Criteri di conferimento della delega ai professionisti e obbligo di rotazione degli incarichi

26 Gennaio 2017

Nella scelta del professionista delegato occorre essenzialmente e primariamente assicurare un'adeguata professionalità che sia strumentale all'efficienza ed al buon andamento dell'amministrazione della giustizia. A tale criterio si ispirano le norme in tema di formazione degli elenchi dei professionisti in questione.
La disciplina vigente

La disciplina sul conferimento degli incarichi al delegato, di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c., è di recente introduzione (d.l. 14 marzo 2005, n. 35), e sostituisce quella (di cui alla l. 3 agosto 1998, n.302, che appunto inseriva nelle disposizioni d'attuazione l'art.179 ter) che disciplinava il conferimento ai notai – unici professionisti che potevano ricevere allora la delega - degli incarichi di vendita con incanto.

La norma istituisce un “elenco” di professionisti (allargato ad avvocati e commercialisti) che, fino alla recentissima riforma introdotta dalla l. 30 giugno 2016, n. 119 era “formato” dal Presidente del Tribunale, in tale bisogna generalmente sostituito dal presidente della sezione che si occupa delle esecuzioni.

Il fatto che le profonde innovazioni introdotte dalla appena citata norma non siano ad oggi ancora entrate in vigore, rende necessario illustrare sia la disciplina attuale, che quella sarà vigente solo fra più di un anno.

All'attualità quindi, come detto, l'elenco è formato dal presidente del tribunale, sulla base di schede formate e sottoscritte da ciascun professionista candidato, che vengono trasmesse dagli ordini di appartenenza (avvocati, commercialisti ed esperti contabili, notai) ogni tre anni. La norma prevede quindi che una volta formato dal presidente, l'elenco “finale” venga trasmesso ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede informative.

Un primo problema attiene a quale sindacato competa al Presidente del tribunale nella formazione degli elenchi.

Secondo un'interpretazione formalistica, poiché gli elenchi vengono predisposti ogni triennio dagli ordini di appartenenza e trasmessi al presidente, quest'ultimo nella formazione dell'elenco finale non potrebbe che ufficializzare i primi, assemblandoli.

Tale interpretazione peraltro, per essere ragionevole, deve di necessità comportare che il singolo ordine dovrebbe provvedere a selezionare i professionisti candidati, e che il singolo giudice, nel momento del conferimento della delega, possa scegliere a sua volta all'interno dell'elenco, tanto è vero che come visto unitamente allo stesso gli vanno trasmesse le schede sottoscritte, le quali di fatto contengono il curriculum del professionista.

Appare peraltro plausibile interpretare la norma anche nel senso che il Presidente del tribunale proceda alla scelta dei professionisti sulla base delle schede, evitando così di riversare una massa spesso indiscriminata di nomi (nell'ipotesi in cui la selezione da parte dell'ordine sia inefficace). Deve infatti tenersi conto del fatto che un eccessivo numero di professionisti, combinato col il criterio dell'equa distribuzione tra gli iscritti, comporterà di necessità il conferimento di un numero di incarichi pro capite tanto ridotto, da impedire una effettiva formazione del professionista stesso con innegabili ricadute negative sul processo esecutivo.

Al fine di scongiurare un simile pericolo, ed in ogni caso per dare un senso compiuto alla disposizione in esame, occorre che – sia che la si operi a livello di ordine, sia che la si operi da parte del presidente, od infine quantomeno ad opera del giudice – la scelta dei professionisti deve basarsi su elementi certi e omogenei, essenzialmente riferibili alle pregresse esperienze professionali nel settore. In particolare la norma fa riferimento a «svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali», il che significa che il candidato dovrà documentare di avere esperienze in tali ambiti. In particolare verranno in considerazioni le attività di difensore in materia esecutiva o concorsuale; di collaboratore di professionisti che hanno rivestito l'incarico di delegato o curatore; di custode. Alcuni tribunale hanno anche tentato di agire per così dire “a monte”, prevedendo e predisponendo una formazione dei candidati custodi sia teorica (tramite la partecipazione ad un numero minimo di incontri, spesso tenuti a titolo gratuito dai giudici dell'esecuzione), sia pratica, affiancando con modalità predeterminate professionisti nominati delegati; il tutto tramite un protocollo con gli ordini di appartenenza.

Certamente risulta difficile immaginare che a monte l'ordine di appartenenza, che non ha responsabilità in ordine all'andamento del processo esecutivo, effettui una selezione particolarmente stringente (e d'altronde attesa la specialità della materia che lo stesso abbia gli strumenti per operare una effettiva selezione); e risulta altrettanto difficile riversa a valle l'onere di scelta in capo al giudice, che è da altre norme che vedremo chiamato a osservare il criterio dell'equa distribuzione degli incarichi.

Importante in ogni caso il potere di cancellazione dall'elenco esercitato dal presidente, sulla base delle segnalazioni da parte dei giudici dell'esecuzione, e basate sulla revoca della delega operata in conseguenza al mancato rispetto del termine per le vendite o delle direttive stabilite dal giudice a norma dell'art. 591-bis, comma 11, c.p.c. Poiché tale revisione deve avvenire ogni semestre, appare evidente che l'obbligo di segnalazione in capo al giudice è di natura immediata. In definitiva il tentativo operato dal legislatore e posto in essere da molti tribunali con le prassi virtuose che si sono illustrate brevemente, è quello di fare in modo che gli elenchi contengano un numero limitato di soggetti, caratterizzati da un bagaglio di nozioni (formazione teorica) e di esperienze (formazione pratica e pregressi incarichi), e quindi testati nella loro attitudine, che consentano di raggiungere risultati di efficienza e buon andamento nell'amministrazione della giustizia in materia di espropriazione forzata.

La nuova disciplina

Come anticipato però, la disciplina è stata profondamente modificata dalla legge n.119/2016 citata, in base alla quale è stato riscritto l'art. 179-ter disp. att. c.p.c.. La novellata disposizione prevede che l'iscrizione dei professionisti nell'elenco sia condizionata da una «prima formazione», cui fa seguito una «formazione periodica» ai fini della conferma dell'iscrizione.

Il contenuto di tale attività di formazione, che come abbiamo visto era stata anticipata da alcuni tribunali, è stabilito da un decreto ministeriale di natura non regolamentare (vivaci critiche la dottrina muove all'uso del legislatore di delegare il contenuto effettivo delle norme a siffatti atti amministrativi), il quale altresì dovrà stabilire le modalità di verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi, nonché il contenuto e le modalità di presentazione delle domande. Sebbene la norma poi non faccia più riferimento alla necessità di pregresse esperienze professionali in materia esecutiva o concorsuale, è inevitabile ritenere che nel curriculum formativo del professionista dovrà essere ricompresa anche l'esperienza “sul campo” (sotto tale profilo si vedrà se il decreto ministeriale chiarirà qualcosa in proposito).

La scelta poi dei professionisti da inserire concretamente negli elenchi viene sottratta definitivamente alle competenze sia degli ordini professionali che del presidente del tribunale, e conferita ad un'apposita commissione istituita a livello distrettuale, formata con criteri anch'essi devoluti al decreto ministeriale.

La commissione non solo valuterà le domande di iscrizione all'elenco, ma vigilerà sugli iscritti e adotterà i provvedimenti di cancellazione. I poteri di vigilanza e di cancellazione saranno poi in particolare esercitati, secondo il nuovo testo della norma, tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'art.16-bis, d.l. del 18 ottobre 2012,n. 179 e valutando le ragioni di revoca degli incarichi, provvedimenti questi ultimi che quindi dovranno esserle comunicati dai singoli tribunali.

Certamente tale previsione, se da un lato appare sicuramente dettata dalla volontà di rendere maggiormente oggettiva ed uniforme la preparazione dei delegati e sottratta l'ammissione all'elenco a dinamiche localistiche, dall'altro conferisce il potere di vigilanza ad un organo eccessivamente “distante” e scarsamente informato sulle qualità ed attitudini effettive del singolo delegato. Ancora, l'aver imperniato il potere di vigilanza sui rapporti riepilogativi costituisce espressione di una fiducia su tali atti piuttosto velleitaria (tenuto conto dell'entità degli stessi in rapporto al numero delle procedure pendenti, risulta quasi impraticabile un controllo capillare al singolo giudice, per cui formularlo a livello distrettuale significa che i rapporti potranno essere al più consultati solo a seguito di specifiche segnalazioni).

A tutto ciò va aggiunto che le linee guida dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale, che costituiranno l'ossatura della formazione dei delegati, vanno elaborate dalla Scuola Superiore della Magistratura (organo però preposto alla formazione dei magistrati, non dei professionisti delegati), sentiti i consigli nazionali degli ordini coinvolti.

Sotto un profilo invece squisitamente formale, si pone la questione in ordine alla possibilità di nominare anche notai che esercitano fuori dal circondario, come pare autorizzare la lettera dell'art. 591-bis c.p.c., che indica solo una “preferenza” per la nomina di notai che operano nel circondario, mentre la l. 27 del 24 marzo 2012 consente ai notai di operare in tutto il distretto di Corte d'Appello in cui è collocata la loro sede. Sotto tale profilo appare evidente che il giudice dell'esecuzione potrà quindi nominare un notaio inserito nell'elenco purché abbia sede nel distretto, ancorché fuori dal circondario del tribunale cui il giudice stesso appartiene.

Nessun limite territoriale è invece individuabile per gli altri professionisti (avvocati e commercialisti), come ben si ricava dalla mera lettura dell'art.591-bis c.p.c., il che secondo alcuni costituisce un trattamento differenziato non supportato da alcun ragionevole presupposto.

Va aggiunto che la disposizione consente una deroga alla scelta del delegato fra i soggetti indicati nell'elenco, ove il giudice indichi le “speciali ragioni” che gli suggeriscono di individuare un soggetto differente.

Si tratta di soggetti che, oltre a non essere contenuti nell'elenco, potrebbero anche non rivestire la qualifica professionale prevista (commercialista, notaio od avvocato), e per alcuni potrebbero anche essere individuati in persone giuridiche.

Di sicuro comunque nella motivazione della scelta il giudice dovrà indicare sia la ragione che giustifica l'inidoneità di qualsiasi fra i soggetti indicati nell'elenco, sia perché invece sia indicato proprio tale diverso specifico soggetto, ed in ogni caso la scelta dovrà essere guidata da esigenze strettamente connesse al fruttuoso e corretto svolgimento del processo esecutivo.

Se poi è evidente che il soggetto così prescelto in via eccezionale sia del tutto sottratto al potere di vigilanza della speciale commissione prevista dall'art.179-ter disp att c.p.c., di cui s'è detto, appare invece assai evidente che anche gli atti di questo delegato siano soggetti al rimedio previsto dall'art.591-ter c.p.c., dal momento che nessuna ragione si oppone a tale soluzione, trattandosi pur sempre del delegato alla vendita, mentre l'eccezionalità attiene alla fase di nomina ed a quella di vigilanza, in quanto connessa quest'ultima alla prima. Allo stesso modo deve ritenersi che anche tale delegato è soggetto al potere di revoca in caso di mancato rispetto del termine assegnato o delle direttive impartite dal giudice, ai sensi dell'art. 591-bis, comma 11, c.p.c..

Tutta questa nuova e complessa disciplina entrerà peraltro in vigore dodici mesi dopo l'adozione del decreto ministeriale citato.

Tale decreto avrebbe dovuto essere adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della l. n. 119/2016 (e cioè entro li 1 settembre 2016), ma così non è stato, e quindi il termine, originariamente previsto per li 1 settembre 2017, fatalmente slitterà.

Rotazione degli incarichi

Accanto alla disciplina degli elenchi da cui vanno scelti i delegati, il legislatore ha però voluto anche dettare una norma che garantisca una corretta turnazione negli incarichi fra i soggetti stessi. Si tratta del disposto di cui all'art.179-quater disp att c.p.c., che dispone che il presidente debba vigilare affinché le deleghe siano equamente distribuite. La nozione di equa distribuzione peraltro deve ricercarsi, e comunque è completata, dal precedente art. 23 disp att c.p.c., il quale stabilisce che ad ogni consulente possano essere conferiti incarichi in misura non superiore al dieci per cento di quelli affidati dall'ufficio. In proposito va ricordato che la circolare del CSM 5 maggio 2016 afferma l'applicabilità in via analogica anche in materia di deleghe nelle espropriazioni immobiliari del criterio del limite del dieci per cento, specie a seguito dell'esplicito richiamo del limite da parte dell'art. 169-sexies disp att c.p.c. in tema di custodia nell'espropriazione mobiliare.

La disposizione in esame, leggendola bene, specifica alcuni elementi che caratterizzano il concetto di equa distribuzione:

  1. essa non può compiersi con danno per l'amministrazione della giustizia;
  2. essa è conferita ai capi degli uffici che garantiscono la trasparenza
  3. essa è controllata anche grazie a strumenti informatici
  4. essa è accompagnata da un'esigenza di trasparenza, che emerge laddove si dispone che il cancelliere annota su un registro pubblico tutti gli incarichi e i compensi liquidati.

Con riguardo alla prima direttiva ritengo che essa significhi che la necessità di rotare gli incarichi sia subvalente rispetto alle caratteristiche di efficienza che si sono superiormente indicate, strumentali a loro volta albuon funzionamento dell'apparato della giustizia ed alla ragionevole durata del processo; mentre ovviamente il criterio della trasparenza, di cui alle successive direttive, non entra in conflitto con essi e pertanto ad esso va assicurata totale applicazione.

La prevalenza dell'efficienza sulla rotazione ed equa distribuzione discende dal fatto che quest'ultima non costituisce valore assoluto, ma strumentale a quello dell'imparzialità (cfr. premesse della risoluzione CSM 13 ottobre 2016) e volto ad evitare comportamenti censurabili o addirittura scandalosi. Evitato ciò, e assicurata l'efficiente risposta, non vedo per qual motivo si dovrebbe necessariamente far ruotare gli incarichi senza criterio.

L'indicazione del limite del 10% appare quindi dettata per dare un criterio di base, orientativo e di riferimento, di sistema, ma esso ben può essere derogato, appunto per non creare danno all'amministrazione della giustizia, come può accadere quando il soggetto già conferitario di vari incarichi sia l'unico ad avere una specifica professionalità o qualità per una certa procedura.

Peraltro risulta non sempre agevole individuare gli indici su cui parametrare il calcolo di siffatta percentuale.

In proposito la richiamata circolare del CSM ha stabilito che per “ufficio” cui fare riferimento nel calcolo della percentuale si può intendere sia il tribunale nella sua interezza, sia il singolo giudice come una singola sezione, dovendo il presidente nei suoi poteri di vigilanza uniformarsi alla nozione che appaia più congruente con la concreta situazione. Per cui la limite anche ove si sia provveduto a conferire meno di dieci incarichi, può ritenersi applicabile, nel senso che in tal caso, e fino al raggiungimento del decimo incarico, il giudice è tenuto a nominare sempre soggetti diversi.

Per incarichi poi deve intendersi proprio l'espressione pura e semplice, nel nostro caso corrispondente al numero delle deleghe, e non ad esempio all'entità dei compensi.

L'arco temporale cui far riferimento è indubbiamente costituito dall'anno solare.

Va da sé che, ove un ufficio sia riuscito, almeno in base al sistema fin qui vigente, a selezionare a monte i professionisti, sicché l'elenco da un lato non conterrà un numero abnorme di iscritti, dall'altro questi ultimi avranno caratteristiche ben precise e vagliate, il pericolo di superare l'indicata percentuale neppure si porrà, e ciononostante ogni professionista avrà un numero di incarichi sufficiente a garantire un'adeguata professionalità.

La sorveglianza circa l'applicazione di queste norme di trasparenza ed equa distribuzione è affidata al Presidente del Tribunale, eventualmente delegando questi il presidente di sezione, che svolgerà l'incarico nell'esercizio dei suoi poteri di controllo e coordinamento della sezione.

Sull'argomento della vigilanza è intervenuta una recente risoluzione del CSM (datata 13 ottobre 2016) che, in attuazione delle esigenze anche di trasparenza evidenziale dalla disposizione in commento, partendo da buone prassi di alcuni uffici, rileva la necessità di creare elenchi informatici per monitorare, tra l'altro, gli incarichi disposti in materia di esecuzione.

In concreto il controllo avverrà tramite la Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, che forniranno ai dirigenti degli uffici i dati tratti dai registri informatici, il tutto tramite due estrazioni all'anno

Verranno così comunicati:

  1. il giudice che assegna l'incarico;
  2. il nome del delegato;
  3. data dell'incarico;
  4. acconto e saldo liquidati;
  5. dati relativi al procedimento.

I dati saranno organizzati su base biennale per consentire ogni volta un'adeguata comparazione.

La stessa risoluzione richiama anche la “buona prassi” consistente nel pubblicare annualmente sul sitodel tribunale gli elenchi degli incarichi affidati, con l'indicazione dell'oggetto, del magistrato che assegna l'incarico, del curatore (sempre per quanto qui interessa) e della data.

Conclusioni

La descritta disciplina, come appare evidente, denota una volta di più la diffidenza del legislatore circa le capacità di scelta del giudice, il quale peraltro in ultima analisi è il soggetto ausiliato dal delegato, e sotto la cui responsabilità e direzione si svolge l'intero processo esecutivo. Appare peraltro auspicabile che la stessa, specie nella sua applicazione concreta, riesca a garantire l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, specialmente preservando la possibilità di avvalersi di un numero non esorbitante di professionisti, pur nella trasparenza del conferimento dei singoli incarichi, e soprattutto operando una concreta selezione, che peraltro appare tutt'altro che scontata se si considera l'entità dei numeri che si troveranno ad affrontare le commissioni a livello distrettuale, specie nel caso in cui il distretto sia caratterizzato dalla presenza di grandi uffici giudiziari. Molto in realtà dipenderà dal contenuto dell'emanando decreto ministeriale, anche sotto il profilo della composizione delle commissioni e del suo funzionamento. E' ovvio infatti che se la stessa verrà composta avendo riguardo alle competenze ed alla conoscenza delle realtà più significative, ne sarà notevolmente agevolato il compito altrimenti quasi impossibile; al contrario, se tali aspetti non saranno adeguatamente valorizzati, il rischio è quello di un'ammissione quasi automatica, che non potrà essere utilmente arginata dalle segnalazioni delle singole revoche, le quali tra l'altro avverranno solo per così dire a “danno fatto”.

Guida all'approfondimento
  • Marrollo, in Arieta-De Santis-Didone, Codice commentato delle esecuzioni civili, Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, Milano, 2016, 1422 e s.;
  • Soldi, Manuale dell'esecuzione forzata, Milano, 2014, 1426 e s.;
  • Astuni, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in Demarchi, Il nuovo rito civile:le esecuzioni, Milano, 2006, 348 e s.;
  • Innocenti, La delega delle operazioni di vendita, in AAVV., La nuova esecuzione forzata, Demarchi, Torino, 2009, 963 e s.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario