Sulla cumulabilità tra il pignoramento presso terzi e la sostituzione ex art. 511 c.p.c. al debitore esecutato

26 Aprile 2017

La questione affrontata dalla Cassazione, che appare inedita, investe l'interazione tra l'autonomo pignoramento presso terzi effettuato dal creditore procedente e l'espropriazione della medesima natura precedentemente avviata dal suo debitore.
Massima

Il pignoramento presso terzi effettuato a mani del terzo pignorato e l'istanza di sostituzione presentata nel pignoramento intrapreso dal debitore esecutato nei confronti del medesimo soggetto (questa volta nella veste di debitore esecutato), hanno ad oggetto il medesimo bene, ossia il credito vantato dal debitore del creditore procedente nei confronti del terzo pignorato. Le due procedure esecutive, pertanto, non sono incompatibili, ma possono essere cumulate a norma dell'art. 483 c.p.c..

Il caso

Il titolare di un credito per prestazioni professionali sottoponeva a pignoramento presso terzi il diritto di credito vantato dal suo debitore nei confronti del terzo debitor debitoris. Ricevuta la notificazione dell'atto di pignoramento, il terzo pignorato rendeva dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c., rilevando che il debitore esecutato aveva già iniziato nei suoi confronti azione esecutiva, mediante altro pignoramento presso terzi, diretto alla realizzazione coattiva del medesimo diritto di credito: il creditore procedente, secondo il terzo, avrebbe quindi dovuto presentare istanza di sostituzione al debitore esecutato, ex art. 511 c.p.c., nell'ambito della procedura già avviata, e non procedere ad autonomo pignoramento presso terzi. Il creditore procedente instaurava conseguentemente giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, nell'ambito del quale quest'ultimo riferiva dell'avvenuta sostituzione a norma dell'art. 511 c.p.c., e della conseguente inammissibilità dell'autonomo pignoramento presso terzi effettuato dal creditore procedente per indebita duplicazione delle azioni esecutive. Il Tribunale di Vercelli accoglieva la domanda di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, decisione confermata dalla Corte d'Appello di Torino che rigettava l'impugnazione proposta dal terzo pignorato, con cui venivano riproposte le medesime questioni già sollevate in primo grado.

La questione

La questione affrontata dalla Cassazione, che appare inedita, è sostanzialmente unica, come confermato dalla trattazione congiunta dedicata ai quattro motivi di ricorso articolati.

Il quesito investe l'interazione tra le due procedure esecutive instaurate, ossia l'autonomo pignoramento presso terzi effettuato dal creditore procedente, e l'espropriazione della medesima natura precedentemente avviata dal suo debitore, procedure, rispettivamente, aventi ad oggetto e dirette alla realizzazione coattiva del medesimo diritto di credito.

In altri termini, la Corte è chiamata a verificare quali siano gli strumenti utilizzabili dal creditore per aggredire il credito vantato dal proprio debitore, laddove quest'ultimo, per la realizzazione di tale credito, abbia già intrapreso un'azione esecutiva nei confronti del terzo debitor debitoris: per la precisione, se egli possa procedere ad autonomo pignoramento presso terzi, ovvero se possa soltanto sostituirsi al proprio debitore, a norma dell'art. 511 c.p.c., nell'ambito della procedura esecutiva dallo stesso instaurata.

Le soluzioni giuridiche

Il ragionamento della Corte muove dall'identificazione della natura giuridica della domanda di sostituzione disciplinata all'art. 511 c.p.c., qualificata come strumento esecutivo capace di assicurare al sostituto la soddisfazione forzata del credito vantato nei confronti del sostituito, determinando il subingresso del primo soggetto nella titolarità del diritto al riparto spettante al secondo (Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409); laddove tale sostituzione avvenga nell'ambito di una espropriazione presso terzi, il pagamento effettuato dal terzo debitor debitoris varrà allora a estinguere non solo il suo debito nei confronti del debitore esecutato e quello di quest'ultimo nei confronti del creditore procedente, ma altresì il debito del creditore procedente (sostituito) nei confronti del creditore sostituto.

Riferendo tali considerazioni al caso di specie, la Cassazione giunge ad affermare che le due iniziative esecutive pendenti – l'autonomo pignoramento presso terzi effettuato dal creditore procedente e la sostituzione effettuata a norma dell'art. 511 c.p.c. - abbiano ad oggetto il medesimo diritto di credito, ossia quello vantato dal creditore sostituito, che il creditore sostituto, in un caso, e come appena visto, aggredisce esecutivamente mediante la sostituzione ex art. 511 c.p.c. e, nell'altro, provvede a pignorare presso il terzo debitor debitoris.

La Corte ricorda, poi, l'orientamento consolidato secondo cui, in materia di cumulo dei mezzi di espropriazione ex art. 483 c.p.c., il creditore ha facoltà di procedere a più pignoramenti successivi dello stesso bene, senza necessità di attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in executivis si esaurisce soltanto con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo (Cass., 18 settembre 2008, n. 23847; Cass., 26 luglio 2012, n. 13204).

L'illustrato cumulo di pignoramenti dello stesso bene, prosegue la Corte, è esattamente ciò che ricorre nel caso di specie, in quanto entrambe le iniziative esecutive intraprese hanno ad oggetto il medesimo bene, ossia il diritto di credito vantato dal creditore sostituito, ed entrambe risultano finalizzate alla piena soddisfazione del creditore sostituto.

Conseguentemente, la Cassazione afferma la compatibilità delle due procedure esecutive, e l'infondatezza della dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c. resa dal terzo pignorato, che non poteva essere argomentata sulla base di una asserita indebita duplicazione delle azioni esecutive.

Osservazioni

La pronuncia della Cassazione appare senz'altro meritevole di accoglimento.

Si può soltanto osservare che, ai fini dell'attuazione del cumulo ex art. 483 c.p.c., è irrilevante che, nelle due procedure di espropriazione presso terzi avviate, il debitore esecutato sia un soggetto differente: il bene oggetto del plurimo pignoramento, infatti, è pur sempre il diritto di credito vantato dal creditore sostituito, ed è nei confronti di detto soggetto che il creditore procedente ricerca la propria soddisfazione (mediante pignoramento presso terzi, in un caso; l'istanza di sostituzione, nell'altro).

Rimane poi una questione, ossia quella inerente al coordinamento tra le due procedure esecutive, che la Corte lascia impregiudicata in quanto estranea all'oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato, e di competenza del giudice dell'esecuzione. Può essere utile, dunque, ricordare come nel caso de quo (come pure rilevato dalla sentenza in commento) non ricorre una situazione di litispendenza ex art. 39 c.p.c., ed alla pluralità di procedure così instaurate può ovviarsi mediante la loro riunione ex art. 493 c.p.c., senza che ciò comporti un pregiudizio per il debitore, poiché, in presenza di un pignoramento reiterato senza necessità, il giudice dell'esecuzione, applicando l'art. 92 c.p.c., può escludere come superflue le spese sostenute dal creditore procedente e il debitore può proporre opposizione contro una liquidazione delle spese che si estenda al secondo pignoramento (così, Cass., 18 settembre 2008, n. 23847).

Guida all'approfondimento

Sulle specifiche questioni si rinvia alla giurisprudenza riportata nel testo, nonché in dottrina, a:

  • Saletti, Cumulo ed eccesso dei mezzi di espropriazione forzata, in Riv. dir. proc., 1984, 506;
  • Acone, La domanda di sostituzione del creditore nella distribuzione del ricavato, in Riv. dir. proc., 1981, 233;
  • Capponi, La “sostituzione esecutiva” tra vecchio e nuovo codice, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1990, 95;
  • Miccolis, Sugli effetti della domanda di sostituzione promossa ai sensi dell'art. 511 c.p.c., in Riv. esec. forz.,2000, I, 142;
  • Picardi, La domanda di sostituzione nel processo esecutivo, in Riv. dir. proc., 1959, I, 574.

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