Pubblicato in G.U. il regolamento delle camere arbitraliFonte: DM 14 febbraio 2017 n. 34
27 Marzo 2017
Pubblicato in G.U.. Il Ministero della Giustizia, con il D.M. 14 febbraio 2017, n. 34 ha adottato il Regolamento con cui si disciplinano le modalità di costituzione delle camere arbitrali e di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie ex art. 29, comma 1, lett. n), l. 31 dicembre 2012, n. 247.
La delibera di istituzione. Il Regolamento prevede all'art. 3 l'istituzione della camere arbitrali a seguito di delibera dei consigli dell'ordine che devono prevedere l'atto costitutivo e lo statuto dei nuovi organi, pubblicando sul sito internet la delibera stessa. Nel dettaglio, dovranno essere indicati: a) denominazione della struttura; b) scopo; c) sede; d) criteri per l'adozione del regolamento recante le norme per il funzionamento della camera arbitrale e di conciliazione e ai relativi costi;
Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa. Come indicato all'art. 4 del decreto, «la camera arbitrale e di conciliazione, dotata di autonomia organizzativa ed economica, amministra i procedimenti di arbitrato e di conciliazione in conformità con il presente regolamento».
Sede. La camera svolge le proprie funzioni presso la sede del consiglio dell'ordine in cui è istituita o presso i locali messi a disposizione dello stesso consiglio. Inoltre, si avvale del personale dipendente del consiglio (art. 5).
Il consiglio direttivo e la presidenza. Il consiglio dell'ordine nomina i componenti del consiglio direttivo, che si occupa dell'amministrazione della camera arbitrale (art. 6). A sua volta, a maggioranza dei suoi componenti, il consiglio direttivo nomina il proprio presidente (art. 7). Egli è chiamato a convocare e coordinare le sedute del consiglio direttivo, determinandone l'ordine del giorno. Il consiglio direttivo, come indicato dall'art. 8, «tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri e dei conciliatori», «approva il codice etico che ciascun iscritto si impegna a rispettare», «d'intesa con il consiglio dell'ordine cura la comunicazione e la promozione della funzione e formazione arbitrale» ed infine «mantiene e sviluppa i rapporti con altri enti» per la promozione della funzione conciliativa.
I criteri per l'assegnazione degli arbitri. Il decreto all'art. 9 stabilisce che «il consiglio direttivo procede alla designazione dell'arbitro o del conciliatore con rotazione nell'assegnazione degli incarichi in via automatica mediante l'utilizzo di sistemi informatizzati». Tale automatismo non si attua nel caso in cui arbitri o conciliatori siano individuati di concordo tra le parti.
La segreteria. Quale supporto dell'attività amministrativa della camera interviene la segreteria (art. 10), che svolge altresì le seguenti funzioni: a) tiene un registro informatico per ogni procedimento; b) verifica la conformità formale della domanda di arbitrato e di conciliazione; c) provvede alla riscossione delle spese e dei compensi; d) forma e conserva i fascicoli; e) cura la verbalizzazione delle sedute del consiglio direttivo; f) provvede alle comunicazioni; g) rilascia alle parti, su richiesta, copia di atti e documenti.
Requisiti di nomina. Il regolamento agli artt. 12 e 13 indica le cause di incompatibilità e quindi i casi in cui non si possa essere nominati arbitri e i necessari requisiti di onorabilità.
Le aree di riferimento. L'allegato A del decreto indica le aree professionali di competenza della camera, quali:
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