La rinnovazione (erroneamente denominata rettifica) del pignoramento e i suoi effetti
27 Marzo 2017
Il caso. Nella procedura di espropriazione di beni immobili indivisi, il Giudice dell'esecuzione rilevava l'erronea indicazione, nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, dei dati identificativi dell'immobile pignorato; invitava quindi il signor F.S., creditore procedente, a regolarizzare la trascrizione e a depositare la nota ipotecaria. Il creditore, quindi, eseguiva un pignoramento in rettifica del precedente, da cui originava una nuova procedura. Tuttavia, il Giudice ne dichiarava l'improcedibilità, sul rilievo del trasferimento dell'immobile staggito al signor A.B., persona diversa dall'esecutato, a seguito della sentenza pronunciata in epoca anteriore al pignoramento in rettifica.
Il valore della rettifica. Il signor F.S. ricorreva allora in Cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 555 c.p.c., 2841 e 2665 c.c.. A sostegno del proprio ricorso, assumeva che «il pignoramento in rettifica doveva necessariamente accordarsi con quello di cui ha emendato l'errore», ovverosia del pignoramento originario, anteriore al trasferimento dell'immobile a A.B..
«La doglianza non ha pregio giuridico». Come chiarito dalla Suprema Corte, le attività contemplate dall'art. 555 c.p.c. consistono in due adempimenti, notificazione e trascrizione, quali elementi strutturali di una fattispecie a formazione progressiva. Nel dettaglio:
Pertanto, in caso di mancanza o inefficacia della trascrizione, il giudice non può dare seguito ad un'istanza di vendita del bene (Cass. n. 7998/2015).
Il nuovo pignoramento aveva annullato il precedente. Nel caso di specie, il creditore procedente aveva provveduto alla rinnovazione dell'intero atto di pignoramento, ponendo quindi in essere un nuovo pignoramento avente rilievo del tutto autonomo rispetto al pregresso, avente cioè efficacia nei riguardi dei terzi dal momento della trascrizione del secondo atto notificato (Cass. n. 12429/2008). Quindi, correttamente il Giudice aveva ritenuto improprio denominare il pignoramento «in rettifica», non potendo lo stesso saldare i suoi effetti con il precedente pignoramento. Di conseguenza, il vincolo opposto non era opponibile al terzo acquirente, dal momento che l'atto di trasferimento era stato trascritto in epoca anteriore al secondo pignoramento.
La Cassazione rigetta il ricorso.
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