Decadenza: il computo del termine lungo di 6 mesi e la “nuova” sospensione feriale
26 Gennaio 2017
Il caso. La vicenda portata all'attenzione dei Giudici Supremi riguarda la cessazione a seguito di scadenza del termine finale del rapporto di locazione di immobile ad uso non abitativo.
Nel dettaglio:
Il computo dei termini. La Cassazione rileva che al caso in esame si deve applicare il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c., come modificato dagli artt. 46, comma 17, e 58, comma 1, l. 18 giugno 2009, n. 69. Inoltre, ai fini del compunto del termine di decadenza si deve tener conto della sospensione feriale, ridotto da 46 a 30 giorni del mese di agosto ex art. 16, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, le cui disposizioni hanno acquistato efficacia dall'anno 2015. Alla luce dei principi predetti, nel caso in esame il termine di decadenza scadeva il 29 settembre 2015. Sicchè il ricorso va dichiarato inammissibile. |