La natura del vizio della notifica dell'atto di appello mancante di alcune pagine e la sua sanabilità
27 Aprile 2017
Massima
In caso di notifica dell'atto di appello mancante di una o più pagine (purché l'originale, ritualmente depositato, sia completo), non ricorre alcuna difformità dell'atto rispetto al modello legale, né è ipotizzabile una questione di carenza dei presupposti per l'impugnazione; ricorre piuttosto un vizio del procedimento notificatorio - sanabile ex tunc mediante la rinnovazione della notifica ovvero per effetto della costituzione dell'intimato - nell'ipotesi in cui ne sia derivato un vulnus dei diritti di difesa e al contraddittorio. Il caso
Nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la domanda risarcitoria per i danni patiti da Tizia in occasione di un sinistro stradale, il Tribunale riconosceva l'esclusiva responsabilità dei responsabili civili e accertava che la danneggiata era stata interamente risarcita dalla compagnia di assicurazioni della società proprietaria dei veicolo investitore. La sentenza veniva appellata dalla danneggiata Tizia. La Corte d'Appello dichiarava inammissibile l'impugnazione ai sensi degli artt. 342 e 164 c.p.c., in quanto la copia notificata dell'atto di appello mancava della pagina n. 9 relativa alle conclusioni dell'appellante e ciò, a parere della Corte, aveva reso impossibile alla appellata «la conoscenza chiara e puntuale delle richieste formulate». Né, sempre a parere del Giudice dell'appello, la nullità ex art, 342 e 164 c.p.c. poteva ritenersi sanata dalla avvenuta rinotificazione dell'appello, in quanto avvenuta tardivamente (ovvero successivamente all'udienza di trattazione collegiale e al deposito della comparsa di costituzione e risposta della appellata. Avverso questa sentenza proponeva ricorso principale Caia. La questione
La questione in esame è la seguente: se la notifica di una copia dell'impugnazione priva di alcune pagine, nel caso in cui l'incompletezza dell'atto pregiudichi il diritto di difesa del destinatarii a causa della incomprensibilità assoluta di esso o di alcune sue parti significative, determini l'inammissibilità dell'impugnazione ovvero costituisca un vizio della notifica dell'atto, sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale dell'impugnazione su iniziativa del notificante o entro un termine fissato dal Giudice dell'impugnazione. Le soluzioni giuridiche
La questione della natura del vizio dell'atto di impugnazione notificato mancante di alcune pagine è stata oggetto di dibattito e contrasto giurisprudenziale formatosi con riferimento al ricorso per cassazione. In particolare, secondo un primo maggioritario orientamento, la mancanza di una o più pagine nella copia notificata del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità di esso nel caso o nei limiti in cui tale mancanza impedisca la completa comprensione delle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno dell'impugnazione (Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2004, n. 6074; Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2006, n. 264; Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2007 n. 4112; Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 2010 n. 1213; Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2011, n. 21977: Cass. civ., sez. VI-3, 31 ottobre 2013 n. 24656). Secondo un minoritario indirizzo (Cass. civ., sez. III, 4 novembre 2014 n. 23420), invece, non viene in rilievo un vizio di validità dell'atto (da cui l'orientamento maggioritario fa discendere, automaticamente, l'inammissibilità dell'impugnazione) ma un vizio della sua notificazione, con conseguente applicabilità del disposto di cui all'art. 291 c.p.c. in tema di rinnovazione della notificazione nulla e possibilità di concedere un termine per integrare la difesa in caso di costituzione della parte che ha ricevuto la notifica incompleta. A comporre il predetto contrasto, sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte, che con la sentenza Cass., n. 18121/2016, hanno statuito il seguente principio di diritto: «La mancanza, nella copia notificata del ricorso per cassazione (il cui originale risulti ritualmente depositato nei termini), di una o più pagine, non comporta l'inammissibilità̀ del ricorso, ma costituisce un vizio della notifica di tale atto, sanabile con efficacia ex tunc mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di Cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese». Con la sentenza n. 2041/2017, la Suprema Corte, nell'applicare il principio statuito dalle Sezioni Unite ne ha esteso la portata all'atto di appello, sicché, anche per l'impugnazione di secondo grado, in caso di notifica di un atto di appello mancante di una o più pagine (purché l'originale, ritualmente depositato, sia completo), non ricorre alcuna difformità dell'atto rispetto al modello legale, né è ipotizzabile una questione di carenza dei presupposti per l'impugnazione; ricorre piuttosto un vizio del procedimento notificatorio - sanabile ex tunc mediante la rinnovazione della notifica ovvero per effetto della costituzione dell'intimato - nell'ipotesi in cui ne sia derivato un vulnus dei diritti di difesa e al contraddittorio. Osservazioni
Per una corretta valutazione della rilevanza della questione sottesa alla notifica di un atto mancante di qualche pagina, occorre verificare se effettivamente la difformità tra copia ed originale dell'atto abbia o meno leso i diritti di difesa della parte destinataria della notifica. Tale lesione, secondo le prospettazioni della stessa giurisprudenza di legittimità, viene in rilievo solo allorquando la copia notificata sia oggettivamente incomprensibile ovvero quando le pagine mancanti contengano parti significative dell'atto, quali le conclusioni o le domande svolte. Solo ove sussista concreta lesione del diritto di difesa della parte destinataria della notifica, ci si dovrà interrogare sulla natura del vizio e sulle conseguenze processuali astrattamente configurabili. A tali ultime domande hanno dato risposta le Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui la mancanza di qualche pagine nella copia dell'atto da notificare non costituisce vizio dell'atto stesso, ma – ove si configuri una violazione del diritto di difesa - un vizio del procedimento notificatorio, con conseguente sanabilità ex tunc ex art. 291 c.p.c. e possibilità di concedere un termine al destinatario della notifica per integrare le proprie difese. La soluzione adottata dalle Sezioni Unite ed estesa dalla pronuncia in esame all'atto di appello costituiscono equilibrato e condivisibile approccio alla materia, in un'ottica di contemperamento tra il diritto di difesa (comunque garantito dal meccanismo di cui all'art. 291 c.p.c. e dalla possibilità di concedere alla parte destinataria della notifica un termine per integrare le difese) e il principio di tassatività delle ipotesi di inammissibilità delle impugnazioni. Sotto questo ultimo profilo, pare utile osservare che ritenere (così come suggerito dalla giurisprudenza di legittimità maggioritaria precedente alla pronuncia delle Sezioni Unite) che dalla notifica di un'impugnazione mancante di qualche pagina (e dunque difforme dall'originale depositato) discenda l'inammissibilità della stessa impugnazione, comporta l'affermazione e introduzione di una ipotesi di inammissibilità elaborata dalla giurisprudenza e non fondata né su un vizio esterno all'atto concernente la sussistenza stessa del potere di impugnazione né su una difformità dell'atto dal modello legale. Di talché l'inammissibilità sarebbe pronunciata al di fuori di ipotesi espressamente previste dalla legge. |