Divorzio e separazione pendenti possono essere riuniti ex l. 55/2015

Redazione scientifica
10 Agosto 2016

La trattazione dei procedimenti di separazione e di divorzio deve essere contestuale e concentrata in un unico giudice.

La trattazione dei procedimenti di separazione e di divorzio deve essere contestuale e concentrata in un unico giudice, in quanto dal momento del deposito del ricorso divorzile il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (avendo esclusiva potestas decidendi sopravvenuta il solo giudice del divorzio), né può più pronunciarsi sulle questioni economiche se non con riguardo al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso divorzile; in tal senso, al fine di garantirne la più sollecita definizione, laddove la separazione giudiziale sia pendente in una fase non avanzata, il giudice di entrambe le cause può valutare l'opportunità di una riunione dei due processi, ai sensi dell'art. 274, comma 1 c.p.c. (trattandosi di cause connesse).

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