Provvedimenti sulla responsabilità genitoriale e ricorso in cassazione

Davide Turroni
29 Giugno 2017

La pronuncia in commento affronta la seguente questione: se siano ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 111, 7° comma, Cost. i provvedimenti resi ai sensi degli artt. 330 ss. c.c., c.d. de potestate.
Massima

È ricorribile in cassazione, ai sensi degli artt. 111, comma 7, Cost. e 360, ultimo comma, c.p.c. il decreto della Corte d'appello che in sede di reclamo decide sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale

Il caso

I genitori di A., già dichiarati decaduti dalla potestà sui figli minori, chiedono ai sensi degli artt. 332 e 336 c.c. la reintegrazione nella responsabilità genitoriale (già «potestà genitoriale», riscritta dal d.lgs. n. 154/2013 attuativo della riforma sulla filiazione). Il Tribunale dei minorenni respinge il ricorso senza motivare. Adita con reclamo, la Corte d'appello dichiara la doglianza inammissibile, sostenendo che il decreto impugnato avrebbe rivestito natura temporanea e d'urgenza, mentre il reclamo sarebbe ammesso contro il solo provvedimento definitivo. Contro la decisione della Corte d'appello i genitori ricorrono in cassazione ai sensi degli artt. 111, 7° comma, Cost. e 360, ultimo comma, c.p.c..

La Corte affronta la questione pregiudiziale dell'ammissibilità del ricorso e la risolve in senso positivo; quindi lo accoglie, riconoscendo l'illegittimità del decreto impugnato sotto vari profili – tra i quali l'aver erroneamente attribuito al decreto reclamato natura temporanea e d'urgenza anziché di provvedimento definitivo.

La questione

La pronuncia in commento affronta la seguente questione: se siano ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 111, 7° comma, Cost. i provvedimenti resi ai sensi degli artt. 330 ss. c.c., c.d. de potestate. Si tratta dei provvedimenti che sopprimono, ripristinano o modificano la responsabilità genitoriale, cioè quel complesso di poteri e doveri i genitori hanno verso i figli ai sensi degli artt. 315 ss. c.c..

La Cassazione afferma la ricorribilità in cassazione, in consapevole dissenso dall'orientamento finora dominante in giurisprudenza.

Le soluzioni giuridiche

Da tempo la Cassazione era ferma nell'escludere la ricorribilità in cassazione dei provvedimenti de potestate: questo orientamento si era consolidato con Cass., Sez. Un., 23 ottobre 1986, n. 6220, in base all'assunto che i provvedimenti de potestate appartengono alla giurisdizione non contenziosa e non sono idonei al giudicato ma modificabili e revocabili in ogni tempo (in senso conforme v. ex multis, Cass., Sez. Un., 25 gennaio 2002, n. 911; Cass., 31 maggio 2012, n. 8778).

La decisione in commento (in realtà anticipata da recenti obiter in Cass., 29 gennaio 2016, n. 1743 e in Cass., 29 gennaio 2016, n. 1746) segna dunque una chiara discontinuità con il passato. La Corte afferma l'ammissibilità del ricorso per le seguenti ragioni:

  1. per quanto «non contenziosi» i procedimenti de potestate implicano una situazione di conflitto tra minore e genitore;
  2. il provvedimento che definisce il giudizio «incide su diritti» personalissimi e di primario rango costituzionale;
  3. inoltre vi incide stabilmente, perché non è modificabile e revocabile con in ogni tempo secondo la previsione dell'art. 742 c.p.c. ma è un provvedimento rebus sic stantibus, cioè revocabile solo in presenza di fatti sopravvenuti;
  4. non è dunque accettabile un regime meno garantista di quello associato alle (meno gravi) misure sull'affidamento, delle quali sono ormai pacifiche sia la stabilità rebus sic stantibus che la ricorribilità in cassazione.
Osservazioni

La dottrina auspicava da tempo la svolta impressa dalla Cassazione, per ragioni che in buona sostanza la Corte ha recepito.

Particolare peso ha avuto la comparazione con le misure sull'affidamento dei minori: è difficile accettare che queste siano ricorribili in cassazione e invece non lo siano i provvedimenti de potestate, che incidono in modo ben più intenso sulle stesse relazioni – in particolare sul nucleo dei poteri e dei doveri del genitore verso il figlio.

La modifica dell'art. 38 disp. att. c.c. ha ulteriormente favorito l'apertura al ricorso ex art. 111 Cost.. L'introduzione di una competenza concorrente, fra tribunale dei minori e tribunale ordinario in materia di responsabilità genitoriale, consente ora l'adozione di misure de potestate nell'ambito dei processi di separazione e divorzio e con la stessa sentenza che definisce il giudizio, cioè per mezzo di un tipico provvedimento sindacabile in cassazione.

Un punto fondamentale della decisione riguarda poi la revocabilità del provvedimento. La scelta di sottoporre alla clausola rebus sic stantibus la revocabilità dei decreti in questione segna un passo importante, senza il quale la Corte non avrebbe ammesso il ricorso ex art. 111 Cost.. È noto, infatti, che la giurisprudenza concede il rimedio a condizione che il provvedimento sia idoneo al giudicato, o produca un effetto equivalente al giudicato (v. la Bussola di L. Farina, Ricorso straordinario per cassazione) qual è, secondo la Suprema Corte, la soluzione di limitare la revoca del provvedimento alla ricorrenza di fatti sopravvenuti; e di confinare quindi al solo reclamo le censure contro l'invalidità o l'ingiustizia del provvedimento (per maggiori approfondimenti sulla revocabilità dei decreti camerali, rinvio alla Bussola Procedimenti camerali contenziosi).

Se si considera la lettera della legge, la soluzione accolta dalla sentenza annotata è relativamente semplice da sostenere: il dato testuale non rivela una maggior stabilità nelle misure sull'affidamento dei minori, di quanto non faccia per i provvedimenti de potestate. Nei primi, anzi, le formule usate nell'art. 710 c.p.c. e nell'art. 337-quinquies c.c. fanno pensare a una revocabilità piena, mentre un riferimento alla stabilità rebus sic stantibus affiora piuttosto nell'art. 332 c.c. sul reintegro della responsabilità genitoriale.

Sarebbe comunque sbagliato ridurre il problema all'analisi del dato letterale. Il nodo più importante sta nel bilanciamento degli interessi in una materia tanto delicata. Di fronte a misure incisive come la decadenza dalla responsabilità genitoriale, non è semplice scegliere tra una revocabilità «a tutto campo» che garantisca massima flessibilità ai provvedimenti a beneficio di decisioni più giuste; e un regime di revocabilità limitata, più rispondente all'esigenza di certezza nei rapporti – e che, come implicazione non trascurabile, consente il controllo in Cassazione.

Guida all'approfondimento
  • Donzelli, Sulla natura decisoria dei provvedimenti in materia di abusi della responsabilità genitoriale: una svolta nella giurisprudenza della cassazione, in Fam. e Dir., 2017, fasc. 3, 225 ss.;
  • Ressani, Ricorso straordinario per cassazione e provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale ex art. 330 c.c., ivi, 2013, 586 ss.;
  • Tommaseo, I procedimenti de potestate e la nuova legge sulla filiazione, in Riv. Dir. Proc., 2013, 558 ss.

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