La tutela d’urgenza si estende anche alle sentenze di mero accertamento o costitutive

Redazione scientifica
27 Giugno 2017

La possibilità di agire in via d'urgenza è riconosciuta anche al fine di preservare la pratica utilità di una sentenza di mero accertamento o costitutiva, ogni qual volta corrisponda all'interesse concreto e attuale del ricorrente a non veder pregiudicate le proprie ragioni della tardività con cui la tutela di merito, per sua natura, interviene a comporre la sorta tra le parti.

Il caso. La signora M.F. tornava dopo alcuni anni nell'appartamento, che aveva dovuto lasciare dopo un grave infortunio subito, in cui aveva abitato con il marito. Scoprendo il distacco della fornitura idrica ad opera della società competente, chiedeva in via d'urgenza il riallaccio alla rete dell'utenza in precedenza intestata al marito, poi defunto.

Il Giudice con decreto pronunciato inaudita altera parte ordinava il riallaccio.

La società resisteva alla domanda deducendo la presistente morosità dell'utente defunto e contestando la sussistenza dei presupposti per il provvedimento cautelare richiesto.

Esistono limiti agli effetti che la tutela d'urgenza può anticipare? Innanzitutto il tribunale di Oristano premette che è ormai pacifico per la dottrina «la possibilità di agire in via d'urgenza anche al fine di preservare la pratica utilità di una sentenza di mero accertamento o costitutiva, ogni qual volta corrisponda all'interesse concreto e attuale del ricorrente a non veder pregiudicate le proprie ragioni della tardività con cui la tutela di merito, per sua natura, interviene a comporre la sorta tra le parti». È stata invero superata la risalente restrizione della tutela d'urgenza circa la sola anticipazione degli effetti di una pronuncia di condanna.

Specifica poi il Tribunale che «il provvedimento urgente non può costringere a concludere un contratto, ma può e deve imporre all'obbligato il comportamento che sarebbe stato ad esso conforme se il consenso fosse stato prestato».

La società monopolista non può rifiutare di concludere il contratto. Inoltre, costituisce fonte di un obbligo a contrarre l'art. 2967 c.c., nel caso in cui un'impresa si trovi nella condizione di monopolio legale, con conseguente diritto di concludere il contratto in capo a chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa.

Nel caso di specie la società convenuta era l'unico gestore del servizio idrico per l'intero territorio regionale, in una posizione di monopolio legale; pertanto appare del tutto il legittimo il rifiuto dell'allaccio opposto nei suoi confronti.

Sulla base di tali argomenti, il Tribunale conferma il decreto.

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