Non rientra nei casi di revocazione il riconoscimento successivo, nel giudizio penale, della firma disconosciuta nel giudizio civile
26 Giugno 2017
La vicenda. Il signor. G.M. citava in giudizio R.M., sostenendo di aver acquistato con contratto preliminare un immobile dal convenuto, il quale, nonostante il versamento del prezzo di vendita, non trasferiva all'attore mediante atto notarile la proprietà dell'immobile. G.M. chiedeva quindi al Tribunale di pronunciare ai sensi dell'art. 2932 c.c. sentenza costitutiva che producesse gli effetti del contratto non concluso. Il convenuto si difendeva eccependo la mancanza di produzione in giudizio del contratto preliminare cui faceva riferimento l'attore. L'attore produceva allora una fotocopia del contratto preliminare ad altri documenti attestanti i pagamenti effettuati; il convenuto disconosceva la conformità dell'originale del preliminare così esibito. I giudici di prime e seconde cure rigettavano la domanda attorea per l'assenza della prova scritta del preliminare.
Revocazione. La Corte d'appello in via non definitiva nella causa di revocazione della pronuncia d'appello, proposta dagli eredi del defunto attore, revocava la sentenza e rimetteva la causa in istruttoria per il proseguo. La Corte territoriale nel dettaglio riteneva sussistente «la fattispecie di cui all'art. 395, n. 3 c.p.c., che consente di far luogo alla pronuncia rescindente di revocazione della sentenza impugnata se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non avrebbe potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario». Il giudice territoriale aveva ritenuto rilevante la deduzione in giudizio da parte degli attori che «nel corso di un successivo processo penale (il convenuto) interrogato in qualità di teste, ha riconosciuto come propria la firma apposta sulla copia del contratto preliminare».
Il ricorso giungeva all'esame della Cassazione. La questione che i Supremi giudici devo affrontare nel caso in esame è se tra i motivi di revocazione di cui all'art. 395 c.p.c. è contemplata la possibilità di valutare nuovamente l'efficacia delle prove e/o dei documenti già acquisiti al giudizio. Invero con il quarto motivo di ricorso, si censurava la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 395, n. 3, c.p.c., dal momento che non era stato rinvenuto nessun nuovo documento dopo il passaggio in giudicato della sentenza revocata;
«Il motivo è fondato». La Corte Suprema chiarisce che «il rimedio della revocazione è ammissibile se la parte non abbia avuto prima della sentenza la materiale disponibilità di un documento decisivo e non sia stata in grado di produrlo in giudizio o, quantomeno, di ottenere l'acquisizione al processo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, e successivamente essa abbia acquistato la materiale disponibilità del documento medesimo». Il documento quindi deve essere stato rinvenuto successivamente rispetto alla sentenza impugnata (Cass. n. 12530/2011; Cass. n. 3362/2015).
Pertanto è da escludersi che rientri nel cit. art. 395 «il successivo riconoscimento – nel corso di una deposizione testimoniale resa, in sede di giudizio penale, da chi era stato convenuto nel precedente giudizio civile – dalla sottoscrizione apposta alla copia fotografica di contratto preliminare, fotocopia già prodotta nel giudizio civile conclusosi con la sentenza passata in giudicato ed espressamente disconosciuta, quanto alla sua conformità con l'originale, da parte del medesimo convenuto».
La Cassazione accogliendo il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza non definitiva della Corte d'appello poiché la domanda di revocazione era inammissibile. Per effetto di tale inammissibilità, la sentenza definitiva che ha pronunciato sul rescissorio perde di efficacia. |