Mancato deposito degli atti prodromici all'esecuzione: impugnazione solo mediante opposizione agli atti esecutivi

Redazione scientifica
02 Agosto 2016

Il provvedimento che chiude il processo esecutivo, rilevando il mancato deposito degli atti prodromici all'esecuzione e del pignoramento, deve essere impugnato nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi.

Il provvedimento che chiude il processo esecutivo, rilevando il mancato deposito degli atti prodromici all'esecuzione e del pignoramento (art. 543 c.p.c.), deve essere impugnato nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi: in tal caso, l'eventuale reclamo proposto – giacché concesso solo avverso i provvedimenti di estinzione tipicamente previsti dalla legge - va pertanto dichiarato inammissibile.

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