Sulla competenza del Tribunale fallimentare

Redazione scientifica
19 Agosto 2016

Deve essere affermata la competenza del Tribunale fallimentare ogni qual volta l'accertamento di un credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa.

In ordine alla competenza, per azioni che derivano dal fallimento (a norma dell'art. 24 l. fall.) debbono intendersi non soltanto quelle che traggono origine dallo stato di dissesto, ma tutte quelle che incidono sul patrimonio del fallito o che, per la sopravvivenza del fallimento, sono sottoposte a una speciale disciplina, e pertanto deve essere affermata la competenza del tribunale fallimentare ogni qual volta l'accertamento di un credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa.

Riguardo alla controversia instaurata dal locatore, nei confronti della curatela del fallimento del conduttore - per denunciare l'inadempienza del conduttore ed ottenere la risoluzione del rapporto, nonché la condanna del convenuto al pagamento dei canoni o al risarcimento dei danni - la competenza funzionale e inderogabile del tribunale fallimentare dev'essere affermata limitatamente alla seconda domanda che ha ad oggetto un credito verso la massa, mentre la domanda principale di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento resta disciplinata dalle ordinarie regole di competenza, in quanto esula dalle previsioni dell'art. 24 l. fall. e non è soggetta alla "vis attractiva" della competenza sulla domanda accessoria (in quanto, nella specie, il rapporto di locazione non subisce modifiche e deviazioni, rispetto al suo contenuto preesistente al fallimento, per cui l'azione di risoluzione non "deriva" dal fallimento, e quindi non si devono applicare all'azione principi e norme proprie della particolare disciplina del fallimento).

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