Deposito telematico ammissibile anche in mancanza del decreto ex art. 35 d.m. n. 44/2011

Redazione scientifica
24 Novembre 2016

La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla validità di un ricorso in opposizione depositato in via telematica prima del 30 giugno 2014 e prima dell'emissione del decreto dirigenziale previsto dall'art. 35 d.m. n. 44/2011. In tal caso, il controllo sulla ritualità o meno del deposito telematico deve essere effettuato dal giudice dell'opposizione.

Il caso. Contro la sentenza con cui il Tribunale di Napoli aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di un suo dipendente, una società ha proposto opposizione, ritenuta inammissibile dal Tribunale. La Corte d'Appello ha confermato tale pronuncia ritenendo che l'opponente fosse incorso in decadenza ex art. 1, comma 51, l. n. 92/2012 per aver depositato il ricorso in forma cartacea oltre i trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza. Infatti, il tentativo di deposito in forma telematica effettuato dal difensore l'ultimo giorno utile era stato rifiutato con la quarta PEC per “anomalie non risolvibili” e risultava, comunque, secondo il giudice di secondo grado, inidoneo al raggiungimento dello scopo, considerando anche che in quella data l'ufficio non era abilitato a riceverlo. Contro tale provvedimento, il ricorrente ha presentato ricorso per cassazione.

Il decreto dirigenziale deve solo controllare l'idoneità delle attrezzature informatiche. Dopo aver richiamato alcuni suoi precedenti in materia, la Corte osserva che l'art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012 non implica il divieto di utilizzare l'invio telematico per gli atti del processo diversi da quelli che contempla e nemmeno quello di effettuare un deposito telematico in un periodo anteriore a quello previsto, trattandosi comunque di modalità conosciuta e ammessa dall'ordinamento e non ricollegando alcuna sanzione espressa di nullità al deposito telematico di atti introduttivi.

Tale conclusione non è ostacolata neanche dalla mancanza di un provvedimento ministeriale autorizzativo nei confronti del Tribunale di Napoli ex art. 35 d.m. n. 44/2011 poiché tale norma si limita a conferire al Ministero il compito di accertare l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, oltre alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio ma non gli attribuisce il potere di individuare gli atti depositabili telematicamente, compito riservato alla normativa primaria.

Il difensore della parte opponente ha, quindi, utilizzato una forma di deposito conosciuta e non vietata nell'ordinamento italiano integrando una mera irregolarità.

Se il controllo della Cancelleria è positivo il deposito si perfeziona dalla data della RdAC. In merito agli effetti processuali riconducibili al deposito telematico realizzato nel caso di specie, la Suprema Corte ritiene che quando viene emessa la RdAC il controllo automatico del Ministero della Giustizia attesta l'idoneità del mezzo utilizzato a entrare nel sistema della giustizia. Dalla data di tale ricevuta, qualora risulti positivo il controllo della Cancelleria, il deposito si considera perfezionato. Poiché nel caso di specie non è stata rilevata nessuna delle anomalie di sistema previste dall'art. 14 Provv. 16 aprile 2014 (in quanto la terza PEC riferiva l'esito positivo del controllo automatico), si deve concludere che la busta telematica, anche se rifiutata dal sistema, sia effettivamente giunta a destinazione e sia, quindi, entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ne consegue che il controllo sulla ritualità o meno del deposito telematico effettuato doveva essere demandato al giudice dell'opposizione, di fronte al quale era stato successivamente depositato in formato cartaceo, e, inoltre, la possibilità che il soggetto venga rimesso in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., dal momento che il decorso del termine non è a lui direttamente imputabile, avendo quest'ultimo fatto affidamento sull'esito positivo del deposito.

Per questi motivi, il Giudice di legittimità accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata rinviandola alla Corte di Appello di Napoli.

(Tratto da: www.ilprocessotelematico.it)

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