Notifica del ricorso per cassazione avverso le sentenze di CTR: salva l'ultrattività di domicilio o residenza indicati nei gradi precedenti

Redazione scientifica
27 Luglio 2016

La Corte di Cassazione interviene a Sezioni Unite per dipanare il contrasto giurisprudenziale registratosi in tema di notificazione del ricorso per cassazione avverso le sentenze della Commissioni Tributarie regionali, arrivando sostanzialmente ad esclud

La Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza depositata in data 20 luglio 2016, n. 14916, chiariscono l'esatto regime applicabile alla notificazione del ricorso per cassazione avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie regionali.

I contrasti giurisprudenziali. Orientamenti difformi sono stati infatti evidenziati in proposito dal collegio rimettente, che con ordinanza interlocutoria n. 15946/2014 chiedeva un chiarimento circa la normativa applicabile all'istituto laddove declinato in ambito tributario (art. 330 c.p.c. oppure art. 17, comma 2, d.lgs. 546/1992?).

Ove poi la disciplina di riferimento risultasse quella del codice di rito, quali le sorti (inesistenza giuridica o nullità sanabile) della notificazione eseguita presso il procuratore domiciliatario della controparte in 1° grado, nel caso in cui questa:

  • sia rimasta contumace in appello
  • ovvero abbia revocato il mandato al difensore e lo abbia sostituito con uno nuovo presso il quale abbia anche eletto domicilio

La disciplina applicabile al ricorso avverso le sentenze di CTR. A fronte di orientamenti non univoci, occorre innanzitutto precisare quale disciplina si applichi all'istituto.

Discipline a confronto

Art. 330 c.p.c.

(Luogo di notificazione dell'impugnazione)

Art. 17 d.lgs. n. 546/92

(Luogo delle comunicazioni e notificazioni)

[I]. Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'art. 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

[II]. L'impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.

[III]. Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli artt. 137 e ss.

[I ]. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione.

[II]. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.

[III]. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione.

Al di là del rinvio dinamico al codice di rito contenuto nell'art. 2 del d.lgs. 546 cit., occorre altresì porre l'attenzione sul disposto di cui all'art. 62, in virtù del quale al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili.

In tal proposito, con sentenza 29290/2008, le SS.UU. affermavano che l'art. 17 cit. costituisce eccezione alla sola disposizione di cui all'art. 170 c.p.c. per le notificazioni endoprocessuali, con la conseguenza che, mancando una disposizione specifica per le impugnazioni, dovesse trovare applicazione quella del codice di rito: si è ritenuta per l'effetto valida la notificazione dell'appello effettuata presso il procuratore costituito non domiciliatario della parte nel giudizio di primo grado). Con la sentenza n. 8053/14, si è poi chiarito che la previsione di cui all'art. 62 cit., dando prevalenza alle norme processuali ordinarie, esclude l'esistenza di un giudizio di legittimità speciale in materia tributaria.

Deve concludersi che la disciplina di cui all'art. 330 c.p.c. non è inficiata dalla circostanza che nel processo tributario ben può accadere che esista un difensore che non sia procuratore ad litem; occorre tuttavia formulare un'importante precisazione, che confluisce nel primo principio di diritto:

In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle CTR si applica, con riguardo al luogo della notificazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, la disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, stabilito dall'art. 17, comma 2, d.lgs. 546/1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato comma primo dell'art. 330, seconda ipotesi, nel caso in cui la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione”.

(Fonte: IlTributario)

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