Decadenza: il computo del termine lungo di 6 mesi e la “nuova” sospensione feriale

Redazione scientifica
26 Gennaio 2017

Ai fini del compunto del termine lungo di decadenza previsto ex art. 327, comma 1, c.p.c., si deve tener conto della “nuova” sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (passata da 46 a 30 giorni), introdotta dal D.l. n. 132/2014, ove l'impugnazione risulti proposta in data successiva all'entrata in vigore del citato decreto, ossia il 1° gennaio 2015. La nuova sospensione feriale si applica insomma ai processi in corso.

Il caso. La vicenda portata all'attenzione dei Giudici Supremi riguarda la cessazione a seguito di scadenza del termine finale del rapporto di locazione di immobile ad uso non abitativo.

Nel dettaglio:

  1. il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato depositato in data 15 gennaio 2013;
  2. la sentenza di appello era stata pubblicata in data 2 marzo 2015;
  3. il ricorso per cassazione era stato notificato in data 5 ottobre 2015.

Il computo dei termini. La Cassazione rileva che al caso in esame si deve applicare il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c., come modificato dagli artt. 46, comma 17, e 58, comma 1, l. 18 giugno 2009, n. 69.

Inoltre, ai fini del compunto del termine di decadenza si deve tener conto della sospensione feriale, ridotto da 46 a 30 giorni del mese di agosto ex art. 16, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, le cui disposizioni hanno acquistato efficacia dall'anno 2015.

Alla luce dei principi predetti, nel caso in esame il termine di decadenza scadeva il 29 settembre 2015. Sicchè il ricorso va dichiarato inammissibile.

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