali» (Cass. civ., sez. I, 27 gennaio 1997, n. 807).

Detta impostazione distingue le cause in cui è previsto soltanto l'intervento del Pubblico Ministero (art. 70, comma primo, nn. 2, 3 e 5, c.p.c.) e non anche l'esperibilità dell'azione da parte di tale organo, per non essere ad esso attribuito il relativo potere di iniziativa giudiziaria (art. 70, comma 1, n. 1 c.p.c.). Soltanto nella prima ipotesi la mancata partecipazione del P.M. medesimo al giudizio di primo grado ne determina la nullità ai sensi dell'art. 158 c.p.c., con la conseguenza che, se tale nullità è denunciata in appello in base all'art. 161 c.p.c., non può il giudice del gravame rimettere gli atti al primo giudice in forza dell'art. 354 c.p.c., comma 1, ma, dichiarata detta nullità, deve, ai sensi del citato art. 354, ultimo comma, decidere la causa nel merito dopo aver disposto che al giudizio di impugnazione partecipi il P.M. (Cass. civ., sez. II, 22 luglio 2009n. 17161). Nelle cause civili che il pubblico ministero avrebbe potuto proporre (artt. 69 e 72 c.p.c.) egli è, invece, litisconsorte necessario (Cass. civ., sez. I, 8 agosto 2002, n. 11975).

In applicazione dei summenzionati principi le Sezioni Unite hanno ritenuto che nel procedimento per la nomina di amministratore di sostegno, la mancata partecipazione del P.M. ad entrambi i gradi di merito comporta la cassazione del decreto della corte di appello e la remissione del giudizio dinanzi al giudice di primo grado, atteso che in tale procedimento l'intervento del P.M., il quale è titolare anche del relativo potere di azione ai sensi del combinato disposto degli artt. 406, comma 1, e 417 c.c., rientra nell'ipotesi di cui all'art. 70, comma 1, n. 1 c.p.c., che è norma attinente alla disciplina del contraddittorio e, pertanto, dà luogo ad un litisconsorzio necessario (Cass. civ., Sez. Un., 18 gennaio 2017, n. 1093).

Guida all'approfondimento
  • Consolo, Codice di Procedura civile, sub. art. 70, I, Milanofiori Assago 2003;
  • Delle Donne, sub. artt. 70 in Commentario al codice di procedura civile, a cura di Comoglio, Consolo, Sassani, Vaccarella, I, Torino, 2012;
  • Vellani, Pubblico ministero in diritto processuale civile, in Digesto civ., XVI, Torino, 1997.

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