Estratto di ruolo: prova dell'entità e della natura del credito
27 Luglio 2016
Massima
In tema di esecuzione esattoriale, l'estratto di ruolo costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato e, quindi, della verifica della giurisdizione del giudice adito. Il caso
Il perno della questione riguarda un'esecuzione fondata su di una cartella esattoriale. La vicenda si articola attraverso i due gradi di merito sino ad approdare alla corte di legittimità. La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sull'appello proposto dalla società xxx S.r.l., nei confronti di Equitalia Sud S.p.a. e del Comune di yyy, si pronunciava avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 28 novembre 2012, che aveva rigettato l'opposizione proposta dalla società esecutata xxx s.r.l. avverso l'esecuzione intrapresa dall'Agente della riscossione, Equitalia Sud S.p.a., ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72-bis (nella quale destinatario dell'ordine di pagamento, in qualità di terzo pignorato, era il Comune di yyy). La Corte d'Appello riformava, così, la sentenza di primo grado, ritenendo che non vi fosse la prova dell'esistenza dei crediti azionati nei confronti della società appellante. Di conseguenza annullava l'atto di pignoramento presso terzi notificato da Equitalia. Equitalia Sud S.p.a. impugnava la sentenza d'appello adducendo tre motivi oltre ad un'eccezione preliminare. Si difendeva con controricorso la società xxx S.r.l., mentre non svolge alcuna difesa il Comune di yyy.
La questione
La principale questione processuale all'esame della S.C. è quella posta dal terzo motivo di ricorso mediante il quale si deduce violazione del principio dell'onere della prova perché la Corte d'Appello non avrebbe considerato le prove fornite da Equitalia Sud S.p.a. circa la titolarità del debito in capo alla società esecutata. In particolare tale titolarità risulterebbe, in accordo con la prospettazione di parte ricorrente, dai seguenti documenti: 1) estratto di ruolo e avviso di ricevimento della cartella n. …, richiamata dal pignoramento impugnato; 2) estratto di ruolo e avviso di ricevimento delle tredici cartelle sottese alla cartella predetta, emessa per il mancato pagamento delle stesse cartelle precedentemente notificate; 3) copia delle intimazioni di pagamento sottese al pignoramento impugnato e relative alle tredici cartelle richiamate dall'estratto di ruolo della cartella n. … . Le soluzioni giuridiche
La Corte ritiene fondata la censura di cui al terzo motivo con il conseguente assorbimento dei primi due motivi.
Nel caso in questione l'opponente aveva posto la questione concernente la titolarità passiva dei rapporti obbligatori, contestando che i crediti azionati esecutivamente fossero di sua pertinenza e sostenendo che le somme sarebbero dovute da altra e diversa persona giuridica (tale zzz s.r.l.). La Corte d'Appello ha ritenuto, di conseguenza, che incombesse all'Agente della riscossione dare la prova che "il credito azionato sia riferito ad obbligazioni della parte esecutata, ove ciò sia contestato", ma ha precisato la sua affermazione soggiungendo che spetterebbe al predetto "dare la prova della sussistenza di un valido titolo esecutivo nei confronti del destinatario del provvedimento".
La Corte d'Appello si spinge oltre: esclude che siano idonee allo scopo «copie di estratti di ruolo e di avvisi di ricevimento postale di raccomandate inviate alla xxx S.r.l., nonché copie di intimazioni di pagamento pur esse con prova dell'avvenuta comunicazione alla xxx S.r.l. a mezzo posta». L'unica prova si sarebbe avuta, se fosse stata depositata dall'Agente della riscossione la cartella di pagamento n. …, indicata come notificata il 27 ottobre 2008; ritiene non sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo e dell'avviso di ricevimento riferiti proprio a quella cartella (perché, secondo la corte territoriale, non sarebbero idonei a «dare contezza del suo contenuto»).
Sull'onere della prova, occorre evidenziare che è sicuramente vero che spetta al creditore provare il suo titolo, ma questo principio, pilastro del processo, si riferisce alla fase di formazione del titolo stesso, quindi alla fase di merito e non alla fase esecutiva, ove il creditore è sufficiente che mostri il proprio titolo validamente formato. Condivisibilmente, la Corte di Cassazione, a tal proposito osserva che: «L'affermazione è errata in diritto perchè confonde il profilo del merito della pretesa creditoria, che coinvolge i rapporti tra il debitore ed il creditore (vale a dire, l'ente impositore), con il profilo della sussistenza (o meno) di un titolo esecutivo. L'Agente della riscossione agisce in forza del ruolo esattoriale, reso esecutivo, che è appunto il titolo esecutivo; solo di questo titolo l'Agente deve dare dimostrazione, secondo quanto appresso si dirà».
Non possono dunque essere fatti valere in sede oppositiva i fatti estintivi modificativi o impeditivi del credito che avrebbero dovuto essere fatti valere in sede di formazione del titolo esecutivo.
La sola opposizione che il debitore esecutato può effettuare in sede di opposizione all'esecuzione (il c.d. merito della pretesa creditoria azionata in sede esecutiva), ha un ambito del tutto ristretto e residuale: il debitore esecutato, con l'opposizione all'esecuzione, può dedurre anche fatti che attengono all'esistenza del credito iscritto a ruolo ovvero all'identificazione del soggetto debitore risultante dal ruolo, ma con le seguenti precisazioni: «- legittimato passivo è l'ente impositore, non certo l'Agente della riscossione; - qualora si tratti di crediti di natura tributaria, le opposizioni all'esecuzione, regolate dall'art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quella concernente la pignorabilità dei beni, non sono ammesse, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 57. - qualora si tratti di crediti di natura non tributaria, le opposizioni all'esecuzione sono ammesse ed appunto regolate dall'art. 615 c.p.c. . (…) Qualora si tratti di titolo esecutivo costituito dal ruolo esattoriale, occorre verificare se e quando l'iscrizione a ruolo sia divenuta definitiva. In particolare, se si tratta di pretesa creditoria per sanzioni amministrative, occorre verificare se l'accertamento della violazione che ne sta a fondamento sia divenuto definitivo. In tale eventualità, potranno essere dedotti con opposizione all'esecuzione, soltanto i fatti sopravvenuti alla definitività dell'accertamento».
La Cassazione, in ordine alle regole di riparto dell'onere della prova nei giudizi di opposizione all'esecuzione, ha più volte ribadito che, in presenza di titolo esecutivo formatosi nei confronti di un determinato soggetto, se l'esecuzione sia iniziata proprio contro il soggetto contemplato nel titolo esecutivo, spetta a quest'ultimo, esecutato opponente, che in giudizio riveste la qualità formale e sostanziale di attore, dare la prova del fatto sopravvenuto che rende inopponibile od ineseguibile nei suoi confronti il titolo esecutivo, spettando all'opposto, creditore procedente, soltanto la prova che il titolo esecutivo esiste ed è stato emesso appunto nei confronti del soggetto esecutato.
Anche nel caso in oggetto, di esecuzione c.d. esattoriale, spetterà all'esecutato opponente, sempre che l'opposizione all'esecuzione sia ammessa dinanzi al giudice ordinario ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, dimostrare il fatto sopravvenuto che renda inopponibile o ineseguibile il titolo esecutivo.
Nell'ambito dell'azione esecutiva, pertanto, l'Agente della riscossione, ai fini dell'azione esecutiva intrapresa ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e ss., dovrà provare solamente l'esistenza di una regolare iscrizione del credito e del debitore al ruolo esattoriale, così come reso esecutivo e trasmesso dall'ente impositore, nonché dimostrare la regolarità degli atti prodromici all'esecuzione successiva (cartella di pagamento ed, eventualmente, intimazione di pagamento).
Sulla valenza delle produzioni di Equitalia, invece, la Corte di Cassazione opportunamente afferma che le produzioni dell'Agente della riscossione sono del tutto sufficienti a dare prova del credito e sono, pertanto, sufficienti anche per procedere alla verifica della giurisdizione del giudice adito.
Infatti l'estratto di ruolo prodotto in sede esecutiva è la fedele riproduzione della parte di ruolo relativa alla pretesa creditoria azionata verso il debitore con la cartella esattoriale.
Chiaro, in motivazione, è il percorso argomentativo della Cassazione:
«- l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria. (…) - l'estratto del ruolo non è una sintesi del ruolo operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l'ha formato, ma è la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli; (…) - ne consegue che l'estratto di ruolo costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito.».
Ribadito questo principio, la Cassazione si dilunga poi sulle condizioni, sussistendo le quali si deve intendere correttamente formato il titolo esecutivo esattoriale che, nel caso di specie, sembra siano state tutte rispettate.
Osservazioni
In ultima analisi, la sentenza della Corte d'Appello qui impugnata è incorsa in ben due vizi argomentativi.
La corte di merito, continua la corte di legittimità, avrebbe dovuto solamente verificare se effettivamente gli estratti di ruolo e le cartelle di pagamento ivi risultanti fossero riferiti alla società esecutata, ovvero se il soggetto iscritto a ruolo e/o nei cui confronti sono state effettuate le notificazioni delle cartelle di pagamento e delle intimazioni di pagamento fosse altra società.
Verificata, quindi, la corretta identificazione del soggetto debitore, avrebbe dovuto esaminare, nei limiti di ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione dinanzi al giudice ordinario (nell'ambito di quanto già dedotto e prodotto in sede di giudizio di primo grado), le questioni poste da Equitalia Sud s.p.a. quanto alla definitività dell'accertamento posto a fondamento dell'iscrizione a ruolo e, solo in caso di accertamento non definitivo, le ragioni di merito dell'appellante.
La conseguenza dell'accoglimento del terzo motivo eccepito in ricorso conduce, di conseguenza, al rinvio ad altra sezione della medesima Corte d'Appello, affinché decida tenendo presenti i principi interpretativi posti dalla corte di legittimità.
|