Negoziazione assistita e conseguenze dei comportamenti ostruzionistici e dilatori delle parti

27 Marzo 2017

Come comportarsi nel caso in cui si sia verificata l'adesione all'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ma una delle parti non assuma in concreto iniziative conciliative ovvero ponga in essere comportamenti dilatori e ostruzionistici?

Come comportarsi nel caso in cui si sia verificata l'adesione all'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ma una delle parti non assuma in concreto iniziative conciliative ovvero ponga in essere comportamenti dilatori e ostruzionistici?

Sulla questione prospettata non è allo stato intervenuta alcuna pronuncia di legittimità, attesa la recente introduzione della negoziazione assistita nel nostro sistema processuale.

Peraltro, la decisione del Trib. Verona, sez. III, 17 novembre 2015, (per un maggiore approfondimento v. il commento di V. Amendolagine, in ilProcessoCivile.it) offre interessanti spunti di riflessione per la soluzione della problematica.

Al riguardo il primo comma dell'art. 4, d.l. n. 132/2014 stabilisce che: «[… ] la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile».

Ciò detto e in attesa che nella giurisprudenza si consolidi un orientamento, nel caso in cui vi sia stata adesione all'invito ma non si giunga a stipulare la convenzione di negoziazione assistita a causa di comportamenti dilatori (dell'una o dell'altra parte) possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni:

  • la stessa parte che ha attivato la negoziazione potrebbe avere interesse a far si che gli effetti dell'invito a negoziare si producano [l'invito a negoziare infatti: (i) produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale; (ii) impedisce, per una sola volta, la decadenza e, infine, (iii) consente di considerare avverata la condizione di procedibilità nei casi in cui la negoziazione è obbligatoria] al contempo, però, confidando che la parte aderente si scoraggi dinanzi a comportamenti dilatori e ometta anch'essa di attivarsi, circostanza quest'ultima che l'istante potrebbe teoricamente provare a sfruttare a suo vantaggio nel futuro giudizio cercando di attribuire all'aderente la mala fede nell'aver resistito (quella di cui all'art. 96 c.p.c. richiamato dall'art. 4 d.l. 132/2014 conv. in l. 162/2014). Orbene in tale evenienza si potrebbe ipotizzare che l'aderente, per tutelare la sua posizione dai rischi dianzi indicati, intimi formalmente al proponente di rispettare gli obblighi di lealtà e buona fede connessi alla procedura nonché di assumere un atteggiamento collaborativo al fine di addivenire alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita entro un congruo termine (e.g. quello di cui all'art. 1454 c.c.) , decorso il quale l'invito e gli effetti dallo stesso prodotti si dovranno intendere come mai verificatisi;
  • specularmente, la stessa parte aderente, pur in assenza di una reale intenzione di esperire la procedura, potrebbe mirare ad evitare gli effetti della mancata risposta all'invito ovvero di una risposta negativa ingiustificata (art. 4, comma 1, d.l. 132/2014 conv. in l. 162/2014) operando una adesione formale e assumendo successivamente atteggiamenti di tipo ostruzionistico e non collaborativi al fine di scoraggiare l'iniziativa del proponente. Orbene, in tale ipotesi il soggetto proponente rischierebbe di trovare (nella mancata stipula della convenzione a causa dell'atteggiamento scorretto dell'aderente, che potrebbe impedire l'avverarsi della condizione di procedibilità imposta ex lege) un ostacolo rispetto alla possibilità di adire le vie giurisdizionali. In tal caso, appare ragionevole ipotizzare che il proponente, onde evitare il rischio suddetto, si attivi intimando formalmente all'aderente di rispettare gli obblighi di lealtà e buona fede connessi alla procedura nonché di assumere un atteggiamento collaborativo al fine di addivenire alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita entro un congruo termine, decorso il quale l'adesione all'invito si dovrà considerare come sorretta da mala fede (al riguardo cfr. Tribunale di Verona, sez. III, 17 novembre 2015) e pertanto equiparata al silenzio con tutti gli effetti in punto di responsabilità ex art. 96 c.p.c. ex art. 4, comma 1, d.l. 132/2014 conv. in l. 162/2014.

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