Notifica dell'impugnazione e decorso del termine breve per impugnare

27 Giugno 2016

La notifica di un primo atto di appello (o ricorso per cassazione) avvia una dinamica impugnatoria al fine di pervenire alla definizione della lite e dimostra conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante.
Massima

La notifica di un primo atto di appello (o ricorso per cassazione) avvia una dinamica impugnatoria al fine di pervenire alla definizione della lite e dimostra conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante sicché ove questi, prima che sia giunta declaratoria di inammissibilità od improcedibilità, notifichi una seconda impugnazione, quest'ultima deve risultare tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione.

Il caso

Una società commerciale conveniva dinanzi ad un Tribunale un Comune chiedendo la risoluzione per grave inadempimento di un contratto inter partes, con condanna dell'ente territoriale al risarcimento dei danni.

Il Comune proponeva appello avverso la sentenza di accoglimento delle avverse domande e nel procedimento di gravame si costituiva la Curatela fallimentare della società deducendo che la stessa era stata dichiarata fallita prima dell'inizio del giudizio di impugnazione, sicché l'appello doveva considerarsi nullo, in quanto notificato a soggetto non più esistente.

A seguito della predetta eccezione le parti non proseguivano il procedimento mediante diserzione bilaterale a due udienze successive ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c.

Il Comune riproponeva invero distinto gravame, notificando lo stesso anche alla Curatela del Fallimento che ne eccepiva pregiudizialmente la tardività ex art. 325 c.p.c., atteso il decorso del termine breve per impugnare dalla notificazione del primo atto di appello.

L'eccezione della Curatela era accolta dalla Corte d'Appello.

La prima sezione civile della Corte di Cassazione, investita del ricorso del Comune, con ordinanza interlocutoria n. 9782 (Cass. civ., sez. I, 13 maggio 2015 n. 9782) rimetteva al Primo Presidente, ai fini dell'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima posta a fondamento del ricorso stesso osservando che «pressoché tutta la dottrina critica il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la notificazione dell'impugnazione inammissibile o improcedibile è equivalente alla notificazione della sentenza e la conseguenza, cui esso conduce, di fare decorrere il termine breve per l'impugnazione anche se la sentenza non sia stata notificata».

La questione

La questione processuale esaminata dalla pronuncia in commento è, pertanto, la seguente: la notificazione della sentenza per la proposizione dell'impugnazione importa il decorso del termine breve per impugnare anche ove la decisione gravata non sia stata notificata essendo alla stessa equipollente?

Le soluzioni giuridiche

Mediante l'ordinanza di rimessione veniva sollecitata alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione una differente impostazione interpretativa della questione sulla scorta di diverse argomentazioni che avrebbero potuto indurre ad una rimeditazione sulla problematica.

In particolare, con l'ordinanza n. 9782/2015, si era evidenziato che:

a) ai fini del decorso dei termini di impugnazione, la notificazione della sentenza non ha equipollenti;

b) la conoscenza effettiva della sentenza che la parte ottiene in un modo che non è quello della notificazione o della pubblicazione dovrebbe restare irrilevante;

c) la riduzione a sei mesi del c.d. termine lungo per impugnare ha fatto venir meno il temuto pregiudizio per la celerità del procedimento derivante dal negare la decorrenza del termine per impugnare coincidente con la notifica della prima impugnazione.

Le Sezioni Unite, peraltro, nonostante la dovizia delle argomentazioni sottese all'ordinanza di rimessione, decidono, pur con qualche precisazione, di ribadire l'orientamento tradizionale.

Occorre invero ricordare che, secondo una tesi da lungo tempo consolidata, la riproposizione del ricorso inammissibile od improcedibile, consentita, tanto nella forma di un nuovo ricorso autonomo, quanto in quella del ricorso incidentale (quando sia sopravvenuta l'impugnazione di altra parte), fino a che non sia intervenuta pronuncia giudiziale di inammissibilità od improcedibilità, è soggetta, in difetto di notificazione della sentenza, al termine breve decorrente dalla data della notificazione dell'impugnazione da rinnovare, atteso che tale notificazione deve ritenersi equipollente, al fine della conoscenza legale della sentenza da parte dello impugnante, alla notificazione della sentenza medesima (v. Cass. civ., sez. un., 20 maggio 1982, n. 3111, in Giust. Civ., 1983, I, 953; conf., tra le altre, Cass. civ., sez. I, 7 settembre 1995, n. 9415; Cass. civ., sez. I, 18 aprile 2000, n. 5011). In sostanza, costituisce jus receptum il principio per il quale a fronte di un atto d'appello inammissibile, può essere proposto un secondo atto d'appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva, dovendo la tempestività valutarsi, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non in relazione al termine annuale, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante (cfr., ex multis, Cass. civ., 12 dicembre 2003, n. 19047).

Questo principio viene ribadito dalla decisione in esame.

Sotto un primo profilo, le Sezioni Unite rilevano che la posizione riaffermata si giustifica in ragione del fondamento del principio di consumazione del potere di impugnare, di cui agli artt. 358 e 387 c.p.c., sulla non riproponibilità delle impugnazioni dichiarate inammissibili e che fa leva sull'esigenza di agevolare la certezza dei rapporti giuridici che scaturisce dalla fine del processo.

Si osserva, inoltre, che la proposizione del primo gravame notificato fa «trascendere il processo in un'orbita impugnatoria, dalla quale non può regredire per rientrare in una fase di stasi meditativa», tanto più che colui il quale impugna è ben a conoscenza della sentenza contro la quale sta interponendo appello o ricorso per cassazione.

Osservazioni

La soluzione alla quale sono pervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione è da avallare.

Sotto un primo profilo, invero, come si desume agevolmente dalla motivazione della decisione, a fondamento del ribadito orientamento tradizionale vi è il principio di ragionevole durata del processo che entrerebbe evidentemente in tensione con l'assunto per il quale sebbene un soggetto abbia interposto un'impugnazione (poi non coltivata per le più varie ragioni) e sia quindi senz'altro a conoscenza della sentenza gravata non debba rispettare il termine breve decorrente dalla notifica del primo gravame per riproporre l'impugnazione (ove non già dichiarata inammissibile o improcedibile). Resta tuttavia fermo che il principio generale che, ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c., la notifica dell'impugnazione equivale, agli effetti della scienza legale, alla notifica della sentenza, è applicabile sia in relazione al soccombente, che dopo aver proposto una prima impugnazione ne proponga un'altra, davanti al medesimo organo giurisdizionale o con un altro mezzo davanti ad un organo diverso, sia in relazione alla parte destinataria della notifica dell'impugnazione (Cass. civ., 12 novembre 1993, n. 11176).

Peraltro, le Sezioni Unite richiamano anche l'importante assunto secondo cui, sebbene nel nostro sistema processuale non esista il principio dello stare decisis, la giurisprudenza di legittimità sulle norme che regolano il processo non può modificarsi senza apprezzabili ragioni giustificative, essendo dette norme solo strumentali alla tutela di situazioni di diritto sostanziale (v., tra le altre, Cass. civ., sez. un., 18 maggio 2011, n. 10864).

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