Opposizione: alle spese della fase sommaria provvede il giudice dell'esecuzione

Redazione scientifica
25 Ottobre 2016

Il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili.

In tema di opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617 e 619 c.p.c., il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili. (Nella specie, posto che l'art. 12 d.lgs. 28/2010, come modificato dal d.l. 69/2013, ha innovato la categoria dei titoli esecutivi ex lege attraverso il riconoscimento di detta qualità all'accordo di conciliazione sottoscritto dalle parti e dagli avvocati innanzi ad organismi di conciliazione accreditati, senza la necessità della previa omologazione giudiziale; il Trib. ha altresì precisato che il difetto dell'attestazione e della certificazione di “conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico” costituisce un requisito di mera irregolarità formale inidoneo ad impattare sull'intrinseca efficacia esecutiva del titolo).